IL TESTO DELLA SENTENZA 78/2012
Giudizio
Presidente
QUARANTA
-
Redattore CRISCUOLO
Udienza
Pubblica del 14/02/2012
Decisione
del 02/04/2012
Deposito
del 05/04/2012
Pubblicazione
in G. U.
Norme
impugnate: Art. 2, c. 61°, del decreto legge 29/12/2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/2011, n. 10,
comma
aggiunto dalla detta legge di conversione.
Massime:
Atti
decisi: ord.
145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258/2011
SENTENZA
N. 78
ANNO
2012
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro
CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio
LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario
Rosario MORELLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto
dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di
Brindisi,
sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal
Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo
2011;
dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza
dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre
ordinanze
del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26
luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del
30
luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile
2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222,
223,
247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52,
prima
serie speciale, dell’anno 2011.
Visti
gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già
Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli
s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale
incorporante
della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale
incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori
termine),
della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a.
(fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale
incorporante
della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di
consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi
gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A.,
Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e
Giorgio
Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per
la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani
e
Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo
Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato
dello
Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
in fatto
1.—
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza
del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato,
in
riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo
2,
comma
61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in
materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie),
convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10,
comma
aggiunto dalla detta legge di conversione.
1.1.—
Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla
base
del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità
della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della
commissione
di massimo scoperto – la nuova determinazione del saldo del conto
corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino
alla
data dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna
della banca alla restituzione dell’indebito versato; che,
costituitasi
in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la liceità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la
prescrizione
estintiva, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta
consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo del saldo, la
causa
era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all’udienza
per la discussione orale, ai sensi dell’ art. 281-sexies codice di
procedura
civile, con concessione alle parti dei termini per il deposito di
note conclusive.
1.2.—
In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
denunziata, il giudice a quo osserva che la natura
dichiaratamente
interpretativa della norma e l’eccezione di prescrizione della
parte convenuta ne impongono l’applicazione nel
giudizio
principale.
1.3.—
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla
Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa,
nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117,
primo
comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Quanto
alla assunta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di
una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo
deduce
la irragionevolezza della norma censurata, sia per l’inesistenza di
una norma specifica da interpretare, quale condizione
dell’esercizio
del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché
l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra
quelle
legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto.
In
relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art. 2935
del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della
prescrizione
di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto
nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una
regola
di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della
disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali,
nonché
dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e
di ripetizione d’indebito. Nel caso di specie, le norme
etero-integratrici
sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e
nel conto corrente bancario.
Il
giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe
dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di
per
sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con
riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto
corrente,
selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l’inesistenza
di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad
applicare
un principio generale (desumibile dall’art. 2935 cod. civ.),
adattato allo schema e alla funzione del singolo contratto
bancario.
Quanto
al secondo rilievo, concernente l’impossibilità d’includere la
soluzione interpretativa prospettata tra quelle
legittimamente
desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, il
rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario,
in
armonia con i principi generali in materia di adempimento, di
ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del
contratto
medesimo,
il decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione – come
ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella
sentenza
del 2 dicembre 2010, n. 24418 – sarebbe da individuare : a) nella
data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo,
senza
affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella
chiusura del rapporto (quando non siano effettuati
versamenti,
in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in
pendenza di rapporto abbia funzione meramente
ripristinatoria
dell’affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia
superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, i
versamenti
da questi posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori
della provvista di cui il correntista può ancora continuare a
godere
(Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418;
Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre
2007,
n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n.
5413). In questo caso, la fattispecie dell’adempimento,
sub
specie di pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che,
conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la
banca
abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo
finale, nel computo del quale risultino comprese somme e
competenze
non dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma
censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei
diritti
nascenti dall’annotazione dal giorno di questa, non avrebbe
attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il
novero
delle possibili opzioni ermeneutiche. L’esclusione
dell’interpretazione della norma censurata dal novero di quelle
ammissibili
si
desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del legislatore, del
dies a quo della decorrenza della prescrizione in una
circostanza
di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante dalla sfera
conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto delle
movimentazioni
del conto soltanto con la ricezione dell’estratto conto.
Con
riferimento all’assunta violazione del principio di azione e di
indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24
Cost.,
il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato
art. 2, comma 61.
In
particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo
cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente
l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in
conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il
rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare
il
dies
a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto,
l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità
del
cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda
parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo
alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta
–
non
nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica
di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non
può
essere più eccepita – ma nel senso di un divieto generalizzato di
ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme
indebitamente
corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi
superiori al tasso legale o anatocistici).
In
particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo lo
stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla
base
di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma –
contrasterebbe con il principio di “giustiziabilità” delle
posizioni
giuridiche.
Il
dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata
retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù
della
prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una
serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità
della
tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto
(sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996,
nn.
232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).
Con
riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il
profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale
lamenta,
in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile disparità di
trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in
quanto
la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza
della prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe
un
ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente
debole, qual è l’utente del sistema bancario. Ad avviso del
rimettente,
una legge che avesse voluto perseguire l’attuazione del principio
di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli
all’esercizio
dei diritti dell’utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far
decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del
conto.
Sempre
con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost., il
rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza
anche
sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento
tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale.
Al
riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto
corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio
complesso
atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe
delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il
deposito,
la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla
cessazione dei rispettivi rapporti.
In
ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo
lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparità
di
trattamento
tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e dopo
l’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge
n. 225 del 2010.
In
particolare, in forza della seconda parte della disposizione
censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela
degli
utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già versate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
detto
decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di
ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere
pagamenti
fino alla suddetta soglia temporale.
Il
Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con
l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della
parità
delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività,
verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in cui dalle
indebite
annotazioni della banca sia decorso un decennio – la paralisi dei
poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio
esperendo
un’azione di ripetizione dell’indebito.
Il
rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea per
la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU). Tale norma convenzionale, nell’interpretazione datane
dalla
Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non
interferire nell’amministrazione della giustizia, allo scopo
di
influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di
controversie, attraverso norme interpretative che, violando il
principio
di «parità delle armi», assegnino alla disposizione interpretata
un significato vantaggioso per una parte del procedimento,
salvo
il caso di «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza
della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de L’Ouest Lyonnais
e
altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro
Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo
l’intervento
del legislatore, che, per porre rimedio ad una imperfezione tecnica
della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge
retroattiva,
ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria
volontà del legislatore (sentenza della citata Corte 23 ottobre
1997,
National & Provincial Building Society e altri contro Regno
Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004,
Ogis-Institut
Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di specie, mancherebbe
una specifica norma da interpretare e il legislatore
avrebbe
omesso di regolare in modo espresso la prescrizione di diritti
connessi ai rapporti bancari, così indirettamente rinviando alla
norma
di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle
obbligazioni, nonché alla funzione e struttura delle singole
operazioni
bancarie.
Infine,
il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost.
sotto il profilo della possibile incidenza della norma
censurata
su concrete fattispecie “sub iudice”, a vantaggio di una delle
due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del
1994;
n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993).
2.—
Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel
giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei
Paschi
di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del
legale
rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata.
2.1.—
In primo luogo, l’istituto di credito deduce la sinteticità della
motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla
prima
parte del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza di motivazione
sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma,
concernente
la ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei
diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente
bancario,
sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
In
particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca
non deve restituire alcunché perché il conto corrente
dell’attrice
si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi rilevanza
della questione sulla seconda parte della norma, in
quanto
la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque,
inesistente.
2.2.—
L’istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione
dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della
questione
si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo della
norma censurata.
Invero,
alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente
orientate della disposizione in esame, emergerebbe il
carattere
della norma effettivamente di interpretazione autentica.
Secondo
una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in
questione avrebbe codificato l’interpretazione
espressa
dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2
dicembre 2010, n. 24418.
In
particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione – dopo
avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il diritto
“prescrittibile”,
derivante da un’annotazione nel conto corrente bancario, altro non
potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione
da
parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una causale
affetta da nullità – preciserebbe che, in tal caso, il termine di
prescrizione
inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza di
accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento,
ma
da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie, dal
giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo
addebito
viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse
“solutorie”, costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e
quelle
“ripristinatorie” della disponibilità accordata dalla banca al
correntista mediante apertura di credito.
Nel
primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe
dalla data della annotazione “a credito” successiva
all’illegittimo
addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe
solo al termine del rapporto e la prescrizione del
diritto
nascente da un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla
chiusura del conto (sulla nozione di “pagamenti” del
correntista
nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la
giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di
pagamenti
suscettibili di revoca ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge
fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in
stato di insolvenza, conosciuto dalla banca).
Pertanto,
con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la
soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di
legittimità,
individuando nella data della annotazione “a credito”,
costituente rimessa “solutoria” e dunque pagamento “ripetibile”,
la
data
della decorrenza del termine di prescrizione della condictio
indebiti.
