venerdì 13 aprile 2012

Sentenza contro mille proroghe


IL TESTO DELLA SENTENZA 78/2012


Giudizio
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del 14/02/2012 Decisione del 02/04/2012
Deposito del 05/04/2012 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2, c. 61°, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/2011, n. 10,
comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
Massime:
Atti decisi: ord. 145, 166, 167, 221, 222, 223, 247, 252 e 258/2011
SENTENZA N. 78
ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto dalla detta legge di conversione, promossi dal Tribunale di
Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011; dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo
2011; dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011; dal Tribunale di Potenza con tre
ordinanze del 13 aprile 2011; dal Tribunale di Catania con ordinanza del 26 luglio 2011; dal Tribunale di Nicosia con ordinanza del
30 luglio 2011 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 13 aprile 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 145, 166, 167, 221, 222,
223, 247, 252 e 258 del registro ordinanze 2011, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 35, 45, 50, 51 e 52,
prima serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante della Banca Antonveneta s.p.a. (già
Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., di C.A., di B.A., dell’Unicredit s.p.a., quale
incorporante della Unicredit Banca di Roma s.p.a., della Unicredit s.p.a., quale incorporante del Banco di Sicilia s.p.a. (fuori
termine), della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., della Banca Carime s.p.a. (fuori termine) e del Banco Popolare soc. coop., quale
incorporante della Banca Popolare di Lodi (fuori termine), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 e nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro
Criscuolo;
uditi gli avvocati Antonio Renato Tanza e Astolfo Di Amato per C.A., Antonio Renato Tanza per B.A., Massimo Luciani e
Giorgio Tarzia per Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Giorgio Tarzia per la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., Massimo Luciani
e Valerio Tavormina per il San Paolo Banco di Napoli s.p.a., Massimo Luciani e Michele Sesta per l’Unicredit s.p.a., e l’avvocato
dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 145 del 2011), ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge, 26 febbraio 2011, n. 10,
comma aggiunto dalla detta legge di conversione.
1.1.— Il rimettente premette che S.C. aveva convenuto in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., chiedendo – sulla
base del consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della
commissione di massimo scoperto – la nuova determinazione del saldo del conto corrente n. 2741/R, aperto l’11 aprile 1994, sino
alla data dell’ultima operazione del 29 dicembre 1998, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato; che,
costituitasi in giudizio, la banca convenuta aveva dedotto la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eccepito la
prescrizione estintiva, chiedendo il rigetto della domanda; che, disposta consulenza tecnica d’ufficio per il ricalcolo del saldo, la
causa era stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all’udienza per la discussione orale, ai sensi dell’ art. 281-sexies codice di
procedura civile, con concessione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
1.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma denunziata, il giudice a quo osserva che la natura
dichiaratamente interpretativa della norma e l’eccezione di prescrizione della parte convenuta ne impongono l’applicazione nel
giudizio principale.
1.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente ravvisa la violazione dei limiti interni, individuati dalla
Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché la violazione degli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Quanto alla assunta violazione dei limiti interni all’ammissibilità di una norma di interpretazione autentica, il giudice a quo
deduce la irragionevolezza della norma censurata, sia per l’inesistenza di una norma specifica da interpretare, quale condizione
dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, sia perché l’interpretazione prospettata non potrebbe essere inclusa tra
quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto.
In relazione al primo rilievo, il rimettente osserva che l’art. 2935 del codice civile – secondo cui il dies a quo, ai fini della
prescrizione di un diritto, decorre dal momento in cui il suo titolare è posto nelle condizioni di poterlo esercitare – costituisce una
regola di carattere generale, che necessita della etero-integrazione della disciplina speciale prevista per i singoli tipi contrattuali,
nonché dei principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni e di ripetizione d’indebito. Nel caso di specie, le norme
etero-integratrici sarebbero da individuare nella disciplina delle operazioni bancarie e nel conto corrente bancario.
Il giudicante rileva che una legge di interpretazione autentica avrebbe dovuto avere ad oggetto una norma che disciplinasse di
per sé, in maniera specifica, la decorrenza della prescrizione con riguardo al contratto di apertura di credito, regolato in conto
corrente, selezionandone una delle possibili opzioni. Invero, l’inesistenza di una disciplina specifica aveva indotto gli interpreti ad
applicare un principio generale (desumibile dall’art. 2935 cod. civ.), adattato allo schema e alla funzione del singolo contratto
bancario.
