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MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA
ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE
Premessa Normativa
Il Decreto Monti noto come il “Salva Italia” ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la
deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo della quota IRAP pagata sul
costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dal Cuneo
fiscale (art.11 D.Lgs. n.441-97).In seguito il Decreto Legge n.16-2012 ha introdotto la
possibilità di deducibilità retroattiva nel limite massimo previsto dei 48 mesi e in data 17
dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il Provvedimento
n.140973/2012 il modello e le istruzioni per il rimborso della quota IRPEF/ ADDIZIONALI
IRPEF / IRES indebitamente pagata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP
relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (PERIODO 2007-2011).
LE ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO 2013
Si ricorda che dal periodo d'imposta 2012 la deduzione in oggetto è usufruita direttamente
nel modello UNICO 2013 e la modulistica ha previsto sia il rigo relativo alla deduzione
IRAP del 10% (detrazione forfettaria per interessi passivi) ove occorre indicare appunto la
deduzione del 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta (saldo e acconti) e sia il rigo
relativo alla casella dell'Irap personale dipendente (Irap versata nel periodo d'imposta e
relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente al netto delle deduzioni
specifiche). Tenendo in considerazione anche quanto detto con la circolare n.8e
dell'Agenzia delle Entrate la nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa pertanto
venir meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile a interessi passivi e oneri assimilati e ,
ai fini del calcolo della deduzione analitica,si può tener conto dell’IRAP versata nell’anno
interessato a seguito di ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo di imposte dovute
per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempre
che riguardino le spese per il personale. Inoltre le aziende o i contribuenti che hanno
anche attività all’estero, devono considerare il costo del lavoro e il valore della
produzione al netto della quota estero e l'IRAP complessiva (forfettaria e analitica)
ammessa in deduzione non può in alcun modo eccedere l’imposta complessivamente
versata/dovuta.
Esempio:
-IRAP totale versata nell'anno : euro 2.000;
-IRAP analitica da lavoro dipendente : euro 1.900 ;
-IRAP forfettaria da interessi Passivi : 10 % di euro 2. 000 = euro 200;-anche se la somma degli importi ( 1.900 e 200 ) è di euro 2.100 la deduzione non può
superare euro 2.000.
A CHI SPETTA LA DEDUZIONE E CHE COSA SI INTENDE PER COSTO DEL
PERSONALE
La deduzione spetta a tutti i seguenti soggetti :- società di capitali ed enti
commerciali,- società di persone e imprese individuali , -professionisti, società
semplici e studi associati ,-banche, società finanziarie e imprese di assicurazione ,-
imprenditori agricoli e P.A. per l’attività commerciale ed enti non commerciali per la
sola attività commerciale. Come noto l’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 201/2011
convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione
dell'IRAP dalle imposte sui redditi con l’effetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2012, sono deducibili dall'IRPEF/IRES:
1)la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge ( deduzione analitica);
2)un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta,
forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi
e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (deduzione forfettaria).
Risulta importante ribadire che oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati, rilevano
anche i compensi e i contributi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di
lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR (rilevano ai fini della deduzione anche
le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, gli
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e
assimilato).Non rilevano invece i compensi corrisposti a titolo di :-lavoro autonomo
occasionale; -attività commerciale occasionale; -associazione in partecipazione con
apporto d'opera. Le spese per il personale dipendente e assimilato vanno inoltre
decurtate delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
446/1997 ovvero :
-dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
-delle deduzioni forfettarie pari ad euro 4.600 su base annua, per ogni dipendente, a
tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta elevata ad euro
10.600,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
-delle deduzioni forfettarie pari ad euro 9.200 su base annua, qualora il contribuente si sia
avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo
indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia incrementata ad euro 15.200,00 per ogni dipendente di sesso
femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni;
-dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato; -delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale assunto con
contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo.
E’ bene precisare che il valore della produzione imponibile deve essere assunto al netto
delle seguenti deduzioni di legge:
-deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito del
dipendente di cui );
-della deduzione forfetaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile non
eccede 180.999,91 euro (all’art. 11 co. 4-bis del d.lgs 446/97);
-della deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti a beneficio dei soggetti i cui
componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non
superano, nel periodo d'imposta, 400.000,00 euro.