Secondo
un’altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il
censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con
riferimento
al disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del
correntista di fare espellere dal conto l’annotazione di crediti
della
banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o
risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In
particolare,
dovendosi considerare il disposto dell’art. 1827 cod. civ. come
norma applicativa, nella specifica materia, dei principi
generali
di cui all’art. 1422 cod. civ., l’azione ripristinatoria del
corretto saldo del conto corrente, con esclusione delle partite
basate
su
titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a
prescrizione ordinaria.
In
questa chiave di lettura, il termine “annotazioni in conto” di
cui alla norma censurata si riferirebbe agli “addebiti” che la
banca
annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati,
decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal
correntista
per ottenerne la cancellazione.
La
richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente
infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in
questione,
non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun
contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di
interpretazione
autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con
gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.
La
natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in
esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di credito, la
infondatezza
delle censure di cui all’ordinanza di rimessione.
In
particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle
attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto
contrasto
con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della
CEDU.
In
considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma
censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la
incidenza
sui giudizi in corso.
Invero,
una indicazione interpretativa sul computo del termine di
prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in
una
particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex
art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi
dell’art.
3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di
trattamento, l’istituto di credito osserva che mancherebbero le
fattispecie
diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo
rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della
prescrizione
della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti
indebiti del correntista e della banca.
3.—
Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque,
infondata.
3.1.—
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di
valutare
i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato
a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della
norma
censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione
possa incidere concretamente sull’esito della causa
pendente
dinanzi a sé.
Al
riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far
decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto
corrente,
la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate
(ad esempio, a titolo di interessi anatocistici
contabilizzati
trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i
principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte
di
cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a
decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del
conto
a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o
ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri,
il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la fattispecie del
giudizio principale, non specificando se la domanda
formulata
nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi
espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia
rilevante
e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che individua
una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In
particolare,
il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati
i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a
quale
credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di
carattere “solutorio” o “ripristinatorio”, in quanto inerenti
a
situazioni
extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a passività
rientranti nell’ambito della provvista.
3.2.—
La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e
confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non
essendo
stata operata la necessaria differenziazione tra le diverse
disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti
rispettivamente
alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione
ai contratti di conto corrente bancario e
all’esercizio
delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale
interpretato la seconda parte della norma denunciata nel
senso
di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per la
restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque,
inammissibile
la questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa,
relativa al tema della prescrizione.
3.3.—
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità
della questione anche sotto il profilo della mancata
sperimentazione
da parte del rimettente di una interpretazione della norma censurata
conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n.
101
e n. 15 del 2011; n. 205 del 2008).
La
difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano
optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata
della
norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone
l’applicazione per il passato (Corte di appello di
Ancona,
sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di
interpretazione autentica, con conseguente necessità di fare
decorrere
la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in
conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile
2011).
In
particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la
mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe
particolarmente
evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione
censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in
quanto
il Tribunale, sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola
di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già
ricevuto
il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita,
opterebbe per una diversa interpretazione a sfavore del cliente,
nel
senso di una preclusione assoluta all’esercizio del diritto di
ripetizione dell’indebito, omettendo di verificare se il divieto di
cui
trattasi
possa essere riferito solo ai diritti che si debbano ritenere
prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica
dell’art.
2935
cod. civ.
3.4.—
Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel
merito la questione non fondata.
Al
riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile
in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli
artt.
1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse
sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto),
1827
(secondo cui le annotazioni in conto non precludono l’esercizio
delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva il
credito),
1832 (secondo cui l’estratto conto si intende approvato se non è
contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o
altrimenti
nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto
salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio
termine
decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell’estratto, nel caso di
errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o
duplicazioni)
– la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata
giurisprudenza, l’approvazione e l’incontestabilità
dell’estratto
conto
si riferiscano soltanto a profili di ordine contabile, fermo restando
il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione,
risoluzione
delle singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano
derivate le specifiche annotazioni in conto.
In
base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema
di contratto di conto corrente ordinario sarebbero
applicabili
allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli
artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa
fattispecie
contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata
contestazione entro il termine decadenziale, le
annotazioni
in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo
restando il diritto di contestare, secondo la disciplina
propria
dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano
le reciproche posizioni debitorie e creditorie.
Sul
punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di
annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle,
troverebbero
applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ., secondo il
quale l’azione di nullità può essere esercitata in ogni
tempo,
fatti salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di
ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto,
momento
in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si
realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere
il
termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente
versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo
giurisprudenziale
sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di
cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2
dicembre
2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal momento
del singolo versamento con riferimento alla sola
ipotesi
in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti
del proprio accreditamento).
La
difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza
minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto
corrente
bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente
ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario
la
regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese
dal momento della chiusura del conto troverebbe razionale
giustificazione
nella breve durata del rapporto (ai sensi dell’art. 1831 cod. civ.
ordinariamente pari ad un semestre), mentre la
disciplina
codicistica del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe
alcun termine di durata, prolungandosi quest’ultimo
per
un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura
del conto e l’esercizio delle azioni derivanti dalle
annotazioni
da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per
tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle esigenze
di
certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo
strettamente ermeneutico, l’art.1857 cod. civ. si limiterebbe a
dichiarare
applicabile al conto corrente bancario le sole disposizioni di cui
agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza
che
– atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ. –
non risulterebbe certa l’estensione della regola secondo cui
l’approvazione
dell’estratto conto redatto periodicamente si riferisce ai soli
aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la
possibilità
di contestare la legittimità sostanziale delle singole annotazioni.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato
art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario
normativo
e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione
interpretativa.
Con
riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che
il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine per
l’esercizio
dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che tale azione è
esperibile solo per effetto di un pagamento indebito – o che
l’annotazione
sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una
possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel
solco
della disposizione dell’art. 1832 cod. civ. completandone la
disciplina con specifico riferimento ai contratti di conto corrente
bancario.
In questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad
aggiungere al termine decadenziale previsto dall’art. 1832 cod.
civ.
un ulteriore termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione
diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile,
l’esattezza
delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della
difesa statale, sarebbe poco convincente perché la
norma
sarebbe sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso
affermare che sia prescritta l’azione dalla quale si sia già
decaduti.
Più
convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi
ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso
richiamare
il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili contabili,
ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata
l’annotazione
in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza di un valido
titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in
quanto
derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad
esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita
capitalizzazione
di interessi, fonte di interessi anatocistici)
In
particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono
soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto
eventualmente
pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell’art. 1422 cod.
civ., ma anche le azioni di accertamento della
illegittimità
delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal
modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto
corrente
bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se
non contestati entro un termine prescrizionale ordinario,
i
crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una
disposizione contrattuale viziata.
Pertanto,
ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma censurata, si
potrebbe
ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare la
portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione,
cui
le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al
sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione
del
diritto nascente da quella operazione.
Quanto
alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del
Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta
ed
interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui
costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il
legislatore
non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria derivante
dal contratto di conto corrente bancario, bensì
chiarire
che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito
qualora risulti ormai prescritta l’azione per fare valere
l’illegittimità
delle annotazioni in conto.
La
difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte
affermato che il legislatore può adottare norme che
precisano
il significato di altre disposizioni legislative non solo quando
sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del
diritto
o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un
indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta
imposta
dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo
originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore
(sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480
del 1992).
Con
riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono
stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono
alla
salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di
ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento legittimamente
posto
sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle
funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e
n.
397 del 1994).
Nella
fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che,
pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione
interpretativa
favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del rapporto di
conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito
della
stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi la
possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute
dalla
dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del
contratto di conto corrente in termini sostanzialmente
autonomi
rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista,
valorizzano la facoltà del correntista di disporre in
qualunque
momento del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In
questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare
l’indebita
apposizione di interessi, competenze e spese e di richiederne la
restituzione, con conseguente decorrenza del termine
prescrizionale
dal momento in cui la banca ha provveduto all’annotazione della
posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste
somme
costituirebbe autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda
di restituzione (Corte d’appello di Torino, sentenza
del
7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio
2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999,
del
14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento all’ipotesi
di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione
prima
civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).
Infine,
ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l’osservazione
del Tribunale secondo cui l’annotazione è circostanza
di
fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe
edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione
dell’estratto
conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe
tanto il concreto esercizio del diritto ma l’astratta
possibilità
di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza
del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell’art. 1852 cod.
civ.,
il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del saldo
in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza
del
termine per l’invio dell’estratto, potrebbe avere certezza della
esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché
delle
annotazioni in esso contenute.