Quanto al secondo rilievo, concernente l’impossibilità d’includere la soluzione interpretativa prospettata tra quelle
legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, il rimettente osserva che, nel rapporto di conto corrente bancario,
in armonia con i principi generali in materia di adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto
medesimo, il decorso della prescrizione dell’azione di ripetizione – come ritenuto dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella
sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – sarebbe da individuare : a) nella data di un versamento (nell’ipotesi di conto passivo,
senza affidamento, oppure di superamento del limite affidato); b) nella chiusura del rapporto (quando non siano effettuati
versamenti, in pendenza di rapporto, o quando il versamento effettuato in pendenza di rapporto abbia funzione meramente
ripristinatoria dell’affido utilizzabile). Infatti, quando il passivo non abbia superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, i
versamenti da questi posti in essere avrebbero natura di atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora continuare a
godere (Corte di cassazione, sezioni unite, del 2 dicembre 2010, n. 24418; Corte di cassazione, sezione prima civile, del 6 novembre
2007, n. 23107, del 23 novembre 2005, n. 24588 e del 18 ottobre 1982, n. 5413). In questo caso, la fattispecie dell’adempimento,
sub specie di pagamento, sarebbe configurabile soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la
banca abbia preteso e ottenuto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino comprese somme e
competenze non dovute. Ad avviso del rimettente, il legislatore, con la norma censurata, avendo fatto decorrere la prescrizione dei
diritti nascenti dall’annotazione dal giorno di questa, non avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato compatibile con il
novero delle possibili opzioni ermeneutiche. L’esclusione dell’interpretazione della norma censurata dal novero di quelle ammissibili
si desumerebbe anche dalla individuazione, ad opera del legislatore, del dies a quo della decorrenza della prescrizione in una
circostanza di fatto, quale l’annotazione in conto, esulante dalla sfera conoscitiva del cliente, essendo quest’ultimo edotto delle
movimentazioni del conto soltanto con la ricezione dell’estratto conto.
Con riferimento all’assunta violazione del principio di azione e di indefettibilità della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24
Cost., il Tribunale censura sia la prima che la seconda parte del citato art. 2, comma 61.
In particolare, in merito alla prima parte della disposizione secondo cui «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in
conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa», il rimettente denuncia la scelta del legislatore, diretta ad individuare il
dies a quo del decorso della prescrizione in una circostanza di fatto, l’annotazione, esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità
del cliente. Allo stesso modo, assume la illegittimità della seconda parte della disposizione, secondo cui «In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», qualora sia letta
non nel senso di una clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già ricevuto il rimborso, cui la prescrizione non
può essere più eccepita – ma nel senso di un divieto generalizzato di ripetizione in via stragiudiziale e giudiziale delle somme
indebitamente corrisposte dai clienti del sistema bancario (come interessi superiori al tasso legale o anatocistici).
In particolare, tale ultima opzione interpretativa – che, secondo lo stesso rimettente, sarebbe probabilmente da escludere sulla
base di un’esegesi costituzionalmente orientata della norma – contrasterebbe con il principio di “giustiziabilità” delle posizioni
giuridiche.
Il dedotto profilo di illegittimità sarebbe aggravato dalla portata retroattiva attribuita dal legislatore alla norma de qua, in virtù
della prima parte della stessa. Al riguardo, il rimettente richiama una serie di pronunce della Corte costituzionale sulla indefettibilità
della tutela giurisdizionale, quale caposaldo dello Stato di diritto (sentenze n. 325 del 1998, n. 381 del 1997, n. 152 e n. 54 del 1996,
nn. 232, 206 e 49 del 1994, n. 127 del 1977).
Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza e ragionevolezza, il Tribunale
lamenta, in primo luogo, l’introduzione di un’inammissibile disparità di trattamento tra banche e utenti del sistema bancario, in
quanto la norma censurata, nello stabilire il dies a quo della decorrenza della prescrizione dal giorno della annotazione, assicurerebbe
un ingiustificato privilegio per le banche, a danno del contraente debole, qual è l’utente del sistema bancario. Ad avviso del
rimettente, una legge che avesse voluto perseguire l’attuazione del principio di uguaglianza, sub specie di eliminazione degli ostacoli
all’esercizio dei diritti dell’utente del sistema bancario, avrebbe dovuto far decorrere il dies a quo, in ogni caso, dalla chiusura del
conto.
Sempre con riferimento all’assunto contrasto con l’art. 3 Cost., il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza
anche sotto il profilo della introduzione di una disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo funzionale.
Al riguardo, il Tribunale rileva come il cosiddetto contratto di conto corrente di corrispondenza, qualificabile come negozio
complesso atipico o come forma di collegamento negoziale, ricomprenderebbe delle fattispecie, quali, ad esempio, il mandato o il
deposito, la prescrizione dei cui diritti inizierebbe a decorrere dalla cessazione dei rispettivi rapporti.
In ordine all’assunta violazione dell’art. 3 Cost., il giudice a quo lamenta, inoltre, l’introduzione di un’inammissibile disparità di
trattamento tra somme versate indebitamente, rispettivamente prima e dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge n. 225 del 2010.
In particolare, in forza della seconda parte della disposizione censurata, la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di tutela
degli utenti del sistema bancario opererebbe per le sole somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
detto decreto-legge, con ingiustificata compressione del diritto di ripetizione dell’indebito solo per chi abbia posto in essere
pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
Il Tribunale assume anche il contrasto della citata disposizione con l’art. 111 Cost., in tema di giusto processo, sub specie della
parità delle armi, in quanto, supportata da una previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro nelle ipotesi in cui dalle
indebite annotazioni della banca sia decorso un decennio – la paralisi dei poteri sostanziali e processuali di chi abbia agito in giudizio
esperendo un’azione di ripetizione dell’indebito.