LA PROBLEMATICA DEL PERSONALE DISTACCATO : un nodo ancora da risolvere
Le modalità applicative della nuova deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il
personale dipendente hanno formano oggetto di approfondimento della recente circolare
n. 8/E del 03 Aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate che , pur con molto ritardo, si è
occupata delle modalità di fruizione della deduzione e della presentazione delle istanze di
rimborso per le annualità pregresse. Un nodo importante , non trattato dalla circolare in
oggetto, è quello della casistica del costo del personale distaccato in quanto,nel calcolo
dell'importo deducibile in capo al soggetto distaccatario, dovrebbero certamente rilevare
anche i costi rimborsati al soggetto distaccante (come noto Il distacco è un istituto che
consente al datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, di variare le
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa inviando temporaneamente un
proprio lavoratore dipendente presso un soggetto terzo, al fine di soddisfare una
propria esigenza, purché questa non sia di carattere meramente economico). A
questo punto appare senza dubbio auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle
Entrate volto a certificare la piena deducibilità del costo del personale distaccato al fine di
chiarire in maniera definitiva la problematica in oggetto in vista dell'imminente scadenza
della presentazione del modello Unico 2013 e , in seconda battuta, per meglio definire
gli aspetti legati alle istanze di rimborso appena presentate.
IL CALCOLO IN PRATICA
Al fine di determinare in maniera corretta la deduzione a cui si ha diritto occorre
procedere nel seguente modo:
1)identificare i versamenti effettuati a titolo di IRAP (saldo 2011 e acconti 2012) ;
2)identificare la base imponibile totale IRAP dell'annualità e ricavare la cifra relativa
da imputare alle spese per i dipendenti e assimilati; 3) determinare la percentuale del costo del lavoro rispetto alla base imponibile IRAP di
cui al punto 2; sul punto è utile ricordare che nel costo del lavoro rientrano anche le
somme erogate a titolo di compensi Amministratori;
4)applicare le relative percentuali ai versamenti a titolo di saldo e a titolo di
acconto .
ESEMPIO PRATICO
Occorre considerare il saldo versato e gli acconti effettivamente versati ( anche attraverso
il meccanismo del ravvedimento operoso). Il saldo dell'anno precedente rileva quindi solo
se a debito mentre gli acconti versati rilevano nel limite di quanto dovuto a titolo di Irap nel
periodo d'imposta.
ANNO 2011
SALDO VERSATO NEL 2012
1000
ACCONTI VERSATI NEL 2012
4000
IRAP DOVUTA PER IL 2012
5000
IMPORTO DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO
5000
IL SALDO A DEBITO RILEVA GLI ACCONTI RILEVANO PER INTERO IN QUANTOINFERIORI
ALL'IRAP DOVUTA PER IL PERIODO CREDITO
1.000 4000 3000 3000
IL CREDITO NON RILEVA RILEVANO EURO 3.000
ANCHE SE GLI ACCONTI VERSATI SONO EURO 4000
N.B. gli importi pagati PER ACCONTI sono da considerare nel limite dell'IRAP dovuta
in ciascun periodo d'imposta.ESEMPI PRATICI DI CALCOLO SOGGETTO IRES
ANNO IMPOSTA 2012
DATI PER IL CALCOLO
SALDO IRAP 2011 VERSATO 0
1 ACC. 2012 VERSATO 2.500
2 ACC. 2012 VERSATO 3.500
VERIFICA IRAP DOVUTA PER IL 2012 ( VERSATA 7.000)
BASE IMPONIBILE IRAP ANNO 2012 EURO 325.000 DI CUI 250.000 PER
PERSONALE AL NETTO DELLE DEDUZIONI SPETTANTI
CALCOLO RAPPORTO DEL PESO DEL COSTO DEL PERSONALE : 250.000/325.000
X 100 = 76,92%
CALCOLO IMPORTO DEDUZIONE IRES : IRAP VERSATA 2012 6.000 X 76,92%=
EURO 4.615
ANNO 2012 DATI PER IL CALCOLO
SALDO IRAP 2011 5.000 ACCONTI IRAP 2012 20.000
BASE IMPONIBILE IRAP 2012 650.000 DI CUI 500.000 PERSONALE
BASE IMPONIBILE IRAP 2011 600.000 DI CUI 450.000 PERSONALE