La
norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili
dal sistema, non lederebbe né l’effettività del diritto dei
cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi, di cui all’art. 24 Cost., né l’integrità delle
attribuzioni
costituzionali
dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 102 Cost., né
tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.
4.—
In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in
persona del legale rappresentante pro-tempore ha
depositato
atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a
quelli già costituiti.
5.—
In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria
illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce
l’inammissibilità
della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla
rilevanza; b) sarebbe del pari carente la
descrizione
dei fatti di causa, perché il rimettente, in presenza di una norma
come quella censurata (recante due disposizioni tra loro
connesse,
ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di
tale complessità normativa, articolando le sue censure
in
maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma
stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue
argomentazioni
dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n.
24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni
complessive
svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa
o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il
rimettente
si sarebbe sottratto all’onere di sperimentare la possibilità di
pervenire ad una doverosa interpretazione
costituzionalmente
orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti
territoriali.
Nel
merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le
argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione.
6.—
In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni
di cui alla memoria di intervento.
7.—
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n.
166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli
3,
24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di
conversione).
7.1.—
Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la San
Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento –
chiedendo
la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073
(poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21
settembre
1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla
restituzione dell’indebito versato, stante l’addebito, nel
corso
del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di
massimo scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la
banca
convenuta aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione per
genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base
della
domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di
ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di
annotazione
di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla
contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della
domanda;
che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con applicazione del
criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla
quale
era emerso un saldo reale a favore dell’attore di euro 26.832,87 al
31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in decisione;
che,
in considerazione dell’intervenuta sentenza della Corte di
cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa era
rimessa
in
istruttoria, fissando l’udienza del 10 marzo 2011 per la
comparizione del CTU al fine di incaricare quest’ultimo della
ricostruzione
del
rapporto bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella
detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente dall’interesse
anatocistico
(criterio cosiddetto dell’interesse semplice); che, nelle more del
giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il
citato
art. 2, comma 61.
7.2.—
In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma
censurata, il giudice a quo osserva di non potere
prescindere
dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in
quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di
ricalcolo
del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente
eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione
dell’azione
di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore.
Infatti,
ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel
senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione
dell’indebito
decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto
corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni
unite
civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione,
sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli
importi
versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo
1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di
notificazione
della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con
raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo
2007).
Inoltre,
se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che
nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente
ciascuna
delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già
versati alla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione
n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della
domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il
rapporto
consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.
7.3.—
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla
Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa
nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.
Riguardo
alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei
limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative
ed
in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo
della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio
interpretativo
in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione delle operazioni bancarie in conto
corrente,
perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010,
«per la particolare importanza delle questioni sollevate»,
ha
ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di
prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito
(ad
esempio per nullità della clausola di capitalizzazione degli
interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza
di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista,
dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in
cui
gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la norma in
questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova,
scontrandosi
con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni
bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857
cod.
civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod.
civ. in tema di decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e
la
giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali
contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche
se
articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto
finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle
parti e se
ne
determina l’esigibilità.
Inoltre,
ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai
giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del
principio
di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma
anche la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le norme
sulla
prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul
piano processuale, perché, invocando l’effetto estintivo delle
stesse,
è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la
realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost., stante la
invasione
ingiustificata
delle prerogative giudiziarie.
Il
giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41
e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle
famiglie
e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica. Infatti,
la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata
«Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie»,
inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte
ad ottenere in restituzione ingenti somme
indebitamente
contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti
in conto corrente e percepite in violazione di
norme
di ordine pubblico. Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare
anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione
somme
date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto
corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale
richiesta
di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.
Ad
avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel
disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione
degli
importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo
delle
principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma
anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari,
irragionevolmente
determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del
27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore
della
legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in un
rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli “in
ogni
caso” in restituzione dal suo debitore.
8.—
Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in
giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di
Napoli
s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo,
previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e
n.
167 del 2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile
promossi in via incidentale, che la sollevata questione di
legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
8.1.—
In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale per mancata
dimostrazione
da parte del rimettente di avere sperimentato interpretazioni
“adeguatrici” ovvero costituzionalmente orientate
(sentenza
n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del
petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del
2010).
Inoltre,
la banca deduce la inammissibilità della questione per
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla
rilevanza,
atteso che il rimettente avrebbe attribuito all’applicazione della
norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono
dai
principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni
unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione
di
legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull’erroneo
presupposto che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di
opporre
l’eccezione di prescrizione, prima della “data di estinzione del
rapporto di conto corrente”, mentre anche la Corte di
cassazione,
a sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di
«importi versati a titolo solutorio». Peraltro, l’istituto di
credito
evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con
conseguente manifesta irrilevanza della questione.
La
Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente,
nell’esporre le ragioni per le quali la norma “interpretativa”
determinerebbe
conseguenze irragionevoli o lesive di principi costituzionali,
avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del
legislatore
con una “norma interpretativa” in assenza di un dubbio
ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale
(sentenza
n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun
contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da
interpretare.
Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento della
Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di
legittimità
(Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio
2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto
alle
quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore,
dunque, ad avviso dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per
prevenire
nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della
normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di
cassazione.
L’Istituto
di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal
rimettente, la norma censurata non innoverebbe
né
modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla
disposizione interpretata un significato già in essa
contenuto,
come una delle possibili letture del testo originario.
Invero,
a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il
legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia
dalla
Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010,
avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilità dell’azione di
nullità
del negozio che genera l’addebito o l’accredito sul conto), la
decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa
all’azione
di rettifica della posta contabile, considerato che l’unitarietà
del rapporto derivante dal contratto bancario non renderebbe
necessaria
la chiusura del conto per stabilire l’esatto ammontare dei crediti
e debiti delle parti tra loro.
Pertanto,
la norma censurata non comporterebbe una deroga all’art. 2935 cod.
civ., in quanto la decorrenza della prescrizione
dalla
annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti
dall’apertura di credito in conto corrente (non potendo la
banca
esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o
scadenza dell’apertura di credito), bensì al diritto di contestare
gli
eventuali
accrediti o addebiti privi di causa.
Il
Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l’inammissibilità (per
mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle
censure
relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso
del censurato art. 2, comma 61.
Inoltre,
l’istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza
della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto
sarebbe
illogico interpretare la norma censurata nel senso che il diritto
della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto
valere
dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al
rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente è
esercitabile solo
alla
chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.
Infine,
il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61,
secondo
capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa
sottesa.
8.2.—
Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
8.3.—
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione con riguardo alla seconda parte della norma
censurata
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già
versati», essendosi il rimettente limitato a formulare
l’ipotesi
che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza
sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche
conformi
al dettato costituzionale.
8.4.—
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le
medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione,
di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al
giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In
particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale
sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza
e
il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma
interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe
le
parti
del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura
sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei
principi
costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
8.5.—
In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di
costituzione
di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
8.6.—
Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria
illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla
memoria
di costituzione.
8.7.—
In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni
di cui alla memoria di intervento.
9.—
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza
dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in
riferimento
agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità
costituzionale della stessa norma già censurata con le
ordinanze
sopra richiamate.
9.1.—
In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo
capoverso della norma censurata, qualificato dal
legislatore
di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte
tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni
prima
della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, in applicazione del
secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme
indebitamente
iscritte nel conto dell’attore non potrebbero essere ripetute,
trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in
vigore
della citata legge di conversione (27 febbraio 2011).
9.2.—
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente
esamina distintamente i due periodi della norma censurata.
Quanto
al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935 cod. civ.,
il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in
contrasto
con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.
In
primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in
quanto:
1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un
effetto
“solutorio” che l’annotazione non potrebbe per se stessa avere,
non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la
ricostruzione
operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la
sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine
di
prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta
decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di
rapporto
abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in
cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli
interessi
non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece
interpretarsi nel senso che si riferisca all’azione volta a fare
dichiarare
la nullità della previsione contrattuale in base alla quale è stata
effettuata l’annotazione, si sarebbe in presenza di una
disposizione
di carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo
principio generale, non suscettibile di eccezioni,
quello
secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma
violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme
interpretative
e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una
deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod.
civ.,
che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì,
lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla
legge
vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di
ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle
banche,
minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.
Il
rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in
quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca,
attraverso
l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine
di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in
materia
di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono
efficacia probatoria alle scritture dell’imprenditore solo
“contro”
di lui, e di cui all’art. 634 cod. proc. civ. in materia di
procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili
in
favore
dell’imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2)
la norma si risolverebbe nell’attribuzione alla banca di un
potere
di attestazione, attraverso l’annotazione, in contrasto con la
marcata natura privatistica che la più recente legislazione in
materia
bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma
consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione
privilegiata
nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la
difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con
parità
delle armi tra i contendenti, non solo con riguardo al potere di
allegazione, ma anche al diritto alla prova.