Il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della Convezione europea per
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tale norma convenzionale, nell’interpretazione datane
dalla Corte EDU, imporrebbe al legislatore di uno Stato contraente di non interferire nell’amministrazione della giustizia, allo scopo
di influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie, attraverso norme interpretative che, violando il
principio di «parità delle armi», assegnino alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per una parte del procedimento,
salvo il caso di «ragioni imperative di interesse generale» (sentenza della citata Corte 21 giugno 2007, Scanner de L’Ouest Lyonnais
e altri contro Francia; 28 ottobre 1999, Zielinski e altri contro Francia). In alcuni casi, la Corte EDU avrebbe ritenuto legittimo
l’intervento del legislatore, che, per porre rimedio ad una imperfezione tecnica della norma interpretata, avrebbe inteso, con la legge
retroattiva, ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore (sentenza della citata Corte 23 ottobre
1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; nello stesso solco, si pone la sentenza 27 maggio 2004,
Ogis-Institut Stanislas e altri contro Francia). Nel caso di specie, mancherebbe una specifica norma da interpretare e il legislatore
avrebbe omesso di regolare in modo espresso la prescrizione di diritti connessi ai rapporti bancari, così indirettamente rinviando alla
norma di carattere generale, ai principi regolativi della materia delle obbligazioni, nonché alla funzione e struttura delle singole
operazioni bancarie.
Infine, il Tribunale deduce il contrasto con gli artt. 101, 102 e 104 Cost. sotto il profilo della possibile incidenza della norma
censurata su concrete fattispecie “sub iudice”, a vantaggio di una delle due parti del giudizio (ex plurimis: sentenze n. 397 e n. 6 del
1994; n. 429, n. 283 e n. 39 del 1993).
2.— Con memoria depositata in data 18 luglio 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., quale incorporante la Banca Antoveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.), in persona del
legale rappresentante pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
2.1.— In primo luogo, l’istituto di credito deduce la sinteticità della motivazione del rimettente sulla rilevanza in ordine alla
prima parte del censurato art. 2, comma 61, e l’assenza di motivazione sulla rilevanza in ordine alla seconda parte di detta norma,
concernente la ripetizione di importi già versati e non già la prescrizione dei diritti nascenti dalla annotazione nel conto corrente
bancario, sulla cui eccezione il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
In particolare, qualora dalla consulenza tecnica risultasse che la banca non deve restituire alcunché perché il conto corrente
dell’attrice si è chiuso con un saldo passivo, non potrebbe esservi rilevanza della questione sulla seconda parte della norma, in
quanto la pretesa restitutoria sarebbe priva di oggetto e, dunque, inesistente.
2.2.— L’istituto di credito rileva, altresì, che la motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza della
questione si fonda sull’erroneo presupposto del carattere innovativo della norma censurata.
Invero, alla luce di due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della disposizione in esame, emergerebbe il
carattere della norma effettivamente di interpretazione autentica.
Secondo una prima possibile lettura del citato art. 2, comma 61, la norma in questione avrebbe codificato l’interpretazione
espressa dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418.
In particolare, nella detta pronuncia, la Corte di cassazione – dopo avere premesso che, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., il diritto
prescrittibile”, derivante da un’annotazione nel conto corrente bancario, altro non potrebbe essere se non il diritto alla ripetizione
da parte del correntista di addebiti operati dalla banca per una causale affetta da nullità – preciserebbe che, in tal caso, il termine di
prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data della sentenza di accertamento della nullità del titolo giustificativo del pagamento,
ma da quella del pagamento, ovvero, nel caso di operazioni bancarie, dal giorno in cui la rimessa che ha ripianato un illegittimo
addebito viene annotata nel conto. La Corte distinguerebbe tra rimesse “solutorie”, costituenti pagamenti ripetibili, se non dovuti, e
quelle “ripristinatorie” della disponibilità accordata dalla banca al correntista mediante apertura di credito.
Nel primo caso, la prescrizione della condictio indebiti decorrerebbe dalla data della annotazione “a credito” successiva
all’illegittimo addebito da parte della banca; nel secondo caso la solutio avverrebbe solo al termine del rapporto e la prescrizione del
diritto nascente da un’annotazione in conto inizierebbe a decorrere dalla chiusura del conto (sulla nozione di “pagamenti” del
correntista nello svolgimento del conto corrente bancario è richiamata anche la giurisprudenza di legittimità sulla identificazione di
pagamenti suscettibili di revoca ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fallimentare, ante riforma, perché eseguiti da un imprenditore in stato di insolvenza, conosciuto dalla banca).
Pertanto, con la norma censurata, il legislatore avrebbe reso vincolante la soluzione ermeneutica espressa dalla giurisprudenza di
legittimità, individuando nella data della annotazione “a credito”, costituente rimessa “solutoria” e dunque pagamento “ripetibile”, la
data della decorrenza del termine di prescrizione della condictio indebiti.