CALCOLO DEL RAPPORTO DEL PESO DEL PERSONALE ANNO 2012
500.000/650.000 X 100= 76,9%
CALCOLO DEL RAPPORTO DEL PESO DEL PERSONALE ANNO 2011 450.000
/600.000 X 100= 75,0
APPLICARE LE PERCENTUALI AI VERSAMENTI IRAP:
SALDO 2011 EURO 5.000X 75%= EURO 3.750
ACCONTI 2012 EURO 20.000 X 76,9% = EURO 15.380
TOTALE DEDUZIONE IRES SPETTANTE ( 3.750 + 15.380 ) = EURO 19.130
ESEMPIO PRATICO DITTA INDIVIDUALE
DATI PER IL CALCOLO ANNO 2012
IRAP A SALDO 2011 =ZEROACCONTI IRAP 2012 VERSATI 10.000 ( IRAP DOVUTA EFFETTIVAMENTE PER
L'ANNO EURO 12.000)
COSTO PERSONALE AL NETTO DELLE DEDUZIONI EURO EURO 160.000
VALORE NETTO PRODUZIONE IRAP EURO 800.000
RAPPORTO COSTO PERSONALE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE = 20%
IRAP VERSATA EURO 10.000 X 20 %= EURO 2.000
IPOTIZZANDO ALIQUOTA IRPEF 23% :
CALCOLO DEDUZIONE IRPEF = 2.000 X 23% = EURO 460
IPOTIZZANDO ALIQUOTE 0,90 E 0,20% :
CALCOLO DEDUZIONE ADDIZIONALE IRPEF = 2.000 X 0,90% = EURO 18
CALCOLO DEDUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE = 2.000 X 0,20% = EURO 4
Se vuoi approfondire visita
CELESTE VIVENZI
Aprile 2013
MODELLO UNICO 2013 : LA DEDUCIBILITA' IRES/IRPEF RELATIVA
ALL'IRAP PAGATA SUL COSTO DEL PERSONALE
Premessa Normativa
Il Decreto Monti noto come il “Salva Italia” ha disposto dal periodo d'imposta 2012 la
deducibilità dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo della quota IRAP pagata sul
costo del personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dal Cuneo
fiscale (art.11 D.Lgs. n.441-97).In seguito il Decreto Legge n.16-2012 ha introdotto la
possibilità di deducibilità retroattiva nel limite massimo previsto dei 48 mesi e in data 17
dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate ha approvato con il Provvedimento
n.140973/2012 il modello e le istruzioni per il rimborso della quota IRPEF/ ADDIZIONALI
IRPEF / IRES indebitamente pagata per effetto della mancata deduzione dell’IRAP
relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato (PERIODO 2007-2011).
LE ISTRUZIONI AL MODELLO UNICO 2013
Si ricorda che dal periodo d'imposta 2012 la deduzione in oggetto è usufruita direttamente
nel modello UNICO 2013 e la modulistica ha previsto sia il rigo relativo alla deduzione
IRAP del 10% (detrazione forfettaria per interessi passivi) ove occorre indicare appunto la
deduzione del 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta (saldo e acconti) e sia il rigo
relativo alla casella dell'Irap personale dipendente (Irap versata nel periodo d'imposta e
relativa alla quota imponibile delle spese per lavoro dipendente al netto delle deduzioni
specifiche). Tenendo in considerazione anche quanto detto con la circolare n.8e
dell'Agenzia delle Entrate la nuova deduzione analitica sul costo del lavoro non fa pertanto
venir meno la deduzione forfetaria del 10% riferibile a interessi passivi e oneri assimilati e ,
ai fini del calcolo della deduzione analitica,si può tener conto dell’IRAP versata nell’anno
interessato a seguito di ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo di imposte dovute
per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempre
che riguardino le spese per il personale. Inoltre le aziende o i contribuenti che hanno
anche attività all’estero, devono considerare il costo del lavoro e il valore della
produzione al netto della quota estero e l'IRAP complessiva (forfettaria e analitica)
ammessa in deduzione non può in alcun modo eccedere l’imposta complessivamente
versata/dovuta.
Esempio:
-IRAP totale versata nell'anno : euro 2.000;
-IRAP analitica da lavoro dipendente : euro 1.900 ;
-IRAP forfettaria da interessi Passivi : 10 % di euro 2. 000 = euro 200;-anche se la somma degli importi ( 1.900 e 200 ) è di euro 2.100 la deduzione non può
superare euro 2.000.