Il
giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo
capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il profilo
della
tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata introdurrebbe
una disciplina di privilegio per le banche e quindi di
svantaggio
per i singoli risparmiatori.
Infine,
il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul
funzionamento
dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una
disciplina palesemente di favore per le banche
e
sfavorevole ai consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui
deve essere improntata l’attività legislativa dell’Unione e
degli
Stati
che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le
imprese, deve essere assicurata particolare tutela e
protezione
al consumatore, in quanto contraente debole, nell’ottica di un
necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.
Il
secondo periodo della norma censurata – che, secondo il rimettente,
si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella
secondo
cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi
già annotati, e quella secondo cui per «importi già versati»
si
dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del conto, siano
stati determinati ed eventualmente anche corrisposti – sarebbe
invece
in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
In
particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma
censurata,
in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come
annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla
chiusura
del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da
un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole
sulla
base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si
tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza
su
posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate
giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente,
lederebbe
l’affidamento dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza
dell’ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si introduca
una
norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti
patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al principio della
certezza
del diritto. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione si
porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost., stante il sostanziale
effetto
ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di
annotazione ovvero di un’annotazione in forza di una clausola
nulla,
senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne
giustifichi il contenuto ablatorio.
Ancora,
il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del
Protocollo
numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali – come
interpretato
dalla Corte EDU nel senso che la nozione di “beni” può
ricomprendere sia dei “beni effettivi” che dei valori
patrimoniali
compresi
i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere
almeno una speranza legittima di ottenere l’effettivo
godimento
di un diritto di proprietà – in quanto la norma censurata si
risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di
credito.
9.3.—
Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel
giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo
l’accoglimento
della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2,
comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77,
102,
111 e 117, Cost., parametro quest’ultimo evocato in relazione
all’art. 6 della CEDU.
In
primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma
censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i
requisiti
di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei
presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In
particolare,
non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento formale delle
tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto
(misure
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con
la norma de qua, oggetto di eccezione.
La
detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo comma,
Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo
processo,
trattandosi di un intervento legislativo che trova applicazione,
stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in corso,
con
incidenza sull’amministrazione della giustizia, in mancanza di
motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i
motivi
di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge
interpretata).
Il
deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il
profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento
tra
titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto
corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da
conto
corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima
del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del
cliente
e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in
quanto irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data
dell’annotazione
la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione
dell’indebito ed, altresì, precludere l’azione giudiziaria per
le somme già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo
dato temporale); nonché del principio di affidamento connaturato
allo Stato di diritto.
La
parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con
l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire
alcuna
ragione di interesse pubblico che possa legittimare il contenuto
ablatorio della previsione.
La
norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la
preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate
inciderebbe
sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l’art.
102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma
comporterebbe
una incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere
giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto
processo.
È
addotta, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la
norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate
(sia
dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme
al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.
Infine,
la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art. 2 Cost. in
quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme
versate
e comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto
compiuto
dalla banca (che è la sola a “tenere il conto”) anche
nell’ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di
solidarietà
tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di
cassazione.
9.4.―
Con
memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in
giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualità di società
incorporante
la Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del legale
rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata
questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o
infondata.
In
primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità
della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e
violazione
del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non
avendo il rimettente affatto illustrato la materia del
contendere
del giudizio principale.
In
secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per
mancata sperimentazione di un’interpretazione
costituzionalmente
orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di
merito avrebbe già messo in luce come una
corretta
interpretazione della detta disposizione sia compatibile con il
dettato costituzionale.
In
particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile
2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il
legislatore
abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente
dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullità
dell’atto
sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a
quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.
Nel
merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non
sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza
meramente
interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilità
dell’azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti
(pagamenti,
annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto
disposto dall’art. 1422 cod. civ.
9.5.—
Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione
di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile
o,
comunque, infondata.
In
primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di
motivazione
sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a svolgere astratte
considerazioni sulla legittimità della norma censurata,
senza
spiegare in quali termini la sua applicazione incida concretamente
sulla decisione della fattispecie del giudizio principale.
Ugualmente
inammissibile risulterebbe la questione di legittimità
costituzionale relativa alla seconda parte della norma
censurata,
avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale
disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di
comprendere
in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati principi
costituzionali.
Nel
merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza
le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione
di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al
giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
9.6.—
In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione
congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con
quello
n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Il
13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca
di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di
nuovo
difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
Il
16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo
difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni
di
cui alla memoria di costituzione.
Il
17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca
di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa,
riportandosi
alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Il
17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla
memoria di costituzione.
9.7.―
Il
Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252
del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
102,
117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del
2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma
aggiunto da detta legge di conversione).
In
punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione
notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in
giudizio
il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del
saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di
credito, la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme
indebitamente versate, stante l’addebito, nel corso del rapporto
bancario,
di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non
dovuti; che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva
dedotto,
in primo luogo, la validità delle pattuizioni relative agli
interessi contabilizzati e la legittimità dell’applicazione della
capitalizzazione
trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del
correntista delle somme in adempimento di
un’obbligazione
naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito; che, disposta CTU contabile, era
risultato
un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore, nelle
more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il
Banco
di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione
dell’azione di ripetizione, l’attrice aveva chiesto di non
applicare detta
norma
al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di
legittimità costituzionale della stessa.
In
punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al
giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
nei
cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In
particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in
questione,
la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento
dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme,
oggetto
di indebito, erano già state versate dal correntista.
Diversamente,
quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il giudice a quo
(come anche già il Tribunale di Milano con
ordinanza
del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di
legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura
costituzionalmente
orientata della norma, per «diritti nascenti dall’annotazione in
conto» si dovrebbero intendere i diritti derivanti
dall’art.
1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la
rettifica sul piano cartolare delle annotazioni sul conto
basate
su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione
non in contrasto con quanto affermato dalla Corte di
cassazione,
a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, relativamente alla
decorrenza della diversa azione di ripetizione
dell’indebito
dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento “solutorio”
(cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione in
conto).
In
punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il
tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
risulterebbe
chiaramente volto a paralizzare il diritto all’ottenimento della
restituzione di somme indebitamente versate, non
consentendo
un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la
rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26
del
2010).
In
primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione
censurata,
in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a seconda
che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo
l’entrata
in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe
la restituzione dell’indebito unicamente ed
irragionevolmente
in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe irragionevolmente
i rapporti regolati in conto corrente bancario
dai
rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti
di altra natura.
Il
giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost.,
in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla
restituzione
delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge
di conversione, impedirebbe di fatto la tutela
giurisdizionale
del diritto (sia del correntista che dell’istituto di credito) alla
restituzione di somme indebite ed inciderebbe
retroattivamente
sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle
situazioni giuridiche soggettive.
Ad
avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con
l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza
retroattiva,
violerebbe l’integrità delle attribuzioni del potere
giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla
ripetizione
dell’indebito
cui l’obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora
pendenti.
Infine,
il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU,
come
diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla
Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere
retroattivamente
su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente,
interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del
giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie
già pendenti, in assenza di ragioni imperative di
interesse
generale.
9.8.—
Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in
giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma
61,
sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli
artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro,
quest’ultimo,
evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.
Le
argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza
analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione
della
parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011.
Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a
tale
giudizio.
Il
15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta
del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con
quello
n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Con
atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque,
infondata.
In
primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia
erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo
in
correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso
puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al
riguardo,
la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di
fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che
sostanziale
– l’erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che
preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe
letta
in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle
eccezioni di incostituzionalità.
Nel
merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge
sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione,
di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al
giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In
data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a.,
quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria
di
costituzione, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il
17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla
memoria di intervento.
9.9.—
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o. n.
258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24,
47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale della medesima norma censurata dalle
ordinanze
precedentemente illustrate.
In
punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in
liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca Nazionale
del
Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa declaratoria di
nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi
passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli
interessi ultralegali, la condanna della banca alla
restituzione
delle somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti
bancari intercorsi tra le parti dal 1993 al 2003; che,
costituitasi
in giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della domanda e
la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione
dell’indebito,
in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta;
che era stata disposta CTU contabile,
considerando
sia l’ipotesi della capitalizzazione annuale che quella senza
capitalizzazione, con scorporo della commissione di
massimo
scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la
legge di conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell’art.
2,
comma 61.
In
punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto
alla
ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione
del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione
con
la sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della singola
annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla
ripetizione
degli
importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al
1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione
della
richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con
raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre 2007). Inoltre, se
la
seconda
parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente, ciascuna delle
parti
può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla
data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del
2011,
la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di
restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto
consensualmente
chiuso
in data 31 dicembre 2003.
