mercoledì 3 maggio 2023

rimborsi spese dipendenti tragitto casa lavoro

 



La differenza tra tragitto casa lavoro e trasferta
Per comprendere meglio quando spetta il rimborso 
chilometrico per il tragitto casa-lavoro, è necessario identificare a quale situazione specifica ci riferiamo.

Con il termine tragitto casa-lavoro intendiamo il percorso che il dipendente compie ogni giorno dalla propria abitazione per recarsi a lavorare.
Invece, si parla di trasferta ogni volta che un lavoratore svolge la propria prestazione fuori dalla sede di lavoro indicata nel contratto di assunzione.

i rimborsi spese per trasferte all’interno del territorio comunale concorrono a formare il reddito del lavoratore e quindi sono tassati in busta paga;

  • in caso invece di trasferte fuori dal territorio comunale, la tassabilità in busta paga varia a seconda del tipo di rimborso che hai scelto e al tipo di spesa da rimborsare (non preoccuparti troverai tutti i dettagli sull’argomento nei capitoli 2, 3 e 4, sui tre tipi di rimborso: forfettarioanalitico e misto).

Anche sulla deducibilità dei rimborsi spese per le aziende, cui è dedicato il capitolo 7 di questa guida, oltre al Comune in cui è stata effettuata la trasferta, incide il tipo di rimborso utilizzato dal datore di lavoro e il tipo di spesa rimborsato.

Le spese di trasferta: quali sono rimborsabili

Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese che sostiene durante la trasferta. Le più comuni riguardano il vitto, l’alloggio e il trasporto. Quest’ultima categoria include diversi costi, tra cui:

  • il rimborso chilometrico (se il dipendente utilizza i propri mezzi privati per spostarsi)
  • il noleggio di un’altra auto,
  • i pedaggi autostradali,
  • l’acquisto di biglietti dell’autobus, della metro, del tram e dell’aereo,
  • i ticket dei parcheggi.

Anche i costi per la telefonia e la connettività sono rimborsabili.

Quella che abbiamo fatto è una classificazione indicativa: la trasferta può includere anche altre spese, derivanti dagli incarichi assegnati. Ti consigliamo di stipulare un accordo con i dipendenti, in cui specifichi nel dettaglio quali costi hai intenzione di rimborsare.

Tutte queste voci di spesa, sommate tra loro, possono pesare sui conti dell’azienda.  Non temere: abbiamo preparato per te una guida alla gestione delle spese di trasferta, che ti aiuterà a tenere i costi sotto controllo.


Tipi di rimborso di spese: quali sono e come scegliere?

Ora che sai come individuare una trasferta e le sue principali spese, non ti resta che scegliere come rimborsare il tuo dipendente/collaboratore. Il Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917/1986, anche detto TUIR) all’articolo 51, comma 5, stabilisce che a disposizione dei datori di lavoro ci sono tre sistemi di rimborso spese:

Per ogni trasferta puoi scegliere liberamente il sistema che preferisci, ma tieni presente che, in caso di trasferte di più giorni, non puoi adottarne uno diverso per ogni giornata.

Se non hai le idee chiare su quale sia il sistema di rimborso che fa al caso tuo, non temere. Non devi far altro che proseguire nella lettura della guida: analizzeremo nel dettaglio ciascuno di questi sistemi.


Il rimborso spese nella busta paga del dipendente

Una volta registrate le spese e la scelta la tipologia di rimborso, non ti resterà altro che versare al dipendente la somma dovuta.
Di solito il rimborso spese viene erogato direttamente nella busta paga del dipendente. Non concorre ai fini del reddito imponibile del dipendente, ma solo fino a determinate soglie, in base alla tipologia di rimborso: lo vedremo meglio nei prossimi capitoli.

Anche l’azienda può beneficiare di vantaggi fiscali: a certe condizioni, il rimborso spese è deducibile. Ne parleremo nel dettaglio nel capitolo 7, dedicato proprio alla deducibilità delle spese di viaggio.
Prima però affrontiamo le tre tipologie di rimborso spese: nel prossimo capitolo scopriremo insieme caratteristiche, pro e contro del rimborso spese forfettario


Tragitto casa lavoro: quando va retribuito

Come anticipato, nella quasi totalità dei casi, il tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul posto di lavoro non dà diritto ad alcuna retribuzione o indennità aggiuntiva. La Corte di giustizia dell’Unione Europea però, con una sentenza del 2015, ha introdotto un’eccezione a questa regola per i lavoratori privi di una sede di lavoro fissa.