Secondo un’altra possibile lettura della giurisprudenza di merito, il censurato art. 2, comma 61, potrebbe essere inteso con
riferimento al disposto dell’art. 1827 cod. civ. e, dunque, al diritto del correntista di fare espellere dal conto l’annotazione di crediti
della banca basati su titoli dichiarati nulli, annullati, rescissi o risoluti (Tribunale di Milano, sentenza del 7 aprile 2011). In
particolare, dovendosi considerare il disposto dell’art. 1827 cod. civ. come norma applicativa, nella specifica materia, dei principi
generali di cui all’art. 1422 cod. civ., l’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione delle partite basate
su titoli nulli, andrebbe ricompresa tra le azioni soggette a prescrizione ordinaria.
In questa chiave di lettura, il termine “annotazioni in conto” di cui alla norma censurata si riferirebbe agli “addebiti” che la
banca annota in conto, dai quali, ove basati su titoli viziati, decorrerebbe il termine di prescrizione dell’azione esperibile dal
correntista per ottenerne la cancellazione.
La richiamata giurisprudenza di merito ha dichiarato manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità della norma in
questione, non essendo stato ravvisato, nel detto intervento legislativo, alcun contenuto innovativo, bensì, nei termini di cui sopra, di
interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ., letto in combinato disposto con gli artt. 1832 e 1422 cod. civ.
La natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame comporterebbe, ad avviso dell’istituto di credito, la
infondatezza delle censure di cui all’ordinanza di rimessione.
In particolare, non sarebbe ravvisabile alcuna violazione delle attribuzioni del potere giudiziario, con esclusione dell’assunto
contrasto con gli artt. 24, 111 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU.
In considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma censurata, difetterebbe ogni elemento da cui desumere la
incidenza sui giudizi in corso.
Invero, una indicazione interpretativa sul computo del termine di prescrizione entro il quale vanno fatti valere eventuali diritti in
una particolare fattispecie non inciderebbe sul principio di azione ex art. 24 Cost., né tantomeno sul principio di uguaglianza ai sensi
dell’art. 3 Cost. In particolare, sotto il profilo della assunta disparità di trattamento, l’istituto di credito osserva che mancherebbero le
fattispecie diverse a confronto, trattandosi di due contraenti di un medesimo rapporto negoziale. Inoltre, la decorrenza della
prescrizione della condictio indebiti varrebbe ugualmente per i versamenti indebiti del correntista e della banca.
3.— Con atto depositato in data 19 luglio 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
3.1.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di
valutare i profili di rilevanza delle eccezioni formulate, essendosi limitato a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della
norma censurata, senza spiegare se ed in quali termini la sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa
pendente dinanzi a sé.
Al riguardo, il rimettente assumerebbe che la norma censurata, nel far decorrere, in ordine alle operazioni bancarie in conto
corrente, la prescrizione del diritto a ripetere le somme indebitamente versate (ad esempio, a titolo di interessi anatocistici
contabilizzati trimestralmente) dalla data di annotazione in conto, violerebbe i principi sull’indebito pagamento espressi dalla Corte
di cassazione a sezioni unite, secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti ovvero dalla chiusura del
conto a seconda che i versamenti effettuati abbiano natura solutoria o ripristinatoria. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei
ministri, il giudice a quo avrebbe descritto genericamente la fattispecie del giudizio principale, non specificando se la domanda
formulata nel detto giudizio possa trovare accoglimento in base ai principi espressi dalla Corte di cassazione e, quindi, se sia
rilevante e decisivo, ai fini del decidere, lo ius superveniens, che individua una diversa decorrenza dei termini prescrizionali. In
particolare, il rimettente non avrebbe precisato quando sarebbero stati effettuati i versamenti delle somme richieste in ripetizione, a
quale credito siano stati imputati, se si sia trattato di pagamenti di carattere “solutorio” o “ripristinatorio”, in quanto inerenti a
situazioni extra-fido o eccedenti il massimo scoperto ovvero a passività rientranti nell’ambito della provvista.
3.2.— La difesa erariale deduce, inoltre, una lettura indifferenziata e confusa della norma censurata da parte del Tribunale, non
essendo stata operata la necessaria differenziazione tra le diverse disposizioni della prima e della seconda parte di essa, attinenti
rispettivamente alla interpretazione della disciplina della prescrizione in relazione ai contratti di conto corrente bancario e
all’esercizio delle azioni restitutorie. In particolare, avendo il Tribunale interpretato la seconda parte della norma denunciata nel
senso di una generale e radicale preclusione del diritto di agire per la restituzione delle somme versate, sarebbe irrilevante e, dunque,
inammissibile la questione di costituzionalità riferita alla prima parte di essa, relativa al tema della prescrizione.
3.3.— Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la inammissibilità della questione anche sotto il profilo della mancata
sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione della norma censurata conforme a Costituzione (ordinanze n. 139, n.
101 e n. 15 del 2011; n. 205 del 2008).
La difesa erariale sottolinea come molti giudici di merito, abbiano optato per un’interpretazione costituzionalmente orientata
della norma, alcuni riconoscendo ad essa natura innovativa ed escludendone l’applicazione per il passato (Corte di appello di
Ancona, sentenza del 3 marzo 2011), altri considerando la norma di interpretazione autentica, con conseguente necessità di fare
decorrere la prescrizione decennale dalla data delle singole annotazioni in conto (Tribunale di Milano, ordinanze del 4 e 7 aprile
2011).