In
via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte
dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla
data
dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti
dall’annotazione in conto» e non già all’azione di ripetizione
dell’indebito,
che
presupporrebbe un atto “solutorio”, non ravvisabile
nell’annotazione in conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe
con
quanto
affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n.
24418 del 2010, sulla decorrenza della prescrizione
dell’azione
di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto, se ci siano
stati solo versamenti “ripristinatori”, in quanto l’art. 2,
comma
61, concernerebbe la decorrenza della prescrizione dei diversi
«diritti nascenti dall’annotazione in conto».
In
ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente
osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere
interpretativo,
perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto
corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e,
conseguentemente,
non potrebbe avere alcuna valenza retroattiva.
Inoltre,
la sua formulazione lessicale non consentirebbe l’applicazione alle
ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla ripetizione
nascenti
da “pagamenti” su conto (e non da annotazioni su conto).
Il
rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità
costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court
della duplice
nuova
norma anche alle questioni in esame».
In
primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti
costituzionali all’ammissibilità delle norme interpretative.
Infatti,
la
norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935 cod.
civ., in funzione “derogativa ed innovativa” – in aperto
contrasto
con
l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte
di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in
riferimento
all’art. 2033 cod. civ., in funzione “derogativa”.
In
particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe
come
norma “particolare” in deroga, senza adeguata giustificazione, a
disposizioni dell’ordinamento di carattere generale,
annullando
del tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti
che sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno
del
contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente
forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti
bancari.
Il
giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost.,
sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la
preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente
versate, alla data della entrata in vigore della legge di
conversione,
comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di ripetere
l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti
fino
alla menzionata soglia temporale e non anche per chi non versi ancora
nella predetta situazione giuridica.
Ad
avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111
Cost., con riferimento al principio inderogabile della effettività
della
tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt. 101, 102
e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni
proprie,
costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in quanto: 1) il
legislatore, mediante l’introduzione di una norma
intenzionalmente
diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub iudice, porrebbe
nel nulla le funzioni giurisdizionali, intervenendo
per
annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata, lungi
dall’introdurre una disciplina organica diretta a regolare una
molteplicità
di rapporti e situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere
sul contenzioso pendente tra correntisti e banche, al
fine
di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità.
Il
giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost.,
in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data
l’applicazione
di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed anatocistici),
illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi dei
cittadini,
implicherebbe grave violazione e compromissione del principio del
risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni
sull’economia
e sul reddito dell’intera collettività.
Il
Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art. 117,
primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della
Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata
verrebbe
ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di
motivi imperativi di interesse generale, modificando
retroattivamente,
in senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di legge
attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad
azioni
giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica.
9.10.—
Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel
giudizio di legittimità costituzionale la Banca Nazionale
del
Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
L’istituto
di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla
rilevanza della questione, non essendosi il rimettente
espresso
in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di applicazione
della norma censurata ai fini della decisione della
controversia
sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo avere
prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo
capoverso
della norma in questione che avrebbero dovuto portare a concludere
per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della
decisione
della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di ritenuta
applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle
questioni
in esame».
Sul
piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del Lavoro
s.p.a. osserva che la natura autenticamente
interpretativa
della prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili
chiavi di lettura costituzionalmente orientate della
stessa.
L’istituto
di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo le mosse
dall’iter logico sviluppato dalla Corte di cassazione
nella
sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il percorso
argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma
censurata
si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato da detta
sentenza: «la “prescrizione relativa ai diritti nascenti da
un’annotazione
in conto” non può che riferirsi alla prescrizione della condictio
indebiti, che presuppone che nello svolgimento del
conto
corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito
illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la
progressiva
compensazione che si verifica con gli annotamenti “in dare” e “in
avere” nel conto corrente bancario, con la
annotazione
“a credito” successiva all’illegittimo addebito: sempre sul
presupposto che quell’annotazione “a credito” non fosse
invece
“ripristinatoria di provvista” nell’ambito di un’apertura di
credito, perché, allora, il “diritto prescrittibile nascente da
un’annotazione
in conto” sarà quello che avviene al termine del rapporto,
allorquando il correntista paghi un saldo passivo che, in
ipotesi,
fosse stato determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti
illegittimi». In questo quadro, la norma in esame avrebbe
codificato
un’interpretazione espressa dal giudice di legittimità, «sulla
base del diritto vigente, nell’individuare il dies a quo della
prescrizione
del diritto di ripetere indebiti pagamenti effettuati nello
svolgimento di un contratto di conto corrente bancario; ed allora
non
può dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente
interpretativa che ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata
soluzione
ermeneutica espressa dalla Magistratura al suo più alto livello».
Secondo
altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con gli
artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma
applicativa
nella materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per prescrizione
relativa ai «diritti nascenti da un’annotazione in conto» si
dovrebbe
intendere la prescrizione decennale di un’azione ripristinatoria
del corretto saldo del conto corrente, con esclusione di
partite
basate su titoli nulli.
In
ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole già
esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori
costituzionali.
Infine,
quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca Nazionale
del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale
disposizione
sia destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi
i principi di uguaglianza, considerato che
l’esclusione
della ripetizione di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i
contraenti e che il rapporto di un conto corrente
bancario
ha una sua specificità, tale da giustificare una diversità di
trattamento sul piano della condictio indebiti rispetto ad altri
rapporti
negoziali, anche se di durata, nonché comportanti un legittimo
affidamento.
10.—
Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Al
riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di
cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o.
n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In
data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, ha depositato
atto
di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli già
costituiti. Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato
memoria
illustrativa,
richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni
di cui alla memoria di intervento.
Infine,
in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha
depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni
di cui alla memoria di costituzione.
11.—
Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011 (r.o.
n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento
agli
artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che
precedono.
11.1.—
In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 221
del 2011, il rimettente premette che, con atto di citazione
ritualmente
notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C. s.n.c., in
persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e
A.R.C.,
avevano convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem),
chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo – risultato
passivo
– del conto corrente intrattenuto con la banca, avendo
quest’ultima, nel corso del rapporto, applicato la capitalizzazione
trimestrale
degli interessi, interessi a tasso usurario, nonché conteggiato
commissioni su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e
spese
non corrispondenti a quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla
restituzione dell’indebito percepito; che la Banca Carime
s.p.a.
si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione decennale
del diritto alla ripetizione dell’indebito e contestando nel
merito
le domande degli attori; che, disposta CTU per il ricalcolo del
saldo, all’udienza del 25 marzo 2011 la convenuta, nel
contestare
le risultanze della consulenza contabile, aveva chiesto
l’espletamento di nuovi conteggi, stante l’intervenuta
prescrizione
del
diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca in
applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011.
11.2.—
Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del
2011, il rimettente espone che, con atto di citazione
ritualmente
notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale, aveva
convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la
banca,
nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti tra le
parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per
iscritto,
interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi
stessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo
scoperto
senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i
conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta,
con
gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli
accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo
in
linea
banca anziché in linea capitale; che dall’analisi, ad opera di un
consulente, della situazione dei quattro conti, era risultato, per
ognuno
di essi, un saldo attivo in favore dell’attrice – aveva chiesto
la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei saldi
effettivi
finali dei quattro conti correnti, ovvero alla restituzione
dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per
arricchimento
senza causa.
Il
giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in
giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo
precedente
al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell’atto
di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per
iscritto
del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli
interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta
CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata per
chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le
risultanze
della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione,
l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del
2011
nonché della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n.
24418 del 2010.
11.3.—
Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il
rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente
notificato,
la società Franco Vito & C., s.n.c., aveva convenuto in giudizio
la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso
che
la banca, nel corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza,
con apertura di credito, acceso prima del marzo del 1994,
aveva
applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi
usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato
costi,
oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e
specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il
meccanismo
dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in
tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato,
sia
attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea
capitale; che l’attrice aveva analizzato la situazione del conto
corrente
dal 30 giugno 1995 al 30 settembre 2008, conteggiando un saldo attivo
in suo favore di euro 164.851,36 – aveva chiesto la
condanna
dell’istituto di credito al pagamento del saldo effettivo finale
del conto corrente, ovvero alla restituzione dell’indebito
versato,
nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.
Il
giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca
Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il
contratto
oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed estinto il
21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione
fosse
avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione
quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o
decennale
(per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto; che,
nel merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso
di
interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e
il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta
CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la convenuta,
contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto
l’applicazione
del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 e la
conseguente riconvocazione del CTU per
l’espletamento
di nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione
del diritto alla ripetizione delle somme versate
alla
banca. Di contro, l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per
la precisazione delle conclusioni e, in subordine, sostenendo la
illegittimità
costituzionale della norma invocata da controparte, aveva invitato il
giudice a sollevare la questione di legittimità
costituzionale.
