martedì 9 aprile 2013

RECUPERO IVA a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".


L`art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede la possibilita` per il contribuente di portare in detrazione l`IVA addebitata al cliente in caso di " mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
 


Il "recupero" dell`IVA e` ammesso solo in caso di emissione e registrazione della relativa fattura. Non e` possibile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura (per esempio in caso di corrispettivi documentati da scontrino fiscale o ricevuta).
Ai sensi dell`art. 19 dello stesso D.P.R. cui l`art. 26 espressamente rimanda, la detrazione puo` essere esercitata, "... al piu` tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e` sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".

Il diritto alla detrazione si manifesta, nelle diverse ipotesi, con le seguenti tempistiche:
  • fallimento: scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso
  • concordato fallimentare: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato
  • concordato preventivo: scadenza del termine per l`appello alla sentenza di omologazione. In caso di concordato preventivo il recupero dell`IVA potra` riguardare solo la parte eccedente (in proporzione) che non trova accoglimento con la chiusura del concordato
  • liquidazione coatta amministrativa: scadenza del termine per la proposizione di contestazioni al piano di riparto predisposto dalle autorita` competenti
  • procedure esecutive rimaste infruttuose: quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell`esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi preposti l`insussistenza di beni da assoggettare all`esecuzione.
La procedura dell`amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le precipue finalita` di conservazione e risanamento dell`impresa, non costituisce ipotesi valida ad integrare il concetto di infruttuosita`. Risulta quindi esclusa la possibilita` di recuperare l`IVA.

Verificati i presupposti per l`emissione della nota di variazione IVA, chi intende procedere al recupero dell`IVA deve:
  • emettere nota di variazione IVA che precisi la specifica circostanza che l`ha motivata e con la dicitura "Nota di accredito emessa ai sensi dell`art. 26, comma 2, DPR 633/1972, al solo fine di recuperare l`imposta. Non comporta la rinuncia al credito rimasto insoddisfatto"
  • annotare la nota di variazione, con segno negativo, nel registro delle fatture emesse.
L`art. 26 del DPR 633/1972 legittima l`emissione della nota di variazione IVA esclusivamente in capo al soggetto che ha posto in essere l`operazione originaria: attenzione quindi ai casi di "cessione del credito".

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