In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancanza di una chiara opzione interpretativa sarebbe
particolarmente evidente con riguardo alla seconda parte della disposizione censurata, concernente il divieto di azioni restitutorie, in
quanto il Tribunale, sia pure ipotizzando una lettura in chiave di clausola di salvaguardia della posizione giuridica di chi abbia già
ricevuto il rimborso cui la prescrizione non può essere più eccepita, opterebbe per una diversa interpretazione a sfavore del cliente,
nel senso di una preclusione assoluta all’esercizio del diritto di ripetizione dell’indebito, omettendo di verificare se il divieto di cui
trattasi possa essere riferito solo ai diritti che si debbano ritenere prescritti in base alla prospettata interpretazione autentica dell’art.
2935 cod. civ.
3.4.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene, altresì, nel merito la questione non fondata.
Al riguardo – dopo avere richiamato le disposizioni del codice civile in tema di contratto di conto corrente ordinario di cui agli
artt. 1823 (in base al quale i crediti derivanti dalle reciproche rimesse sono inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto),
1827 (secondo cui le annotazioni in conto non precludono l’esercizio delle azioni ed eccezioni relative all’atto da cui deriva il
credito), 1832 (secondo cui l’estratto conto si intende approvato se non è contestato nel termine pattuito, o in quello usuale, o
altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze, fatto salvo il diritto di impugnare il conto entro il più ampio
termine decadenziale di sei mesi dalla ricezione dell’estratto, nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, di omissioni o
duplicazioni) – la difesa erariale sottolinea come, secondo consolidata giurisprudenza, l’approvazione e l’incontestabilità dell’estratto
conto si riferiscano soltanto a profili di ordine contabile, fermo restando il diritto di accertare la nullità, annullabilità, rescissione,
risoluzione delle singole clausole contrattuali o degli atti da cui siano derivate le specifiche annotazioni in conto.
In base ad un diffuso orientamento giurisprudenziale, le norme in tema di contratto di conto corrente ordinario sarebbero
applicabili allo specifico contratto di conto corrente bancario, di cui agli artt. 1852 e seguenti cod. civ., per i quali, anche per questa
fattispecie contrattuale, varrebbe la regola secondo cui, in caso di mancata contestazione entro il termine decadenziale, le
annotazioni in conto si intendono approvate sotto il profilo contabile, fermo restando il diritto di contestare, secondo la disciplina
propria dei singoli rapporti, la legittimità delle ragioni da cui derivano le reciproche posizioni debitorie e creditorie.
Sul punto, ad avviso di una gran parte della giurisprudenza, in caso di annotazioni derivanti da clausole negoziali nulle,
troverebbero applicazione i principi di cui all’art. 1422 cod. civ., secondo il quale l’azione di nullità può essere esercitata in ogni
tempo, fatti salvi gli effetti della prescrizione dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che solo dalla chiusura del conto,
momento in cui diventano esigibili i crediti derivanti dal rapporto e si realizzano le operazioni di pagamento, inizierebbe a decorrere
il termine di prescrizione per la ripetizione di quanto indebitamente versato per effetto delle clausole nulle (questo indirizzo
giurisprudenziale sarebbe stato sostanzialmente avallato dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2
dicembre 2010, che ha individuato un termine anteriore costituito dal momento del singolo versamento con riferimento alla sola
ipotesi in cui il cliente provveda a coprire un passivo eccedente i limiti del proprio accreditamento).
La difesa erariale sottolinea come una diversa giurisprudenza minoritaria non condivida l’estensione generalizzata al conto
corrente bancario della stessa disciplina prevista per il conto corrente ordinario in quanto: a) nel contratto di conto corrente ordinario
la regola della decorrenza della prescrizione delle reciproche pretese dal momento della chiusura del conto troverebbe razionale
giustificazione nella breve durata del rapporto (ai sensi dell’art. 1831 cod. civ. ordinariamente pari ad un semestre), mentre la
disciplina codicistica del contratto di conto corrente bancario non prevedrebbe alcun termine di durata, prolungandosi quest’ultimo
per un indeterminato periodo di tempo, con la conseguenza che la chiusura del conto e l’esercizio delle azioni derivanti dalle
annotazioni da clausole o atti viziati rischierebbero di essere differiti per tempi estremamente lunghi, con pregiudizio delle esigenze
di certezza e stabilità dei rapporti giuridici; b) sotto un profilo strettamente ermeneutico, l’art.1857 cod. civ. si limiterebbe a
dichiarare applicabile al conto corrente bancario le sole disposizioni di cui agli artt. 1826, 1829, 1832 cod. civ., con la conseguenza
che – atteso il mancato richiamo degli artt. 1823 e 1827 cod. civ. – non risulterebbe certa l’estensione della regola secondo cui
l’approvazione dell’estratto conto redatto periodicamente si riferisce ai soli aspetti contabili del rapporto, lasciando impregiudicata la
possibilità di contestare la legittimità sostanziale delle singole annotazioni.
