giovedì 27 settembre 2012

Estratti conti non probatori del credito bancario


Nonostante le ultime norme emanate dal Governo, che sembrano chiaramente privilegiare gli Istituti bancari, si riscontra un’inversione di rotta da parte della magistratura, sempre più attenta alla verifica puntuale dei crediti vantati dalle banche.
Con la sentenza n. 9695 del 3 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principio di diritto, relativamente all’efficacia della prova dell’estratto conto. La Suprema Corte, nell’ambito di un procedimento tra una banca e un correntista ha finalmente chiarito come l’estratto del conto corrente abbia una efficacia limitata quale prova del credito. Ricordiamo come l’art. 50 del Tub (testo Unico Bancario, D. Lgs. 385/93) prevede che l’istituto bancario, con la produzione dell’ultimo estratto conto sottoscritto da un funzionario di banca che ne attesti la veridicità, possa ottenere decreti ingiuntivi, a volte anche provvisoriamente esecutivi, con la conseguenza che al termine del procedimento di opposizione, qualora il credito dovesse rivelarsi errato, la banca spesso abbia già proceduto all’esecuzione forzata dei beni del debitore.
Molto spesso, invero, si è proceduto ad un’applicazione dell’art. 50 in maniera estrema e limitante dei diritti del correntista.
Secondo i Giudici della terza sezione civile, poiché l’estratto di conto corrente è un atto unilaterale proveniente dalla banca, non può costituire la prova della entità del credito che la banca vanta nei confronti del debitore.
La sentenza, invero, recita “l’estratto di conto corrente, benchè certificato ai sensi dell’art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, non costituisce, in caso di contestazione, di per sé prova dell’entità del credito della Banca”.
Quanto alle clausole anatocistiche, ha statuito che “è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi su saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d. lgs 342/99 e dalla delibera del CICR prevista dall’art. 25, co. 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perchè basate su di un uso negoziale anziché normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convizione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico”.
Infine, la Corte ha sancito l’illegittimità dei tassi di interesse, di costi o commissioni e della disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti in maniera espressa e per iscritto dalle parti “con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole “su piazza” o equivalenti”.


articolo pubblicato anche su Borsa&Finanza del 27.08.2011

Nessun commento:

Posta un commento

Di chi sei e cosa ne pensi

Sponsor