lunedì 19 novembre 2012

Documenti e modalità per la detrazione del


Documenti e modalità per la detrazione del


cito, edito da  http://www.ediltecnico.it/decreto-crescita-tutto-sulle-detrazioni-50-per-le-:


DECRETO CRESCITA

Sul S.O. 129 della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 è stato pubblicato il Decreto Crescita (d.l. n. 83 del 26 giugno 2012 Misure urgenti per la crescita del Paese). In questa pagina Ediltecnico.it fornisce indicazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia che potranno usufruire delle detrazioni 50% sull’Irpef.
Nelle sezione Decreto Crescita è possibile consultare news e articoli aggiornati quotidianamente dalla redazione su tutti i contenuti del d.l. 83/2012.

Nella versione definitiva del Decreto Crescita invece spariscel’esenzione IMU prevista per gli immobili delle imprese di costruzione rimasti invenduti per tre anni, purché destinati dalle stesse imprese alla vendita.

Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida alle Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali (aggiornato ad agosto 2012) che riporta tutti gli adempimenti, le procedure e le modalità per poter usufruire della detrazione Irpef 50%.
Sempre aggiornata ad agosto 2012 è uscita anche la guida alle regole di detrazione del 50%

Tutto quello che c’e’ da sapere sulla detrazione 50%

La Redazione di Ediltecnico.it ha preparato e pubblicato periodicamente una serie di post con le risposte ai dubbi più frequenti riguardanti la detrazione 50%; proponiamo qui quelli più significativi in un articolo riassuntivo dal titolo esplicativo:

Ristrutturazione, cinque cose da sapere sulla detrazione 50%


Sul tema della detrazione 50% degli oneri ai fini IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia, la Redazione di Ediltecnico.it ha prodotto numerosi post di chiarimento e approfondimento, che possono essere consultati nel Dossier Detrazione 50%.
Semplificando al massimo, però, possiamo individuare cinque temi essenziali che non possono essere ignorati da chi si accinge a richiedere il bonus fiscale nella misura del 50% che, ricordiamo, si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013.
Entro questo periodo la detrazione IRPEF aumenta al 50% e viene raddoppiato il limite massimo di spesa detraibile (96.000 euro per unità immobiliare).
Le cinque cose da sapere sulla detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie1. Quali lavori edili possono usufruire della detrazione
2. Quali sono le procedure per ottenere il bonus fiscale
3. Cumulabilità della detrazione 50% ristrutturazione con la detrazione 55% per l’efficienza energetica
4. Cosa si deve scrivere sui bonifici effettuati
5. La guida completa sulla detrazione 50% dell’Agenzia delle Entrate
Quali lavori edili possono usufruire della detrazione 50%La detrazione 50% riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Sono inoltre detraibili la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Quali sono le procedure per ottenere il bonus fiscaleLe ultime azioni del Governo hanno, di fatto, ridotto e semplificato le procedure per ottenere la detrazione 50% per i lavori di ristrutturazione, ma rimangono comunque degli obblighi ben precisi.
In particolare ricordiamo la documentazione da conservare e da esibire dietro precisa richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate, la comunicazione all’ASL, ecc.
Per avere tutte le informazioni relative alle procedure da seguire, rimandiamo al post Detrazione 50% ristrutturazioni, come fare per ottenerla.
Cumulabilità della detrazione 50% ristrutturazione con la detrazione 55% per l’efficienza energeticaIn estrema sintesi, la detrazione d’imposta del 55% per l’efficienza energetica del costruito non è cumulabile con le altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni nazionali, come , per esempio, la detrazione del 50% e del 36% per il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Cosa si deve scrivere sul bonifico per i pagamentiPer beneficiare della detrazione 50% sui lavori di ristrutturazione edilizia occorre effettuare tutti i pagamenti delle spese sostenute mediante bonifico bancario “tracciabile”.
In altri termini, le informazioni sufficienti e necessarie, che devono risultare nella causale del bonifico sono queste:
- Causale del versamento (p. es. sostituzione infissi interni, riparazione grondaie, rifacimento intonaci, ecc.)
- Codice Fiscale del beneficiario della detrazione
- numero di Partita IVA o Codice Fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il bonifico.
Ricordiamo anche che l’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata regolata, fino al 2011, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe e modifiche. A decorrere dall’anno 2012 l’agevolazione è disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (d.P.R. 917/1986).
Per ulteriori informazioni rimandiamo all'argomento  Detrazione 50% ristrutturazioni, cosa scrivere sul bonifico bancario?
La guida completa sulla detrazione 50% dell’Agenzia delle EntrateUltimo, ma non meno importante, segnaliamo la guida curata dagli esperti dell’Agenzia delle Entrate che a settembre 2012 hanno pubblicato la guida Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali, strumento indispensabile per professionisti e contribuenti che vogliano sapere tutto sul tema della detrazione ai fini IRPEF per i lavori di ristrutturazione.