Il Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia come il censurato art. 2, comma 61, si sia inserito in questo complesso scenario
normativo e giurisprudenziale, attraverso una ragionevole soluzione interpretativa.
Con riferimento alla prima parte della citata disposizione, escluso che il legislatore abbia assunto l’annotazione come termine per
l’esercizio dell’azione di ripetizione – essendo pacifico che tale azione è esperibile solo per effetto di un pagamento indebito – o che
l’annotazione sia la fonte costitutiva del credito riportato nel conto, secondo una possibile interpretazione la norma si inserirebbe nel
solco della disposizione dell’art. 1832 cod. civ. completandone la disciplina con specifico riferimento ai contratti di conto corrente
bancario. In questa prospettiva, il legislatore si sarebbe limitato ad aggiungere al termine decadenziale previsto dall’art. 1832 cod.
civ. un ulteriore termine prescrizionale per l’esercizio dell’azione diretta a contestare, sempre ed esclusivamente sul piano contabile,
l’esattezza delle annotazioni eseguite. Ma tale interpretazione, ad avviso della difesa statale, sarebbe poco convincente perché la
norma sarebbe sostanzialmente priva di efficacia, non avendo senso affermare che sia prescritta l’azione dalla quale si sia già
decaduti.
Più convincente sarebbe la tesi secondo cui il legislatore, nel riferirsi ai «diritti nascenti dalle annotazioni», abbia inteso
richiamare il diritto di contestare giudizialmente non solo i profili contabili, ma anche le ragioni sostanziali dalle quali è derivata
l’annotazione in conto e, perciò, il diritto di accertare la mancanza di un valido titolo giustificativo della posta creditoria, annotata in
quanto derivante da una clausola negoziale o da un atto invalido (ad esempio, applicazione di interessi ultra-legali; indebita
capitalizzazione di interessi, fonte di interessi anatocistici)
In particolare, il legislatore avrebbe voluto affermare che sono soggette a prescrizione non solo le azioni di ripetizione di quanto
eventualmente pagato in base ad una clausola nulla, ai sensi dell’art. 1422 cod. civ., ma anche le azioni di accertamento della
illegittimità delle annotazioni eseguite in base alle predette clausole. In tal modo, si sarebbe chiarito che, nel contratto di conto
corrente bancario, le annotazioni hanno la funzione di rendere definitivi, se non contestati entro un termine prescrizionale ordinario,
i crediti ed i debiti annotati nel conto sia pure in base ad una disposizione contrattuale viziata.
Pertanto, ad avviso della difesa erariale, nell’ottica di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, si
potrebbe ritenere che con essa il legislatore abbia voluto precisare la portata dell’art. 2935 cod. civ., individuando nella annotazione,
cui le parti hanno inteso dare una particolare valenza in base al sinallagma contrattuale, il momento di decorrenza della prescrizione
del diritto nascente da quella operazione.
Quanto alla seconda parte del censurato art. 2, comma 61, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che debba essere letta
ed interpretata in correlazione con la prima parte di essa, di cui costituisce corollario. In particolare, con detta disposizione, il
legislatore non avrebbe inteso precludere qualsiasi azione restitutoria derivante dal contratto di conto corrente bancario, bensì
chiarire che non è possibile proporre azioni di ripetizione di indebito qualora risulti ormai prescritta l’azione per fare valere
l’illegittimità delle annotazioni in conto.
La difesa erariale ricorda come la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il legislatore può adottare norme che
precisano il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell’applicazione del
diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo giurisprudenziale, quando la scelta
imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma
anteriore (sentenze n. 209 del 2010; n. 311 del 1995; n. 397 del 1994; n. 480 del 1992).
Con riferimento alla portata retroattiva della norma interpretativa, sono stati, inoltre, individuati una serie di limiti che attengono
alla salvaguardia di norme costituzionali, tra cui i principi di ragionevolezza, uguaglianza, quello dell’affidamento legittimamente
posto sulla certezza dell’ordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario (sentenze n. 525 del 2000 e
n. 397 del 1994).
Nella fattispecie, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che, pur dovendosi riconoscere la prevalenza dell’opzione
interpretativa favorevole alla tesi della cosiddetta unitarietà del rapporto di conto corrente, sia pure con taluni distinguo nell’ambito
della stessa (versamenti ripristinatori e solutori), non può escludersi la possibilità di altre diverse soluzioni ermeneutiche, sostenute
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che, operando una valutazione del contratto di conto corrente in termini sostanzialmente
autonomi rispetto ai collegati contratti di apprestamento della provvista, valorizzano la facoltà del correntista di disporre in
qualunque momento del relativo saldo o di richiedere un estratto conto. In questa ottica, si configurerebbe la possibilità di accertare
l’indebita apposizione di interessi, competenze e spese e di richiederne la restituzione, con conseguente decorrenza del termine
prescrizionale dal momento in cui la banca ha provveduto all’annotazione della posta in contestazione, in quanto ciascuna di queste
somme costituirebbe autonomamente un indebito, oggetto di specifica domanda di restituzione (Corte d’appello di Torino, sentenza
del 7 maggio 2004, n. 741; Tribunale di Mantova, sentenza del 2 febbraio 2009; Tribunale di Roma, sentenze del 26 maggio 1999,
del 14 aprile 1999 e del 20 settembre 1996, con riferimento all’ipotesi di libretti di deposito bancario, Corte di Cassazione, sezione
prima civile, sentenza del 3 maggio1999, n. 4389).