Pensa, ad esempio, agli agenti di commercio o agli addetti alle consegne. Queste categorie di lavoratori non solo non hanno una sede abituale di lavoro, ma spesso non hanno neanche un itinerario fisso da seguire per compiere la propria attività. Il percorso cambia di giorno in giorno a seconda delle consegne da effettuare o dei clienti da incontrare. In questi casi specifici, la normativa europea impone al datore di lavoro di inserire anche le ore dedicate al tragitto casa-lavoro (e viceversa) fra le voci da retribuire in busta paga.

Prima della sentenza della Corte di giustizia UE, la legge italiana non prevedeva questo obbligo. Oggi, i contratti collettivi nazionali di lavoro (ovvero gli accordi stipulati a livello nazionale tra i rappresentanti dei lavoratori ed i loro datori di lavoro) hanno dovuto adeguarsi alle direttive europee.

Rimborso chilometrico dipendenti tragitto casa lavoro: come si calcola?

Dunque, oggi, il tempo impiegato dai dipendenti senza una sede lavorativa fissa per percorrere il tragitto casa-lavoro (e viceversa) va considerato normale orario lavorativo e come tale va retribuito. Il calcolo delle somme dovute ai lavoratori in questi casi, quindi, è diverso da quello per il rimborso chilometrico per trasferta.

Per calcolare il rimborso chilometrico in caso di trasferta è necessario conoscere varie informazioni: modello, tipo di veicolo e di alimentazione dell’auto usata dal dipendente, numero di chilometri percorsi. Dovrai poi incrociare questi dati con quelli indicati nelle tabelle pubblicate due volte all’anno dall’ACI. Infine, attraverso calcoli specifici, otterrai la somma da rimborsare.

Leggi la spiegazione approfondita di come eseguire il calcolo del rimborso chilometrico

Per conoscere l’importo da pagare al dipendente privo di una sede fissa per il tragitto casa lavoro, il procedimento è molto diverso (e molto più semplice). Questo tipo di pagamento infatti rientra a pieno titolo nella retribuzione oraria del dipendente.
Per effettuare il calcolo, devi:

  1. conoscere l’orario di partenza del lavoratore dalla sua abitazione e l’orario di rientro a fine giornata lavorativa,
  2. applicare la tariffa oraria concordata contrattualmente.

Tieni presente che monitorare e registrare la differente durata delle giornate lavorative di questi lavoratori può essere complicato. Per questo ti consigliamo di munirti di un buon gestionale che ti aiuti a raccogliere tutte le informazioni fondamentali per le attività contabili.

Dipendenti in Cloud, ad esempio, ti offre una vasta gamma di funzioni per la gestione del personale: dal calcolo dei rimborsi chilometrici alla registrazione di presenze e giustificativi, dal foglio presenze all’archiviazione delle buste paga. Un software completo e semplice da usare che ti aiuterà a gestire al meglio i tuoi collaboratori.

Rimborso tragitto casa-lavoro in busta paga: la tassazione

Una volta calcolato quanto spetta al dipendente come rimborso per il tragitto casa-lavoro nei casi in cui gli spetta, non resta altro che liquidare la somma in busta paga.

La legge stabilisce il diritto del lavoratore di ricevere una retribuzione (e non un’indennità) per il percorso dalla propria abitazione al posto di lavoro, nei casi in cui non vi sia una sede di lavoro fissa. L’utilizzo dei termini è molto importante, in quanto ha conseguenze sul piano fiscale, soprattutto per il dipendente.

Mentre infatti il rimborso chilometrico per trasferta è esente da imposte, le somme ricevute dal lavoratore per il tragitto casa lavoro sono tassate esattamente come il resto della retribuzione.

Per quanto riguarda l’azienda, invece, gli importi pagati per il tragitto casa lavoro rientrano nel costo del personale e sono quindi pienamente deducibili dal reddito. Si tratta cioè di importi sui quali l’azienda non dovrà pagare le tasse (come avviene, entro certi limiti, per il rimborso chilometrico).

sito originale:: https://www.dipendentincloud.it/guida-rimborso-spese/rimborso-forfettario/


COSA AFFERMA LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SUI BUONI PASTO?

 La Corte afferma che il diritto ai buoni pasti nell'impiego ha carattere assistenziale e concilia le esigenze del lavoratore e del servizio per garantirgli il benessere necessario per svolgere le sue mansioni se il turno supera le sei ore.