11.4.—
In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il rimettente
svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del
2011)
le medesime argomentazioni.
Quanto
alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata,
il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in
quali
termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un nuovo
conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto
di
causa, ovvero rinviare la causa per la precisazione delle
conclusioni, non si può prescindere dall’esame della citata norma.
Sotto
il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la
violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale,
alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché degli artt.
3 e 24 della Costituzione.
Ad
avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere
attribuita natura di norma di interpretazione autentica
dell’art.
2935 cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E, invero, la
norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte
costituzionale
in tema di ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e
di efficacia retroattiva delle leggi.
In
particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia
chiarito che il legislatore può adottare norme di
interpretazione
autentica, non solo in presenza di incertezze sull’applicazione di
una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma
anche
quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili
varianti di senso del testo originario, vincolando un significato
ascrivibile
alla norma anteriore.
Inoltre,
la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all’efficacia
retroattiva delle leggi nella salvaguardia del principio di
ragionevolezza,
del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, di tutela
del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed
interessi,
del principio di affidamento, nonché di quello di coerenza e
certezza dell’ordinamento giuridico.
Ad
avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non
sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della
prescrizione
del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute dalla banca
nei rapporti regolati in conto corrente.
Il
giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte,
chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto
di
ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo
di interessi su un’apertura di credito in conto corrente
decorre
dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze n.
10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da
ultimo,
la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre
2010, n. 24418, con la quale si è precisato che «se, dopo la
conclusione
di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto
corrente, il correntista agisce per fare dichiarare la
nullità
della clausola che prevede la corresponsione di interessi
anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a
questo
titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di
ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista
in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria
della provvista, dalla data in cui è stato estinto il
saldo
di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati
registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l’art. 2935 cod.
civ.
prevede
che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere.
Come
precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il diritto
alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito,
tale
pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Ad
avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui la
prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito
degli
interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un
pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi
al
di
fuori delle possibili varianti interpretative delle preesistenti
norme.
Inoltre,
qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai
giudizi in corso, si violerebbe il principio del
legittimo
affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un
orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato
operato,
per via legislativa, un vero e proprio overruling.
Infine,
il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile la
restituzione degli importi già versati alla data della sua
entrata
in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenere la
relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente
violazione
dell’art. 24 Cost., non sarebbe giustificata da alcun ragionevole
principio e determinerebbe una inammissibile disparità di
trattamento,
con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., tra i debitori che
abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della
legge
e debitori che dette somme abbiano versato successivamente.
Con
atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è
intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
In
primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una
interpretazione
non univoca della norma censurata, affermando, da un lato, che alla
stessa non può essere attribuita natura di norma
di
interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. né efficacia
retroattiva e, dall’altro, fondando la questione di
costituzionalità
proprio
sulla natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione.
Ugualmente
inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità
costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata,
secondo
cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati».
Anche
in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare
l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in
eccesso,
senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al
dettato costituzionale.
Inoltre,
non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con
violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe tra i
debitori
in considerazione del momento del versamento da essi effettuato.
Nel
merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime
argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui
all’atto
di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145
del 2011, cui si fa rinvio.
In
particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale
sottolinea che non risulterebbero violati il principio di
uguaglianza
e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma
interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo
ad
entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione,
avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe
alcuna
lesione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost.
In
data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel
giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime
s.p.a.
(Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha
depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di
legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
11.5.—
Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con
ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha
sollevato,
in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost., questione di
legittimità costituzionale della norma già censurata con le
precedenti
ordinanze.
In
punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del
diritto
alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di
estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla
Corte
di cassazione) ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe
prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi
versati
a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della data di
notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell’indebito.
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel
senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto
corrente
ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non
dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge
di
conversione
n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della
domanda, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso
in
data 29 giugno 2010.
Quanto
alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce testualmente
la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011,
di
cui sopra.
Con
atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il
Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque,
infondata.
In
primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della
questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo
il
rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico
indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne
il
carattere
“solutorio” dei versamenti effettuati dal correntista).
Ugualmente
inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità
costituzionale, relativa alla seconda parte della norma censurata
secondo
cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati».
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a
formulare
l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in
eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche
conformi al dettato costituzionale.
Nel
merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza
le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione,
di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al
giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In
particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa erariale
sottolinea che non risultano violati il principio di
uguaglianza
e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma
interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo
ad
entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione,
avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe
alcuna
lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
In
data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco Popolare
Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi
s.p.a.,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto
di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale
sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato
in diritto
1.—
Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli
articoli
3,
24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché
ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine
all’ammissibilità
di una legge d’interpretazione, della legittimità costituzionale
dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre
2010,
n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese
e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di
conversione),
che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in
conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si
interpreta
nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione
stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi
già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione
del presente decreto».
Ad
avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati
parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col
principio
di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma
specifica da interpretare, quale condizione
dell’esercizio
del potere di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che
disciplini di per sé la decorrenza della prescrizione
con
riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente,
essendo la lacuna colmata dagli interpreti con l’applicazione di
una
norma generale, qual è l’art. 2935 cod. civ., nonché di principi
desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di
principi
in tema di estinzione del rapporto obbligatorio e di condictio
indebiti; 2) la soluzione interpretativa prescelta dal legislatore
non
potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla
disciplina complessiva dell’istituto, perché, come posto in luce
dalla
Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2
dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di
adempimento,
di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del
contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della
prescrizione
dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando
non siano effettuati versamenti in pendenza del
rapporto
stesso, oppure allorché il versamento (effettuato in pendenza del
rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria
dell’affidamento;
b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di
superamento del limite affidato.
Inoltre,
la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di
ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con
l’art.
3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe
una disciplina che, menomando i poteri di reazione
processuale
dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un ingiustificato
privilegio per le banche, determinando un’inammissibile
disparità
di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un
termine per il decorso della prescrizione diverso, non
soltanto
dall’unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti
bancari regolati in conto corrente (in particolare, del
contratto
di apertura di credito), ma anche dallo statuto normativo dei singoli
tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il
rapporto
de quo (mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti
dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla cessazione dei
contratti
stessi), così creando un’inammissibile disparità di trattamento
tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo
funzionale;
3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e processuali volti a
tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata
ad
operare soltanto per le somme già versate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del citato d.l., con ingiustificata
compressione
del diritto a ripetere l’indebito per chi abbia posto in essere
pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
La
norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l’art.
24 Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela
giurisdizionale,
in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la prescrizione da
una circostanza di fatto, cioè l’annotazione,
esulante
dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la
seconda parte – in base ad una possibile opzione
interpretativa,
peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa
con un’esegesi della norma costituzionalmente
orientata
– introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente
corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con
gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell’integrità
delle
attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario,
trattandosi di stabilire «se la statuizione contenuta nella norma
censurata
integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa,
come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza,
ovvero
sia diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, a
vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l’art. 111
Cost.,
sotto il profilo del giusto processo, sub specie della parità delle
armi, in quanto la norma censurata, supportata da una espressa
previsione
di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi
in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso
un
decennio – la paralisi processuale della pretesa fatta valere da
chi abbia agito in giudizio, esperendo un’azione di ripetizione
d’indebito.
Infine,
la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo comma,
Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione
europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il
legislatore
nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un
orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche,
avrebbe
interferito nell’amministrazione della giustizia, assegnando alla
norma interpretata un significato vantaggioso per una parte
del
processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale»,
come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti
dell’uomo.
2.—
Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost.,
della
legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011
(comma aggiunto da detta legge di conversione).
Secondo
il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione
decennale
(dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data
di estinzione del rapporto di conto corrente – come
confermato
di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di
ogni singola annotazione in conto», violerebbe l’art. 3
Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver
travalicato i limiti interni all’ammissibilità delle norme
interpretative
e, in generale, all’efficacia retroattiva delle leggi, in quanto:
1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in
ordine
alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente,
perché sul
punto
vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione,
ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite
(sentenza
n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi
interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo,
ponendosi
in contrasto con la disciplina normativa e la natura giuridica delle
operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt.
1852-1857
cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935
cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione,
«considerato
che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei
contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di
più
prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto
giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi,
solo
con
il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti
delle parti e se ne determina l’esigibilità».
Ancora,
sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per
contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma
censurata
si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso».