Infine, ad avviso della difesa erariale, non avrebbe pregio l’osservazione del Tribunale secondo cui l’annotazione è circostanza
di fatto che esula dalla sfera conoscitiva del cliente, il quale sarebbe edotto delle movimentazioni del proprio conto con la ricezione
dell’estratto conto, in quanto rilevante ai fini della prescrizione non sarebbe tanto il concreto esercizio del diritto ma l’astratta
possibilità di esercitarlo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza del 22 aprile 2010, n. 9620). Ai sensi dell’art. 1852 cod.
civ., il cliente avrebbe certamente la possibilità di disporre del saldo in qualunque momento, dato che, ancora prima della scadenza
del termine per l’invio dell’estratto, potrebbe avere certezza della esistenza sul conto delle somme di cui intende disporre nonché
delle annotazioni in esso contenute.
La norma in questione, limitandosi ad esplicitare regole già desumibili dal sistema, non lederebbe né l’effettività del diritto dei
cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, di cui all’art. 24 Cost., né l’integrità delle attribuzioni
costituzionali dell’autorità giudiziaria, di cui all’art. 102 Cost., né tantomeno l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU.
4.— In data 13 gennaio 2012, la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore ha
depositato atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
5.— In data 17 gennaio 2012 la detta banca ha depositato memoria illustrativa, nella quale, in primo luogo, ribadisce
l’inammissibilità della questione, in quanto: a) sarebbe carente la motivazione sulla rilevanza; b) sarebbe del pari carente la
descrizione dei fatti di causa, perché il rimettente, in presenza di una norma come quella censurata (recante due disposizioni tra loro
connesse, ma con distinto contenuto precettivo), non avrebbe tenuto conto di tale complessità normativa, articolando le sue censure
in maniera indistinta rispetto ai due periodi che compongono la norma stessa. Inoltre, il giudice a quo, prendendo le mosse per le sue
argomentazioni dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 24418 del 2010, non avrebbe considerato le ragioni
complessive svolte dalla Corte di legittimità, così incorrendo ancora in omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza; c) il
rimettente si sarebbe sottratto all’onere di sperimentare la possibilità di pervenire ad una doverosa interpretazione
costituzionalmente orientata, peraltro individuata anche in alcune pronunzie di Corti territoriali.
Nel merito, l’istituto di credito ribadisce e sviluppa le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione.
6.— In data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di intervento.
7.— Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 10 marzo 2011 (r.o. n. 166 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli
3, 24, 41, 47, 102, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
7.1.— Il rimettente premette che U.M. aveva convenuto in giudizio la San Paolo Banco di Napoli s.p.a. – filiale di Benevento –
chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente bancario n. 7073 (poi corretto in quello n. 27/90), aperto il 14-21
settembre 1992 e chiuso il 31 dicembre 2006, con condanna della banca alla restituzione dell’indebito versato, stante l’addebito, nel
corso del rapporto bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che, costituitasi in giudizio, la
banca convenuta aveva dedotto la nullità dell’atto di citazione per genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi posti alla base
della domanda ed aveva eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di
annotazione di ogni singola posta contestata, nonché la decadenza dalla contestazione degli estratti conto, chiedendo il rigetto della
domanda; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo con applicazione del criterio della capitalizzazione annuale degli stessi (dalla
quale era emerso un saldo reale a favore dell’attore di euro 26.832,87 al 31 dicembre 2006), la causa veniva riservata in decisione;
che, in considerazione dell’intervenuta sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili n. 24418 del 2010, la causa era rimessa
in istruttoria, fissando l’udienza del 10 marzo 2011 per la comparizione del CTU al fine di incaricare quest’ultimo della ricostruzione
del rapporto bancario alla luce dei principi giuridici affermati nella detta sentenza, con ricalcolo epurato integralmente dall’interesse
anatocistico (criterio cosiddetto dell’interesse semplice); che, nelle more del giudizio, in data 27 febbraio 2011, entrava in vigore il
citato art. 2, comma 61.
7.2.— In punto di rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva di non potere
prescindere dalla sua applicazione ai fini della decisione in ordine al se ed in quali termini conferire al CTU un incarico integrativo di
ricalcolo del rapporto bancario, avendo la banca convenuta tempestivamente eccepito nella comparsa di costituzione la prescrizione
dell’azione di ripetizione dell’indebito proposta dall’attore.
Infatti, ad avviso del rimettente, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto alla ripetizione
dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato da Corte di cassazione, sezioni
unite civili, n. 2448 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli
importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 5 marzo 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di
notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca in data 5 marzo
2007).
Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente
ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il
rapporto consensualmente chiuso in data 31 dicembre 2006.
7.3.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla
Corte costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa nonché degli artt. 3, 24, 41, 47, 102, Cost.