La procedura per la detrazione 50%

Mentre per il bonus fiscale del 55% esiste una lista di interventi ammessi con diverse procedure a secondo del tipo di lavoro; allo stato attuale le nuove detrazioni 50% per le ristrutturazioni non sono comprese in un catalogo di lavori chiuso.  Ma quale procedura occorre seguire? Leggi 

Detrazioni 36%, 50% e 55%: ecco la procedura da seguire


In attesa della pubblicazione del decreto Crescita che conterrà la proroga e le modifiche alle detrazioni fiscali del 36% e 55%, facciamo un breve e utile riepilogo secondo le ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (vedi “Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50%“).
Con la circolare 19/E  non è più obbligatoria per gli interventi di cui si chiede la detrazione del 36% (e anche del 50%) la comunicazione da spedire al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, ma vanno inseriti nell’Unico e nel 730  i dati catastali relativi all’immobile.  L’abolizione vale per gli interventi realizzati prima e dopo il 14 maggio 2011.
Resta invariato l’obbligo per gli interventi di cui si fa richiesta del bonus del 55% (ridotto al 50% dal 1° gennaio al 30 giugno 2013) di invio dell’documentazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Sempre con la circolare 19/E è stato abolito  l’obbligo di indicare distintamente il costo della manodopera nelle fatture per gli interventi di ristrutturazione edilizia (36% e 50%) e riqualificazione e risparmio energetico (55%) prima e dopo il 14 maggio 2011.
Novità anche per l’autocertificazione che, secondo quanto stabilito dalle Entrate, serve solo per l’attività edilizia libera.
Con la risoluzione 55/E l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che per poter beneficiare dei bonus del 36%, 50% e 55% il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite un bonifico nel quale siano indicati:
- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione – partita iva o codice fiscale del destinatario del bonifico.

Elenco dei lavori agevolati con la detrazione 50%

L’elenco degli interventi che possono usufruire delle detrazioni 50% per le ristrutturazioni è quello contenuto nell’art. 16 bis del d.P.R. 916/1986. 

Calendario delle detrazioni

Di seguito un breve prospetto per capire da quando e fino a quando è possibile richiedere le detrazioni fiscali 50% per le ristrutturazioni edilizie previste dal pacchetto contenuto nel Decreto Crescita (leggi anche:


Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50%


Con l’avvio della disciplina sulle nuove detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione, contenuta nel testo delDecreto Crescita in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cambiano anche le regole per i “vecchi” bonus fiscali del 36% e del 55%, rispettivamente per lavori di ristrutturazione edilizia e per l’efficientamento energetico degli edifici (leggi anche Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%).
Come cambierà la detrazione 36%
Lo sconto fiscale del 36% (disciplinata dall’art. 16 bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917) salirà al 50% e raddoppierà anche il tetto massimo di spesa detraibile (dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro). Il passaggio dal 36% al 50% sarà valido a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale e durerà fino al 30 giugno 2013.
Da notare, inoltre, che le nuove detrazioni 50% per interventi di ristrutturazione comprenderà anche lavori per il risparmio energetico, come per esempio l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili e sarà sfruttabile anche in assenza di lavori edilizi.
Riguardo a questo ultimo punto, il testo del decreto precisa che i lavori dovranno rispettare le normative vigenti. Il dubbio da chiarire è legato alla disposizione secondo cui “il proprietario deve acquisire idonea documentazione”, ma di cosa questo significhi non si sa molto di più di quanto già trapelato (leggi anche Detrazione 50% e ristrutturazioni, cosa cambia rispetto al passato).
Come cambierà la detrazione 55%
Fino al 31 dicembre 2012
 non cambierà nulla. In altre parole, la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Il vero cambiamento per la detrazione 55% arriverà a partire dal 1° gennaio 2013. Dall’inizio del prossimo anno, infatti, e fino al 30 giugno 2013, il bonus scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.
E dal 1° luglio 2013?
Dal 1° luglio del prossimo anno sparirà la detrazione del 50% per le ristrutturazioni e rimarrà in vigore solamente il bonus 36% con il tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro (quindi una sorta di ritorno al passato). Le regole da seguire saranno sempre quelle contenute nel già citato art. 16 bis del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), che varranno sia per lavori di ristrutturazione, sia per interventi di risparmio energetico.
I nodi da sciogliere
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Crescita che avvierà, di fatto, le detrazioni 50%, sono fondamentalmente tre i nodi da sciogliere.
Coesistenza detrazioni 50% e bonus 55% fino al 31 dicembre 2012
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta del Decreto e fino al 31 dicembre 2012 saranno due i bonus possibili per interventi di risparmio energetico. Il nuovo 50% e il vecchio 55%. Occorre chiarire quali saranno le regole per la coesistenza di queste detrazioni.
Cantieri già aperti
Altro punto che i tecnici del Governo saranno chiamati a chiarire saranno le modalità di azione nel caso di un cantiere aperto nel 2012 ma che sosterrà spese anche nel 2013. In particolare, non è chiaro come si calcolerà il tetto massimo di spesa detraibile (da 48.000 del vecchio regime a 96.000 euro della nuova detrazione 50%)
Tipologie di interventi ammessi
Mentre per il bonus fiscale del 55% esiste una lista di interventi ammessi con diverse procedure a secondo del tipo di lavoro; allo stato attuale le nuove detrazioni 50% per le ristrutturazioni non comprende un catalogo di lavori chiuso. Ma non è chiaro cosa significhino i riferimenti contenuti nel testo del decreto che obbligano il proprietario-contribuente ad “acquisire idonea documentazione” e a rispettare “la normativa vigente” per accedere allo sconto fiscale del 50%
Ulteriori informazioni possono essere ottenute leggendo Decreto Crescita, i dettagli sulle detrazioni 50%.
Dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 Lo sconto fiscale del 36% (disciplinata dall’art. 16 bis del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917) salirà al 50% e raddoppierà anche il tetto massimo di spesa detraibile (dagli attuali 48.000 euro a 96.000 euro).
Fino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti e non cambia nulla.
Dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, il bonus del 55% per interventi di risparmio energetico scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.
Dal 1° luglio 2013 sparirà la detrazione del 50% per le ristrutturazioni e rimarrà in vigore solamente il bonus 36% con il tetto massimo di spesa detraibile di 48.000 euro. Le regole da seguire saranno sempre quelle contenute nel già citato art. 16 bis del T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), che varranno sia per lavori di ristrutturazione, sia per interventi di risparmio energetico.

Le detrazioni per ciascun intervento

A quanto ammonta la detrazione per l’installazione di un ascensore nuovo nel mio stabile? La sostituzione del boiler per la produzione di acqua calda sanitaria rientra tra gli interventi previsti dal Decreto Crescita? L’isolamento termico di pareti e coperture è un lavoro che usufruisce della detrazione Irpef del 50%?
Per rispondere a tutte queste domande, leggi Ristrutturazioni: quanto si detrae dagli interventi?


Decreto Crescita. Ristrutturazioni: quanto si detrae dagli interventi?