Inoltre,
la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e
47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio
delle
famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica,
perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime
aspettative,
coltivate da queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme
indebitamente contabilizzate dalla controparte
durante
lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione
di norme di ordine pubblico (quale il divieto di
anatocismo);
b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad
ottenere in restituzione somme date a mutuo ai
correntisti
in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima
di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di
pagamento
del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l’art. 24
Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il passato ed
ai
giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la
realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla
prescrizione,
pur
avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti sul piano
processuale, stante l’efficacia estintiva delle stesse; d)
violerebbe l’art.
102
Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi
in corso, «comporterebbe una invasione ingiustificata delle
prerogative
giudiziarie».
Infine,
con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse
interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie
regolate
in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli
importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di
entrata
in
vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche se non
dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra
richiamate,
nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma
irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia
versato
alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto
regolato in conto corrente, “in ogni caso” non potrebbe
ottenerli
in restituzione dal suo debitore.
3.—
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l’ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt.
3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.
Ad
avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata
violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza
e
della
lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo decorrere
la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla
data
dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto
solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e
ciò
in
contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, con
la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece,
dovesse
essere interpretata nel senso che si riferisce all’azione diretta a
far dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base
alla
quale l’annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di
una disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi
giustificazione,
essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello
secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la
norma
violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme
interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché
introdurrebbe
una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall’art.
2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione
all’affidamento
dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata
giurisprudenza in ordine all’aspettativa di ottenere
la
ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così
minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del
sistema.
Inoltre,
la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111
Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso
l’annotazione
in conto, di precostituire la prova della data di decorrenza del
termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali
in
materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634
del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima
banca
un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica
degli istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di
godere
di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in
contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in
modo
adeguato e con parità delle armi tra i contendenti.
Ancora,
sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma censurata
introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e,
quindi,
di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul
funzionamento
dell’Unione europea, perché detta norma, introducendo una
disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai
consumatori,
si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei
rapporti con le imprese, deve essere assicurata
particolare
tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente più debole,
nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri
esistenti.
Quanto
al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del
rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni:
quella
alla stregua della quale per “importi già versati” si dovrebbero
intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta
espressione
si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto,
siano stati determinati ed, eventualmente, anche
corrisposti.
La
norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1)
essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di
irripetibilità
connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore della legge,
in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del
pari
in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti,
scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle
clausole
sulla
cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe
di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su
posizioni
giuridiche già formatesi, anche se non ancora giuridicamente
accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe
l’affidamento
dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio
della certezza del diritto.
Infine,
la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23 Cost.,
perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei
confronti
di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di
un’annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione
dell’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo
numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea
dei
diritti dell’uomo, nel senso che la nozione di “beni” può
comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i
crediti,
in
virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la
“speranza legittima” di ottenere l’effettivo godimento di un
diritto
di proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in
una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.
4.—
Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in
riferimento
agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., limitatamente al
secondo periodo della norma stessa.
Il
rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost.,
sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o
escluderebbe
la restituzione dell’indebito unicamente in base al dato temporale,
in tal guisa differenziando senza ragionevole
giustificazione
i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati
in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di
altra
natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si
faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di
entrata
in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela
giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell’istituto
di
credito) alla restituzione di somme non dovute, incidendo
retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela
giurisdizionale
delle
situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102 Cost., in quanto la
norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto
con
le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunzie
di condanna alla ripetizione dell’indebito e sui giudizi ancora
pendenti;
d) l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU, come
diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane
dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto la norma censurata,
essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già
maturati
in base all’ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire,
determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su
singole
cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in
assenza di ragioni imperative d’interesse generale.
5.—
Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104,
111
e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 2, comma 61.
Il
rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se
dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione
decennale
(dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data
di estinzione del rapporto di conto corrente – come
confermato
di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di
ogni singola annotazione in conto», e al secondo
periodo
della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle
operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna
delle
parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27
febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge n. 10 del
2011
–
anche
se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in ipotesi di
ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova
norma
anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta
violerebbe l’art. 3 Cost., perché irragionevole, in quanto: 1)
essa,
superando i limiti interni all’ammissibilità di norme
interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi in
aperto
contrasto
con l’orientamento della giurisprudenza in materia, confermato
dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata
sentenza
n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione
“derogativa” in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza
adeguata
giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell’ordinamento di
carattere generale, annullando, con l’esclusione del diritto
alla
ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell’ambito
dei rapporti di conto corrente bancario.
Inoltre,
la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost., sotto il
profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione
all’azione
di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in
vigore della legge di conversione darebbe luogo ad
una
ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per
chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia
temporale,
e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione
giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al
principio
inderogabile dell’effettività della tutela giudiziaria e del
giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo
della
invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al
potere giudiziario; d) l’art. 47 Cost., perché la ritenzione di
somme
indebite,
illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe
una grave compromissione del principio di tutela del
risparmio;
e) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della
CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in
senso
sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di
diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie
ancora
pendenti all’epoca della modifica, verrebbe ad interferire con
l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi
imperativi
d’interesse generale.
6.—
Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore
indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost.,
della legittimità costituzionale della normativa più volte
indicata.
Il
rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni
all’ammissibilità di una legge d’interpretazione autentica e
alla
efficacia
retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza e
della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in
quanto:
1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla
decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione
nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo, la
Corte di cassazione a sezioni unite, con la
sentenza
n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in
conto corrente, il termine di prescrizione decennale
dell’azione
di ripetizione dell’indebito (ad esempio, per nullità della
clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i
versamenti
eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto
funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di
estinzione
del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono
stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la
quale
la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dovrebbe
decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli
interessi,
attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un pagamento,
introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al
di
fuori delle possibili varianti interpretative delle norme
preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata
sentenza della
Corte
di legittimità; 3) qualora l’applicazione della norma censurata si
estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche
il
principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione
all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di
prescrizione,
essendo
stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
L’art.
3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della
ragionevolezza e dell’uguaglianza, perché la mancata restituzione
degli
importi
già versati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
tra
debitori
che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge
e debitori che abbiano versato tali somme in epoca
successiva.
Infine,
sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in questione,
rendendo impossibile la restituzione degli importi già
versati
alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di un
diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.
7.—
Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità
costituzionale
della norma già censurata con le precedenti ordinanze, in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo
considerazioni
identiche a quelle contenute nell’ordinanza del Tribunale di
Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia.
8.—Le
nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte
questione di legittimità costituzionale della medesima norma
(art.
2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di
conversione),
adducendo argomenti analoghi o identici.
Pertanto,
i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica
sentenza.
9.—
In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi,
sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito resistente
(Banca
Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca
Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta
s.p.a.)
ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per
carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente
avrebbe
articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due
diverse disposizioni che compongono la norma di cui si discute,
sia
perché – pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di
cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva
avuto
riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario in conto
corrente – egli avrebbe omesso di distinguere tra conti
correnti
ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni
per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con cui
il
correntista “rientra” dal cosiddetto extrafido e versamenti
riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare
qualsiasi
informazione in ordine al titolo dedotto dall’attore nel giudizio
principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria.
Inoltre,
il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla
qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe
potuto
agire per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse un’apertura
di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati
versamenti
da parte del correntista.
Anche
l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in
rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri,
ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il
Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza,
limitandosi
«a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma
censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la
sua
applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa
pendente dinanzi a sé». In particolare, il rimettente avrebbe
richiamato
i principi sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte di
cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010),
principi
che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma
avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni,
trascurando
di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse
essere accolta sulla base di quei principi, in modo
da
far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa
sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini
di
prescrizione, avrebbe precluso l’esercizio dell’azione
restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura
confusa ed
indifferenziata
della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le
sue diverse disposizioni.
Le
suddette eccezioni non sono fondate.
Il
rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale,
riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il
18.04.2005
il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo
che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n.
2741/R,
acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima operazione
avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i
conteggi
fossero riformulati tenendo conto dell’ormai consolidato indirizzo
giurisprudenziale circa la nullità della capitalizzazione
trimestrale
degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la banca fosse
condannata alla restituzione dell’indebito versato.
Costituitasi
in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le
richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale
della
domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della
capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l’eccezione
di
prescrizione
estintiva».
Il
giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al
ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica;
che
la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo
del saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza
ammissiva
della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la
decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della
legge
n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva
ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di
legittimità
costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della
rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio
«la
natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente
all’eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne
imponevano
l’applicazione nel caso concreto.
Come
si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è
pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie.
Egli
ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente
bancario), precisandone l’arco temporale di operatività, ha
chiarito
l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione
d’indebito oggettivo per nullità della clausola di
capitalizzazione
trimestrale
degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così
indicando il titolo dedotto a sostegno della
domanda),
ha posto l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata
dall’istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su
detta
eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimità
costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla
decorrenza
del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie
regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui
risultati
del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei
criteri di cui all’ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del
resto,
si evince con chiarezza dall’affermazione del giudicante, secondo
cui egli, dovendo pronunciarsi sull’eccezione di
prescrizione,
non può prescindere dall’esame della norma censurata.
