martedì 2 luglio 2013

Garantirsi il concordato preventivo?

Cito:

GARANTIRSI IL CONCORDATO PREVENTIVO USANDO IL 182BIS LF

 
Efficacia rafforzata per gli accordi per le imprese in crisi

La parziale riforma della legge fallimentare, contenuta nel decreto Crescita e Sviluppo, ha apportato significative modifiche alla disciplina delleristrutturazioni dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare. L’istituto in questione si pone ad oggi come un valido strumento alternativo al concordato preventivo per le imprese.

In effetti la ristrutturazione del debito ex art 182 era stato da noi specialisti snobbato perche non costituiva una  procedura  di fatto praticabile 

Il D.L. 83/2012 (decreto “Crescita e Sviluppo”), convertito dalla L. 134/2012, ha modificato radicalmente  i fondamentali della  disciplina di questo istituto, al fine di renderlo, finalmente, un efficace strumento per la soluzione negoziale della crisid’impresa. Queste innovazioni sono applicabili agli accordi la cui domanda di omologazione viene depositata dall’11 settembre 2012 in poi.

Procedura
A norma dell’art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti) – l’imprenditore in stato di crisi  ( attenzione puo essere adesso anche un imprenditore insolvente  ovvero un imprenditore la cui srlo spa puo avere anche un patrimonio netto negativo  )può domandare, depositando la  stessa  documentazione  prevista per il concordato preventivo documentazione, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, sull’attuabilità dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
Dunque la procedura  dell' art  182 bis  si sta sempre piu avvicinando a una  sorta  di concordato  fatto  fuori  dalle mura del  tribunale  senza la fastidiosa  presenza dei giudici e dei commissari. 
I  vantaggi legati  alla possibilità di evitare  la presenza del tribunale sono pero limitate  da alcune  condizioni  che  devono fra riflettere  chi vuole  approcciare  questa procedura .
Innanzitutto è impensabile  approcciare  oggi questa  procedura  in presnza di questi fattori :
1 presenza di una eccessiva frammentazione di  creditori - in sostanza questa procedura funziona se con il 15 % del numero dei creditori si riesce a coprire più  l' 80 % del debito 
2 in assenza  di banche -se le controparte  interessate sono le banche  la questione oggi si complica parecchio perchè  le banche per la clientela medio piccola ( sino ad 3 mio  di debito )  e medio grande  ( sino a  10mio  di debito )   oggi non decidono  nulla perche  nessuno all' interno delle banche si prende il rischio di accettare una proposta ex art 182 bis 
3l' insolvenza non deve  aver privato la  liquidita necessaria  ad arginare i pagamenti di coloro che potrebbero  non gradire discutere  ad un atavole  delle trattative ... ecco perche  occorre  fare  il 182 bis alla americana .
In sostanza si tratta  di accedere al concordato preventivo in bianco per poi cercare di fare  il 182 bis protetti  dal tribunale .. e depositare  un concordato gia  di fatto omologabile 
si chiama prepackedge bankruptcy..
Non  soaventatevi non sto delirando..
4  questo e il vantaggio vincente quello di assiurarsi il conocrdato  trasformando il concordato  in una
prepack  negotiation...  ovvero un 182bis  prodromico al concordato   che  assicuri un piano gia  di fatto accettato dai principali creditori  che opportunamnte classati in classi omogenee  poso assicurare matematicamente  il successo  del concordato...

E quello  che ancora in italia non si è capito...  vi lascio    qualche  informazione  in pi  su questo rivoluzionario modo di prevcedere


Method of filing for company reorganization under Chapter 11 that is relatively cheaper, quicker, and more risk-free and hassle-free. It short-circuits the normal bankruptcy filing and out-of-court workout procedures. In a prepack, themanagement of the failed company negotiates with its major creditors the generalterms of its bankruptcy plan and, after taking their and two-thirds of its shareholders' consent, files the plan with the bankruptcy petition. Employed usually when the significant creditors are few and the company is free from heavy contingent or disputed liabilities, it might take only 30 to 90 days instead of years to go intoreorganization and come out clean. Creditors normally agree to a prepack because they can recover more in this scheme than in a liquidation, and their claims are preserved and not washed out as in other types of bankruptcies. The management is usually allowed to retain an equity stake in the reorganized company and there may be associated tax benefits.