Le ristrutturazioni e gli interventi di efficienza energetica sono uno dei principali punti sviluppati nel Decreto Crescita e Sviluppo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 (leggi il testo integrale). Il Capo III del decreto contiene le “Misure per l’edilizia”: l’articolo 11 è dedicato alle “Detrazioni per interventi diristrutturazione e di efficientamento energetico”.
Da ieri fino al 30 giugno 2013 è quindi possibile usufruire di unadetrazione Irpef del 50% sulle spese per interventi di ristrutturazione e risparmio energetico con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro.
Gli interventi a cui si applica il bonus fiscale comprendono l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili anche in assenza di opere edilizie.
Fino alla fine dell’anno le detrazioni 50% coesisteranno con lo sconto fiscale del 55%.
Leggi anche Ristrutturazioni, le regole delle detrazioni 50%.

Il testo dell’articolo 11 del Decreto Crescita e Sviluppo

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
2. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012”.

Gli interventi ammessi
  e le rispettive detrazioni (fonte: il Sole 24 Ore)
Riportiamo le detrazione per i diversi interventi agevolati. Dove indichiamo 36%-50% o 55%-50% la detrazione fiscale è quella in vigore quando vengono sostenute le spese. Leggi anche Detrazioni 36%, 50% e 55%: ecco la procedura da seguire.
Antenne TV radio o satellitare: detrazione 36%-50%
Installazione nuovo ascensore: detrazione 36%-50%
Autoclave, installazione di nuovo impianto: detrazione 36%-50%
Interventi nel bagno, cambio piastrelle, sanitari e tubature: detrazione 36%-50%. Se si interviene solo su piastrelle o sanitari, nessuna detrazione
Costruzione o riparazione del balcone: detrazione 36%-50% per realizzazione o consolidamento
Sostituzione del boiler scalda-acqua: se il boiler elettrico viene sostituito con uno a gas, l’agevolazione è del 36%-50%; se viene sostituito con una pompa di calorecon coefficiente maggiore di 2,6, la detrazione è del 55% dal 1° gennaio 2012 fino a fine 2012, del 50% per i primi 6 mesi del 2013, del 36% dal 1° luglio 2013
Sostituzione dell’impianto caldaia: se la sostituzione è con modello a condensazione o pompe di calore a bassa entalpia e comprende termoregolazione dei caloriferi, la detrazione è del 55%-50%. In tutti gli altri casi, la detrazione è del 36%-50%
Sostituzione dei radiatori: solo se si sostituisce anche la caldaia, l’agevolazione è del 55%-50%
Isolamento di coperture o pareti: se si rispettano i requisiti di risparmio energetico (d.m. 11 marzo 2008, allegato B) la detrazione è del 55%-50%
Installazione di nuovo climatizzatore esterno: l’agevolazione è del 36%-50% sugli impianti che hanno la pompa di calore
Contabilizzazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori di calore: la detrazione è del 55%-50% se la si accompagna alla sostituzione delle caldaia con modello a condensazione o pompe di calore. In tutti gli altri casi, la detrazione è del 36%-50%
Sostituzione delle finestre e degli infissi: la detrazione è del 55%-50% se le nuove finestre rispettano i requisiti di trasmittanza termica all’allegato B del d.m. 11 marzo 2012 e s migliorano le prestazioni energetiche della casa. Con doppi o tripli vetri la detrazione è del 36%-50%
Garage o box auto: se pertinenziale, la detrazione solo ed esclusivamente sulle spese giustificate dall’impresa di costruzione è del 36%-50%
Impianto elettrico: la detrazione è del 36%-50%
Rifacimento del lastrico solare o impermeabilizzazione: solo per la posa di materiale coibentanti che rispettano le caratteristiche di isolamento termico a norma, la detrazione è del 55%-50%. Per tutto il resto, la detrazione è del 36%-50%
Installazione di pannelli solari per l’acqua: la detrazione è del 55%-50% se l’impianto ha una garanzia di 5 anni ed è conforme alle UNI ENI 2945-76. Altrimenti, è del 36%-50%
Spostamento di una parete interna: la detrazione è del 36%-50%
Sostituzione di pavimenti interni: solo se l’intervento è contestuale a manutenzione straordinaria, la detrazione è del 36%-50%. Negli altri casi, si tratta di manutenzione ordinaria non agevolata
Installazione di una porta esterna blindata: la detrazione è del 36%-50%. Se la porta ha caratteristiche di trasmittanza all’allegato B del d.m. 11 marzo 2012 la detrazione è del 55%-50%
Ricostruzione di scale condominiali: la detrazione è del 36%-50%
Seminterrato: se viene recuperato e reso abitabile e se nel titolo abilitativo per i lavori è specificato che c’è un cambio d’uso, la detrazione è del 36%-50%
Soppalco interno: la detrazione (36%-50%) vale solo per quelli abitabili, non per i ripostigli
Sottotetto: se lo si recupera a fini abitativi senza creare una nuova unità abitativa, l’agevolazione è del 36%-50%
Tapparelle: le antifurto sono agevolate al 36%-50%, quelle elettriche hanno la stessa agevolazione se nella casa abita un disabile grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992)
Rifacimento totale o parziale del tetto: detrazione 36%-50% (anche solo per sostituire le tegole)
Leggi anche Decreto Crescita, i dettagli per le detrazioni al 50%.