A CHI SPETTA LA DEDUZIONE E CHE COSA SI INTENDE PER COSTO DEL
PERSONALE
La deduzione spetta a tutti i seguenti soggetti :- società di capitali ed enti
commerciali,- società di persone e imprese individuali , -professionisti, società
semplici e studi associati ,-banche, società finanziarie e imprese di assicurazione ,-
imprenditori agricoli e P.A. per l’attività commerciale ed enti non commerciali per la
sola attività commerciale. Come noto l’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 201/2011
convertito nella L. 214/2011 ha modificato le modalità applicative della deduzione
dell'IRAP dalle imposte sui redditi con l’effetto che, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2012, sono deducibili dall'IRPEF/IRES:
1)la parte di IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale
dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge ( deduzione analitica);
2)un'ulteriore quota pari al 10% dell'IRAP corrisposta nel periodo d'imposta,
forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi
e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (deduzione forfettaria).
Risulta importante ribadire che oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati, rilevano
anche i compensi e i contributi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi,
nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di
lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del TUIR (rilevano ai fini della deduzione anche
le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, gli
accantonamenti per il TFR o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e
assimilato).Non rilevano invece i compensi corrisposti a titolo di :-lavoro autonomo
occasionale; -attività commerciale occasionale; -associazione in partecipazione con
apporto d'opera. Le spese per il personale dipendente e assimilato vanno inoltre
decurtate delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
446/1997 ovvero :
-dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
-delle deduzioni forfettarie pari ad euro 4.600 su base annua, per ogni dipendente, a
tempo indeterminato, impiegato nel corso del periodo d’imposta elevata ad euro
10.600,00 nel caso di lavoratori di sesso femminile oppure aventi età inferiore ai 35 anni;
-delle deduzioni forfettarie pari ad euro 9.200 su base annua, qualora il contribuente si sia
avvalso, nel corso dell’anno fiscale di riferimento, delle prestazioni di dipendenti a tempo
indeterminato, nella regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia incrementata ad euro 15.200,00 per ogni dipendente di sesso
femminile, oppure di età inferiore ai 35 anni;
-dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato; -delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e per il personale assunto con
contratti di formazione e lavoro, nonché dei costi sostenuti per il personale addetto
alla ricerca e sviluppo.
E’ bene precisare che il valore della produzione imponibile deve essere assunto al netto
delle seguenti deduzioni di legge:
-deduzione forfetaria, in capo alle imprese di autotrasporto, delle indennità di trasferta
previste contrattualmente, per la parte che non concorre alla formazione del reddito del
dipendente di cui );
-della deduzione forfetaria a scaglioni per i soggetti la cui base imponibile non
eccede 180.999,91 euro (all’art. 11 co. 4-bis del d.lgs 446/97);
-della deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti a beneficio dei soggetti i cui
componenti positivi concorrenti alla formazione della base imponibile non
superano, nel periodo d'imposta, 400.000,00 euro.
LA PROBLEMATICA DEL PERSONALE DISTACCATO : un nodo ancora da risolvere
Le modalità applicative della nuova deduzione analitica dell’IRAP relativa alle spese per il
personale dipendente hanno formano oggetto di approfondimento della recente circolare
n. 8/E del 03 Aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate che , pur con molto ritardo, si è
occupata delle modalità di fruizione della deduzione e della presentazione delle istanze di
rimborso per le annualità pregresse. Un nodo importante , non trattato dalla circolare in
oggetto, è quello della casistica del costo del personale distaccato in quanto,nel calcolo
dell'importo deducibile in capo al soggetto distaccatario, dovrebbero certamente rilevare
anche i costi rimborsati al soggetto distaccante (come noto Il distacco è un istituto che
consente al datore di lavoro, in virtù del proprio potere direttivo, di variare le
modalità di esecuzione della prestazione lavorativa inviando temporaneamente un
proprio lavoratore dipendente presso un soggetto terzo, al fine di soddisfare una
propria esigenza, purché questa non sia di carattere meramente economico). A
questo punto appare senza dubbio auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle
Entrate volto a certificare la piena deducibilità del costo del personale distaccato al fine di
chiarire in maniera definitiva la problematica in oggetto in vista dell'imminente scadenza
della presentazione del modello Unico 2013 e , in seconda battuta, per meglio definire
gli aspetti legati alle istanze di rimborso appena presentate.
IL CALCOLO IN PRATICA
Al fine di determinare in maniera corretta la deduzione a cui si ha diritto occorre
procedere nel seguente modo:
1)identificare i versamenti effettuati a titolo di IRAP (saldo 2011 e acconti 2012) ;
2)identificare la base imponibile totale IRAP dell'annualità e ricavare la cifra relativa
da imputare alle spese per i dipendenti e assimilati; 3) determinare la percentuale del costo del lavoro rispetto alla base imponibile IRAP di
cui al punto 2; sul punto è utile ricordare che nel costo del lavoro rientrano anche le
somme erogate a titolo di compensi Amministratori;
4)applicare le relative percentuali ai versamenti a titolo di saldo e a titolo di
acconto .