Con l’ordinanza n. 32213/2022 del 31 ottobre 2022, la Corte di Cassazione ha espresso un principio che sebbene riferito al lavoro pubblico cosiddetto privatizzato può costituire, tuttavia, un importante punto di riferimento anche per il nostro comparto LAVORO.


Anche gli Ermellini confermano: ""Gli Ermellini citano espressamente il principio di diritto espresso in una precedente decisione della Suprema Corte: “in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, e diretta conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato.”


SCIPPO DURANTE IL TRAGITTO CASA LAVORO

Anche per le lesioni riportate in seguito ad una aggressione avvenuta al fine di uno scippo, nel tragitto abitazione – lavoro, scatta l’indennizzo: si considera infortunio in itinere.

In sede di appello la Corte aveva rigettato la domanda della ricorrente, con riguardo alla corresponsione della indennità temporanea e della rendita conseguente all’infortunio in itinere.

Tale infortunio era avvenuto durante il tragitto di ritorno a casa dal luogo di lavoro in seguito ad una aggressione fisica con lo scopo dello scippo.

A causa della caduta erano conseguite delle lesioni; il decisum si imperniava sulla circostanza che il fatto doloso di un terzo soggetto aveva “spezzato” il nesso di causalità tra la ripetitività del tragitto casa – lavoro e gli eventi (negativi) alla stessa connessi.

In sede di legittimità gli Ermellini hanno ribaltato quanto deciso in secondo grado; ha errato la Corte, secondo la Cassazione, laddove ha ritenuto che tra la prestazione lavorativa e l’evento sussisteva esclusivamente coincidenza topografica e cronologica, cosicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra l’esecuzione della prestazione e l’evento stesso.

Per la Cassazione è indennizzabile l’infortunio occorso al prestatore di lavoro in itinere nella ipotesi in cui derivi da eventi dannosi, anche atipici ed imprevedibili, che siano indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.

Ciò atteso che il rischio concernente il tragitto percorso dal prestatore per arrivare nel proprio posto di lavoro è protetto poiché ricollegabile, seppur indirettamente, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il limite del c.d. rischio elettivo.

Nella decisione in commento, con riferimenti a precedenti giurisprudenziali sul tema, si può leggere testualmente che “in tema assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore "in itinere", ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro é protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776)”.

Il principio di diritto che può desumersi dalla sentenza che qui si commenta è quindi che il prestatore di lavoro che viene scippato durante il tragitto casa – lavoro, e che ha subito, a causa dell’aggressione, delle lesioni fisiche (in conseguenza dell’atto criminoso) ha diritto al riconoscimento dell’indennità temporanea, nonché della rendita per infortunio in itinere, poiché l’accaduto è indipendente dalla sua volontà.

Da ciò ne consegue l’accoglimento del ricorso; la Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio, anche per quanto concerne la parte relativa alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello.

(Altalex, 17 luglio 2012. Nota di Manuela Rinaldi. Si ringrazia per la segnalazione Antonino Casesa)

Con la sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno escluso che il lavoratore vittima di un aggressione nel tragitto casa-lavoro possa essere risarcito dal datore di lavoro.

La sentenza in esame ha portata innovativa, in quanto, prima di essa, la giurisprudenza prevalente ammetteva l’indennizzabilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore nel percorso casa-lavoro, c.d. “danno in itinere”, anche se derivanti da eventi dannosi posti in essere da terzi, proprio perché comunque ricollegabili, se pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’unico limite al risarcimento era ravvisato nel “rischio elettivo”, ovvero quello derivante da una scelta arbitraria del lavoratore.

Con la pronuncia sopra citata, invece, la Suprema Corte, ha condiviso l’orientamento minoritario della giurisprudenza, secondo il quale occorrerebbe sempre accertare una precisa connessione, sotto il profilo del nesso causale, tra infortunio e occasione di lavoro.

Per gli Ermellini, infatti, il percorso seguito dal dipendente deve rappresentare un elemento caratterizzante l’evento-danno; non può avere quindi un mero carattere marginale e non può concretizzarsi in una mera coincidenza cronologica e spaziale.

Si è escluso così che nel percorso casa-lavoro e ritorno possa essere indennizzato chi subisca uno scippo o un’aggressione da un soggetto terzo, che tuttavia avrebbe potuto causare la lesione in qualsiasi altra situazione o luogo.


Aggressione durante il tragitto casa-lavoro? La Cassazione frena il risarcimento del “danno in intinere” da parte del datore di lavoro.

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