L`art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 prevede la possibilita` per il contribuente di portare in detrazione l`IVA addebitata al cliente in caso di " mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose".
Il "recupero" dell`IVA e` ammesso solo in caso di emissione e registrazione della relativa fattura. Non e` possibile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura (per esempio in caso di corrispettivi documentati da scontrino fiscale o ricevuta).
Ai sensi dell`art. 19 dello stesso D.P.R. cui l`art. 26 espressamente rimanda, la detrazione puo` essere esercitata, "... al piu` tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e` sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".
Il diritto alla detrazione si manifesta, nelle diverse ipotesi, con le seguenti tempistiche:
Verificati i presupposti per l`emissione della nota di variazione IVA, chi intende procedere al recupero dell`IVA deve:
Ai sensi dell`art. 19 dello stesso D.P.R. cui l`art. 26 espressamente rimanda, la detrazione puo` essere esercitata, "... al piu` tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e` sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.".
Il diritto alla detrazione si manifesta, nelle diverse ipotesi, con le seguenti tempistiche:
- fallimento: scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso
- concordato fallimentare: passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato
- concordato preventivo: scadenza del termine per l`appello alla sentenza di omologazione. In caso di concordato preventivo il recupero dell`IVA potra` riguardare solo la parte eccedente (in proporzione) che non trova accoglimento con la chiusura del concordato
- liquidazione coatta amministrativa: scadenza del termine per la proposizione di contestazioni al piano di riparto predisposto dalle autorita` competenti
- procedure esecutive rimaste infruttuose: quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio non trova soddisfacimento attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell`esecutato ovvero quando sia stata accertata e documentata dagli organi preposti l`insussistenza di beni da assoggettare all`esecuzione.
Verificati i presupposti per l`emissione della nota di variazione IVA, chi intende procedere al recupero dell`IVA deve:
- emettere nota di variazione IVA che precisi la specifica circostanza che l`ha motivata e con la dicitura "Nota di accredito emessa ai sensi dell`art. 26, comma 2, DPR 633/1972, al solo fine di recuperare l`imposta. Non comporta la rinuncia al credito rimasto insoddisfatto"
- annotare la nota di variazione, con segno negativo, nel registro delle fatture emesse.
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