ESEMPIO PRATICO
Occorre considerare il saldo versato e gli acconti effettivamente versati ( anche attraverso
il meccanismo del ravvedimento operoso). Il saldo dell'anno precedente rileva quindi solo
se a debito mentre gli acconti versati rilevano nel limite di quanto dovuto a titolo di Irap nel
periodo d'imposta.
ANNO 2011
SALDO VERSATO NEL 2012
1000
ACCONTI VERSATI NEL 2012
4000
IRAP DOVUTA PER IL 2012
5000
IMPORTO DA CONSIDERARE PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO
5000
IL SALDO A DEBITO RILEVA GLI ACCONTI RILEVANO PER INTERO IN QUANTOINFERIORI
ALL'IRAP DOVUTA PER IL PERIODO CREDITO
1.000 4000 3000 3000
IL CREDITO NON RILEVA RILEVANO EURO 3.000
ANCHE SE GLI ACCONTI VERSATI SONO EURO 4000
N.B. gli importi pagati PER ACCONTI sono da considerare nel limite dell'IRAP dovuta
in ciascun periodo d'imposta.ESEMPI PRATICI DI CALCOLO SOGGETTO IRES
ANNO IMPOSTA 2012
DATI PER IL CALCOLO
SALDO IRAP 2011 VERSATO 0
1 ACC. 2012 VERSATO 2.500
2 ACC. 2012 VERSATO 3.500
VERIFICA IRAP DOVUTA PER IL 2012 ( VERSATA 7.000)
BASE IMPONIBILE IRAP ANNO 2012 EURO 325.000 DI CUI 250.000 PER
PERSONALE AL NETTO DELLE DEDUZIONI SPETTANTI
CALCOLO RAPPORTO DEL PESO DEL COSTO DEL PERSONALE : 250.000/325.000
X 100 = 76,92%
CALCOLO IMPORTO DEDUZIONE IRES : IRAP VERSATA 2012 6.000 X 76,92%=
EURO 4.615
ANNO 2012 DATI PER IL CALCOLO
SALDO IRAP 2011 5.000 ACCONTI IRAP 2012 20.000
BASE IMPONIBILE IRAP 2012 650.000 DI CUI 500.000 PERSONALE
BASE IMPONIBILE IRAP 2011 600.000 DI CUI 450.000 PERSONALE
CALCOLO DEL RAPPORTO DEL PESO DEL PERSONALE ANNO 2012
500.000/650.000 X 100= 76,9%
CALCOLO DEL RAPPORTO DEL PESO DEL PERSONALE ANNO 2011 450.000
/600.000 X 100= 75,0
APPLICARE LE PERCENTUALI AI VERSAMENTI IRAP:
SALDO 2011 EURO 5.000X 75%= EURO 3.750
ACCONTI 2012 EURO 20.000 X 76,9% = EURO 15.380
TOTALE DEDUZIONE IRES SPETTANTE ( 3.750 + 15.380 ) = EURO 19.130
ESEMPIO PRATICO DITTA INDIVIDUALE
DATI PER IL CALCOLO ANNO 2012
IRAP A SALDO 2011 =ZEROACCONTI IRAP 2012 VERSATI 10.000 ( IRAP DOVUTA EFFETTIVAMENTE PER
L'ANNO EURO 12.000)
COSTO PERSONALE AL NETTO DELLE DEDUZIONI EURO EURO 160.000
VALORE NETTO PRODUZIONE IRAP EURO 800.000
RAPPORTO COSTO PERSONALE SUL VALORE DELLA PRODUZIONE = 20%
IRAP VERSATA EURO 10.000 X 20 %= EURO 2.000
IPOTIZZANDO ALIQUOTA IRPEF 23% :
CALCOLO DEDUZIONE IRPEF = 2.000 X 23% = EURO 460
IPOTIZZANDO ALIQUOTE 0,90 E 0,20% :
CALCOLO DEDUZIONE ADDIZIONALE IRPEF = 2.000 X 0,90% = EURO 18
CALCOLO DEDUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE = 2.000 X 0,20% = EURO 4
Se vuoi approfondire visita
CELESTE VIVENZI
Aprile 2013
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