Ancora  in  italia nessuno sta  lavorando  cosi...
Io  ho gia realizzato  questo  metodo  rivoluzionario  di assicurarsi il concordato prima ancora  di partire  e andare  dai giudici 

L’accordo è pubblicato nel Registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.
Modifiche alla procedura
Gli accordi di ristrutturazioni dei debiti, disciplinati dall’art. 182-bis legge fallimentare, hanno avuto, finora, una diffusione assai limitata nel panorama dei risanamenti aziendali.
Con il Decreto Sviluppo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/06/2012, è stata modificata la legge fallimentare ed anche la procedura riguardante la ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis), aumentando la convenienza ad adottare tale ultima procedura, nell’ottica del superamento delle difficoltà economico-finanziarie e della salvaguardia e prosecuzione dell’attività aziendale.
Tra le ultime novità vi è la possibilità da parte del debitore di ottenere dagli istituti di credito “nuova finanza in prededuzione” ex art. 111, per il pagamento dei debiti da ristrutturare.
In sintesi questo significa che in caso di fallimento del debitore che ha presentato il piano di ristrutturazione dei debiti, il finanziatore che ha elargito la “nuova” liquidità a sostegno del piano finanziario, sarà rimborsato anticipatamente rispetto a tutti gli altri creditori facenti parte della massa fallimentare, sia creditori chirografari che privilegiati.
Questo mette, dunque, il credito dei finanziatori sullo stesso piano dei crediti che spettano ai professionisti che si occupano di gestire la procedura e permette ai finanziatori di avere maggiori garanzie sul recupero del proprio credito.

Elementi di innovazione
Uno dei principali punti di debolezza degli accordi di ristrutturazione dei debiti è stata finora la necessità di pagare regolarmente i creditori estranei all’accordo, ove la regolarità del pagamento è da intendersi riferita sia al pagamento integrale del credito, sia al rispetto delle scadenze originariamente previste.
Questo vincolo condizionava negativamente l’imprenditore in crisi, che destinava una quota significativa delle proprie scarse risorse finanziarie al soddisfacimento dei creditori non aderenti, a discapito di quelli che, invece, avessero accettato la ristrutturazione del debito.
Un altro effetto innovativo della procedura è rappresentato dall’esiguo incentivoall’adesione all’accordo indotto dal regolare pagamento dei creditori ad esso estranei. L’art. 182-bis, nella sua nuova formulazione, ha ora rimosso questi vincoli, introducendo una moratoria coattiva per i creditori che non aderiscano all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Ai fini della sua omologazione da parte del Tribunale, l’accordo dovrà assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione ovvero, per i crediti non ancora scaduti a quella data, entro centoventi giorni dalla loro scadenza. In assenza di un’esplicita previsione normativa, occorrerà attendere l’orientamento di dottrina e giurisprudenza sull’obbligo di corrispondere ai creditori gli interessi per la dilazione forzosa dei pagamenti.
Si registrano anche modifiche all’iscrizione di ipoteche giudiziali, e più in generale al patrimonio del debitore, che è stato un elemento di debolezza fino ad ora, prevedendo l’inibizione delle azioni esecutive e cautelari. In nuovo terzo comma dell’art. 182-bis dispone, invece, che il medesimo divieto sia ora esteso anche all’acquisizione di titoli di prelazione non concordati.
Da ultimo, si segnala come il nuovo art. 182-sexies esclude inoltre, in caso di accesso a questo istituto, l’obbligo di scioglimento della società per la riduzione del suo capitale sociale sotto il minimo di legge, consentendo così al debitore di proseguire la sua attività e di utilizzare le sopravvenienze da ristrutturazione del debito per ricostituire il capitale eventualmente perduto.

Prededuzione dei finanziamenti
Il nuovo art. 182-quinquies, comma 1, legge fallimentare prevede che dopo il deposito della domanda
di omologazione il debitore possa chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, purché funzionali al migliore soddisfacimento degli altri creditori. Questa disposizione ha l’indubbio pregio di facilitare e accelerare il ricorso al credito bancario dell’imprenditore in crisi, subito dopo avere raggiunto l’accordo con i creditori per la ristrutturazione del suo debito e in attesa dell’omologazione da parte del Tribunale.

Mancato raccordo con la normativa Iva
Se il decreto Crescita e Sviluppo ha inciso in materia di redditi e di debiti, in ambito Iva, invece, non ha modificato l’art. 26, co. 2 del D.P.R. n. 633/1972, quindi solo per le procedure concorsuali, non per le ristrutturazione dei debiti, sarà possibile continuare ad emettere le note di variazioni ai soli fini Iva, per recuperare l'imposta versata, ma non incassata.
Quindi, come conseguenza del mancato coordinamento tra la normativa Iva e quella sulle imposte sui redditi, negli accordi di ristrutturazione dei debiti, non può essere detratta l’Iva relativa alla parte di credito perso e conseguentemente dedotto dal reddito d’impresa.

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