I tempi del Decreto

Il passaggio dal 36% al 50% è valido a partire dalla data di pubblicazione del Decreto Crescita in Gazzetta Ufficiale (cioè da ieri) e dura fino al 30 giugno 2013.
Il testo del decreto precisa che i lavori di installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili dovranno rispettare le normative vigenti. Il dubbio da chiarire è legato alla disposizione secondo cui “il proprietario deve acquisire idonea documentazione”, ma di cosa questo significhi non si sa molto di più di quanto già trapelato.
Fino al 31 dicembre 2012 non cambierà nulla: la detrazione del 55% per interventi di efficientamento e risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
Il vero cambiamento per la detrazione 55% arriverà a partire dal 1° gennaio 2013: fino al 30 giugno 2013, il bonus scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.

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Back ground
cito il precedente regime del 36%: come edito da 
by Alessandro Borgoglio 
3 Jan 2012

Per la detrazione del 36% occorre conservare i documenti


 
Con il provvedimento direttoriale del 2 novembre 'Agenzia delle entrate ha stabilito quali sono i documenti che i contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di richiesta da parte degli Uffici, per usufruire della detrazione del 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio, dopo che il “decreto Sviluppo” ha eliminato l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

Con il D.L. 70/2011, il legislatore, al fine di semplificare gli adempimenti burocratici per l'utilizzo della detrazione del 36%, ha stabilito l'abolizione dell'obbligo di trasmettere al Centro Operativo di Pescara (COP) il modello recante la comunicazione di inizio lavori. Adempimento che, invece, in precedenza era assolutamente necessario per poter accedere al beneficio fiscale de quo.


Al suo posto, il “decreto Sviluppo” ha previsto che un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe stabilito quale documentazione il contribuente avrebbe comunque dovuto conservare, al fine di poterla esibire in sede di controllo da parte degli organi preposti. Con il provv. n. 149646, del 2 novembre 2011, è stata data quindi attuazione a tale previsione normativa. Prima di procedere al suo esame, è appena il caso di ricordare brevemente i tratti salienti dell'agevolazione in oggetto.


La detrazione del 36%

La disposizione normativa che ha introdotto l'agevolazione in oggetto è rinvenibile nell'art. 1 della legge 449 del 27 dicembre 1997. Le leggi successive hanno poi prorogato e, per certi versi, ampliato l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, che, a oggi, ha le caratteristiche illustrate nel riquadro 1.


RIQUADRO 1 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Interventi agevolabili
- Manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- altri lavori specifici (eliminazione barriere architettoniche; cablatura edifici; opere interne; contenimento dell'inquinamento acustico; opere finalizzate al risparmio energetico; opere finalizzate alla sicurezza statica e antisismica; interventi di messa a norma degli edifici; opere finalizzate alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi; opere finalizzate alla prevenzione d'infortuni domestici; realizzazione di box e parcheggi pertinenziali; misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi; interventi di bonifica dall'amianto ecc.).

Spese rientranti nella detrazione
- Progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal reg. n. 41 del 18.2.1998.

Percentuale di spesa detraibile
- 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dall'1.1.2006 al 30.9.2006;
- 36% per le spese sostenute dal 2000 al 2005 e per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse in data antecedente all'1.1.2006 ovvero a quelle emesse dall'1.10.2006 al 31.12.2006 e per le spese sostenute dal 2007.