Quanto,
poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto argomenti
che fanno indistinto riferimento ad entrambi i
periodi
di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un
vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di
motivazione,
si deve osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché
il contenuto delle singole censure consente
d’individuare
la norma di volta in volta denunziata, mentre, in ordine all’asserito
difetto di motivazione, si deve rinviare alle
considerazioni
dianzi svolte.
10.—
L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un
ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel
fatto
che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di
pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata
della
norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di
giudici di merito che, facendo leva su tale interpretazione,
avrebbero
respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame.
Neppure
tale eccezione è fondata.
Fermo
il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono
idonee ad integrare un “diritto vivente”, si deve
osservare
che, come questa Corte ha già affermato, l’univoco tenore della
norma segna il confine in presenza del quale il tentativo
interpretativo
deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale
(sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in
diritto;
sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto).
Nel
caso in esame, il dettato della norma è, per l’appunto, univoco.
Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle
operazioni
bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all’art. 1852
cod. civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione
relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a
decorrere dal giorno dell’annotazione stessa (il principio è da
intendere
riferito a tutti i diritti nascenti dall’annotazione in conto, in
assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il
secondo
periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione
di importi già versati alla data di entrata in vigore della
legge
di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione
normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato
proprio
delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è
quello di rendere non ripetibili gli importi già versati
(evidentemente,
nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo) alla data di
entrata in vigore della legge di conversione.
Questo
è, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di
rimessione è intervenuta. Esso non si prestava ad
un’interpretazione
conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che
saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la
presunta
ragione d’inammissibilità non sussiste.
11.—
La questione è fondata.
L’art.
2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere
dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si
tratta
di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che
presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da
parte
del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega
con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei
molteplici
rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Il
principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una
specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della
prescrizione.
Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella
legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega
il
dies
a quo della prescrizione a circostanze o eventi determinati. In
alcuni di questi casi l’indicazione espressa della decorrenza
costituisce
una specificazione del principio enunciato dall’art. 2935 cod.
civ.; in altri, la determinazione della decorrenza stabilita
dalla
legge costituisce una deroga al principio generale che la
prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la
possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece,
gli impedimenti di mero fatto).
In
questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato dalla
norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del
diritto
alla ripetizione dell’indebito nascente da operazioni bancarie
regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era
formato
un orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione
del menzionato diritto decorreva dall’annotazione
dell’addebito
in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario
fosse considerato come rapporto unitario, la sua
natura
di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione
giustificavano quella conclusione.
In
particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro
annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo,
attraverso
la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma
esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ.
A
tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di
merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo
cui
la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva
decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la
natura
unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe
luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in
una
pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e
prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto
variazioni
quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente;
soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via
definitiva
i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente
dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di
ripetizione.
Nella
giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2
dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni
unite,
non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame.
Infatti, essa aveva affermato, in linea con l’orientamento
maggioritario
emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale
per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente
a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto,
trattandosi
di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto
giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi,
sicché
soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i
crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione,
sezione
prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima
civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).
Con
la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per
la particolare importanza delle questioni sollevate: art.
374,
secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo
alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di
credito
bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla
quale la precedente giurisprudenza di legittimità era
pervenuta
ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo
la conclusione di un contratto di apertura di credito
bancario
regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare
la nullità della clausola che prevede la corresponsione di
interessi
anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a
questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale
azione
di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo
funzione
ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto
il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti
sono
stati registrati».
Rispetto
alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto
che, quando nell’ambito del rapporto in questione
è
stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento
(consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un
soggetto,
con
conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e
il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di
una
idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione
dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il
pagamento
indebito
è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un
atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un
pagamento,
vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo
(“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a
favore
del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un
passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto
extra
fido).
In
particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di
ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il
quale
lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi
dell’istituto
di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il dies a quo
del decorso della prescrizione nella data di annotazione
in
conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati
al correntista. Infatti, «L’annotazione in conto di una siffatta
posta
comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione
del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si
risolve
in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi
corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in
favore
della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi
dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà
naturalmente
agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito
si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in
suo
favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto
accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di
recuperare
una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido
concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un
pagamento
che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».
Come
si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con
carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di
cassazione
a sezioni unite conferma l’orientamento della precedente
giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con
l’orientamento
maggioritario della giurisprudenza di merito.
12.—
In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n.
225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
10
del 2011.
La
norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo
dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate
in
conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia
a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».
La
disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega
efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo
tenore
letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche
nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non
ancora
esaurite alla data della sua entrata in vigore.
Orbene,
questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della
legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale),
pur
costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve
nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost.
(sentenze
n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il
legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare
norme
retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la
retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di
tutelare
principi,
diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono
altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi
della
Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La
norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi,
non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti
ad
assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa
contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo
originario
(ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n.
24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa
ha
lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato
normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale
irrisolto»
(sentenza
n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più
aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza
n.
311
del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza
dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse
costituzionale.
Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie
di limiti generali all’efficacia retroattiva delle
leggi,
attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali,
di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela
dei
destinatari
della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi
il rispetto del principio generale di ragionevolezza,
che
si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di
trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti
quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la
certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente
riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata,
punto 5.1, del Considerato in diritto).
Ciò
posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia
retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della
ragionevolezza
delle norme (art. 3 Cost.).
Invero,
essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una
situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché,
in
materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo
del
tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai
formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che
aveva
trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad
individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel
pagamento
solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.
Inoltre,
la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata
non può sotto alcun profilo essere considerata una
possibile
variante di senso del testo originario della norma oggetto
d’interpretazione.
Come
sopra si è notato, quest’ultima pone una regola di carattere
generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il
diritto
(già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la
ratio dell’istituto che postula l’inerzia del titolare del
diritto
stesso,
nonché con la finalità di demandare al giudice l’accertamento sul
punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie.
La
norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni
bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto
retroattivo,
il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di
annotazione in conto dei diritti nascenti dall’annotazione
stessa.
In
proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato
sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere
soltanto
i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di
rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o
negozi
accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così
fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può
sempre
agire per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile
(art. 1422 cod. civ.) – del titolo su cui l’annotazione
illegittima
si
basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle
risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di
ripetizione
(art. 1422 citato), soggette a prescrizione decennale.
Orbene,
come sopra si è notato l’ampia formulazione della norma censurata
impone di affermare che, nel novero dei «diritti
nascenti
dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di
ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad
esempio,
da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di
massimo scoperto e così via, tenuto conto del fatto
che
il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta
dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, si è
svolto in
data
precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la
ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art.
2033
cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del
rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile
soltanto
all’atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni
unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).
Ne
deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine
di prescrizione all’annotazione in conto significa
individuarla
in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto
valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.
Pertanto,
la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica
rientrante tra i significati ascrivibili al citato art.
2935
cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo
previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi,
l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto
contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il
decorso
del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente
l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti
nascenti
dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione
giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore
all’entrata
in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a
ripetere somme ai medesimi illegittimamente
addebitate.
Sussiste,
dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma
censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non
rispetta
i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209
del 2010).
13.—
L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è
costituzionalmente
illegittimo anche per altro profilo.
È
noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la
giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme
della
CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei
diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione
e applicazione – integrino, quali “norme interposte”, il
parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost.,
nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna
ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex
plurimis:
sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla
perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata
in
vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).
La
Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se,
in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di
regolamentare
in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva,
diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della
preminenza
del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6
della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di
interesse
generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione
della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di
una
controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7
giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda,
31
maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010,
Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008,
Bortesi
e altri contro Italia).
Pertanto,
sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del
legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui
all’art.
25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse
generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a
questa
Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo
costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento
riconosciuto
dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali
(sentenza n. 15 del 2012).
Nel
caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non
è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi
d’interesse
generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che
risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117,
primo
comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea,
come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Pertanto,
deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.
2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni,
dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di
conversione). La declaratoria di illegittimità comprende
anche
il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla
restituzione di importi già versati alla data di entrata in
vigore
della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di
disposizione strettamente connessa al primo periodo, del
quale,
dunque, segue la sorte.
14.—
Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale di
Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe,
resta assorbito.
PER
QUESTI
MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti
da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia
tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito,
con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso
QUARANTA, Presidente
Alessandro
CRISCUOLO, Redattore
Roberto
MILANA, Cancelliere
Depositata
in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il
Cancelliere
F.to:
MILANA
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