Limiti di spesa
- euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31.12.2002;
- euro  48.000,00 per le spese sostenute dal 2003.
È appena il caso di ricordare che la detrazione in oggetto spetta ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un idoneo titolo (proprietà, locazione, comodato ecc.), l'immobile oggetto di intervento di recupero. Essa compete, quindi, anche agli imprenditori individuali e ai soci di società semplici o di persone, purché si tratti di immobili non strumentali e che non costituiscano “beni merce”. Ha diritto alla detrazione, inoltre, anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile, purché ne abbia sostenuto le relative spese e siano a lui intestate le fatture e i bonifici.
Può usufruire dell'agevolazione anche chi effettua in proprio i lavori ammessi al beneficio, ma limitatamente alle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati.
In caso di decesso del soggetto destinatario dell'agevolazione, le quote residue della detrazione spettano agli eredi, purché detengano, da subito, direttamente e materialmente l'immobile, senza tuttavia la necessità di adibirlo a propria abitazione principale.
In caso di cessione dell'immobile agevolato per atto inter vivos, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate può essere trasferito all'acquirente oppure rimanere al venditore (art. 2, commi 12-bis e 12-ter, del D.L. 138/2011). Per quanto concerne il limite di spesa, occorre ricordare che esso deve essere considerato in relazione a ogni persona fisica beneficiaria e a ogni singola unità immobiliare: pertanto, in caso di presenza di più soggetti destinatari dell'agevolazione, occorre ripartire l'importo di • 48.000 per ogni avente diritto. Inoltre, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi per lo stesso intervento che prosegua in anni successivi, in modo tale che il limite di • 48.000 venga considerato sulla pluralità degli anni in cui è durato lo stesso intervento.
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Tuttavia coloro che, al 31 dicembre 2009, abbiano compiuto 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate; inoltre, i contribuenti che, alla predetta data, abbiano compiuto 80 anni possono invece scegliere la rateazione in 3 quote di pari importo.

Adempimenti richiesti
Prima del “decreto Sviluppo”, per poter accedere all'agevolazione fiscale di cui trattasi, i contribuenti dovevano inviare al Centro Operativo di Pescara, antecedentemente all'avvio degli interventi, la comunicazione di inizio lavori, come quella di seguito rappresentata. Inoltre, erano altresì tenuti a effettuare i pagamenti delle fatture tramite gli speciali bonifici bancari o postali, recanti, tra l'altro, il codice fiscale e la partita IVA dei beneficiari; infine, le fatture di spesa dovevano contenere la separata indicazione del costo della manodopera (riquadro 2).
In particolare, per quanto concerne l'invio al Centro Operativo di Pescara della comunicazione di inizio lavori, tale adempimento è stato previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 41 del 18 febbraio 1998. Successivamente, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con appositi provvedimenti (l'ultimo, il n. 2006/41933 del 17 marzo 2006), ha approvato il relativo modello di “Comunicazione di inizio lavori di ristrutturazione edilizia per fruire della detrazione d'imposta ai fini IRPEF”. In esso dovevano essere indicati i dati del dichiarante, dell'immobile, la data di inizio dei lavori e i dati relativi alla documentazione posseduta. La trasmissione della comunicazione era requisito necessario ai fini della detrazione in oggetto. L'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, modificando il predetto decreto interministeriale, ha abolito l'obbligo di trasmissione della comunicazione preventiva dell'inizio lavori, sostituendola con l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore (e non il possessore), gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
RIQUADRO 2 Adempimenti per l'accesso all'agevolazione prima del “decreto Sviluppo”.
1. Invio, tramite raccomandata, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate di un'apposita comunicazione preventiva di inizio dei lavori, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento;2. pagamento delle fatture relative ai lavori tramite bonifico bancario o postale da cui risulti anche il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, nonché il codice fiscale e la partita IVA di chi lo riceve;
3. le succitate fatture, inoltre, devono sempre recare l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata per tali lavori. 
Peraltro, anche l'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera nelle fatture relative agli interventi agevolati è stato abolito a opera dell'art. 7, comma 2, lett. r), del “decreto Sviluppo”. Tale adempimento era stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 4 luglio 2006, a opera dell'art. 35, commi 19 e 20, del D.L. 223/2006, ed era stato in seguito prorogato dalla Finanziaria 2007 (art. 1, comma 388, della legge 296/2006), dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 19, della legge 244/2007) per gli anni dal 2008 al 2010, e infine dalla Finanziaria 2010 (art. 2, comma 10, lett. a) e b), della legge 191/2009) fino al 2012. A seguito della sua abolizione, ora, non sono previsti diversi adempimenti.

Abolizione dell'obbligo di indicazione separata del costo della manodopera.
L'art. 7, comma 2, lett. r), del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106 del 12.7.2011, dispone che «l'art. 1, comma 19, della legge 244 del 24.12.2007, è abrogato».

In conclusione, pertanto, dei “vecchi” obblighi a carico dei contribuenti per accedere all'agevolazione de qua è rimasto soltanto quello di pagamento delle fatture di spesa tramite gli speciali bonifici bancari o postali recanti il codice fiscale e la partita IVA del beneficiario. A esso, tuttavia, si aggiunge il nuovo obbligo di conservazione della documentazione prevista dal provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011 (riquadro 3).

RIQUADRO 3 Nuovi adempimenti in sostituzione della comunicazione di inizio lavori (abolita).
Con l'art. 7, comma 2, lett. q), del D.L. 70/2011, viene previsto che il contribuente:
-  indichi nella dichiarazione dei redditi: i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di interventi agevolati; - gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, come, per esempio, il contratto d'affitto, se i lavori sono effettuati dal detentore (per esempio, il conduttore); gli altri dati richiesti ai fini del controllo da detrazione;
conservi ed esibisca, a richiesta dell'Agenzia delle entrate, i documenti individuati dal provvedimento direttoriale del 2.11.2011.

Il provv. 2 novembre 2011
Al “vecchio” modello di comunicazione di inizio lavori i contribuenti dovevano allegare in fotocopia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare, la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti, le ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e la tabella millesimale di ripartizione delle spese, nonché la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell'immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. In luogo della trasmissione della documentazione, peraltro, i contribuenti potevano rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità a esibirla, se richiesta, agli uffici dell'Agenzia delle entrate.
Dal 14 maggio 2011, ovvero da quando è entrato il vigore il “decreto Sviluppo”, la comunicazione di inizio lavori non deve più essere trasmessa al Centro Operativo di Pescara, così come non deve essere inviata la relativa documentazione sopra elencata.
Con il provvedimento del 2 novembre 2011, l'Agenzia delle entrate ha stabilito che i soggetti che intendono fruire dell'agevolazione in oggetto sono ora tenuti soltanto a conservare la documentazione indicata in tale atto, che, però, a ben vedere è sostanzialmente la stessa di prima. I contribuenti sono obbligati a esibirla in caso di richiesta da parte degli Uffici (riquadro 4).

RIQUADRO 4 Documentazione da conservare.
  • Abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (cfr. ris. n. 325/E/2007).
  • Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti.
  • Ricevute di pagamento dell'ICI, se dovuta.
  • Delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali.
  • In caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.
  • Comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all'Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.
  • Fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute.
  • Ricevute dei bonifici di pagamento. 

Mette conto di ricordare, inoltre, che, nei casi previsti dai D.Lgs. 626/1994 e 494/1996, rimane l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva all'inizio dei lavori all'ASL competente (cfr. circ. n. 121/E/1998 e ris. n. 76229/1999).
Infine, atteso che il provvedimento non ne fa menzione, deve ritenersi che, per la detrazione del 36% delle spese di costruzione del box o del posto auto pertinenziale, si debba continuare a far riferimento a quanto previsto fino a oggi e, quindi, sia necessario conservare la dichiarazione del costruttore attestante l'ammontare del costo di costruzione sul quale va calcolato l'importo della detrazione spettante, nonché l'atto dal quale risulti il vincolo pertinenziale con l'abitazione (circ. n. 55/E/2002 e circ. n. 24/E/2004).


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