Riguardo alla prima parte della norma censurata, rileva la violazione dei limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative
ed in generale alla efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto: 1) non vi era alcun dubbio
interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione delle operazioni bancarie in conto
corrente, perché la Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010, «per la particolare importanza delle questioni sollevate»,
ha ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito
(ad esempio per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in
pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in
cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la norma in questione sotto forma asseritamente interpretativa, di fatto innova,
scontrandosi con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt. 1852-1857
cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ. in tema di decorrenza della prescrizione, poiché la dottrina e
la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico, anche
se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se
ne determina l’esigibilità.
Inoltre, ove la norma censurata si applicasse anche per il passato e ai giudizi in corso, si avrebbe non soltanto una violazione del
principio di uguaglianza e un’ingiustificata disparità di trattamento, ma anche la violazione dell’art. 24 Cost. (in quanto le norme
sulla prescrizione, pur avendo natura sostanziale, producono effetti sul piano processuale, perché, invocando l’effetto estintivo delle
stesse, è possibile impedire ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria) e dell’art. 102 Cost., stante la invasione
ingiustificata delle prerogative giudiziarie.
Il giudice a quo ritiene che la norma censurata violi anche gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio delle
famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica. Infatti, la norma in questione, sebbene inserita in una legge titolata
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle
famiglie», inciderebbe negativamente sulle legittime aspettative di esse, volte ad ottenere in restituzione ingenti somme
indebitamente contabilizzate dalla controparte durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e percepite in violazione di
norme di ordine pubblico. Inoltre, detta norma rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione
somme date a mutuo ai correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale
richiesta di rientro o di pagamento del saldo finale di chiusura del conto.
Ad avviso del rimettente, la seconda parte della norma censurata, nel disporre che «In ogni caso non si fa luogo alla restituzione
degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», in violazione non solo
delle principali regole giuridiche e costituzionali sopra richiamate, ma anche dei canoni di logica e avvedutezza elementari,
irragionevolmente determinerebbe che chi (anche una banca) abbia versato alla data del 27 febbraio 2011 (data di entrata in vigore
della legge di conversione n. 10 del 2011) degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente non potrebbe ottenerli “in
ogni caso” in restituzione dal suo debitore.
8.— Con memoria depositata in data 14 luglio 2011, si è costituita in giudizio il Banco di Napoli s.p.a. (già San Paolo Banco di
Napoli s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo, previa riunione con i procedimenti r.o. n. 145 del 2011 e
n. 167 del 2011 e con quegli altri che dovessero essere in tempo utile promossi in via incidentale, che la sollevata questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile e, comunque, infondata.
8.1.— In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per mancata
dimostrazione da parte del rimettente di avere sperimentato interpretazioni “adeguatrici” ovvero costituzionalmente orientate
(sentenza n. 217 del 2010), nonché per indeterminatezza ed oscurità del petitum dell’ordinanza di rimessione (sentenza n. 91 del
2010).
Inoltre, la banca deduce la inammissibilità della questione per contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sulla
rilevanza, atteso che il rimettente avrebbe attribuito all’applicazione della norma censurata conseguenze che, viceversa, discendono
dai principi innovativi dettati dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010. In particolare, la questione
di legittimità costituzionale sarebbe stata sollevata sull’erroneo presupposto che solo la norma censurata consentirebbe alla banca di
opporre l’eccezione di prescrizione, prima della “data di estinzione del rapporto di conto corrente”, mentre anche la Corte di
cassazione, a sezioni unite, ha ammesso questa possibilità in tutti i casi di «importi versati a titolo solutorio». Peraltro, l’istituto di
credito evidenzia le scarne indicazioni in ordine al caso concreto, con conseguente manifesta irrilevanza della questione.
La Banco di Napoli s.p.a. deduce, altresì, che il rimettente, nell’esporre le ragioni per le quali la norma “interpretativa”
determinerebbe conseguenze irragionevoli o lesive di principi costituzionali, avrebbe innanzitutto lamentato l’intervento del
legislatore con una “norma interpretativa” in assenza di un dubbio ermeneutico. Invero, come evidenziato dalla Corte costituzionale
(sentenza n. 71 del 2010), la norma interpretativa non richiederebbe alcun contrasto giurisprudenziale in ordine alla norma da
interpretare. Peraltro, nel caso di specie, prima dell’intervento della Cassazione, vi sarebbero state in materia due sole pronunce di
legittimità (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze del 14 maggio 2005, n. 10127 e del 9 aprile 1984, n. 2262), rispetto
alle quali la Corte avrebbe affermato nuovi principi. Il legislatore, dunque, ad avviso dell’istituto di credito, sarebbe intervenuto per
prevenire nuovi contrasti sulla materia, indicando una chiave di lettura della normativa, alla luce dei principi affermati dalla Corte di
cassazione.
L’Istituto di credito sottolinea, poi, come, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, la norma censurata non innoverebbe
né modificherebbe la normativa in materia, limitandosi ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa
contenuto, come una delle possibili letture del testo originario.
Invero, a detta del Banco di Napoli s.p.a., con la norma censurata il legislatore, coerentemente con i principi affermati in materia
dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe previsto (ferma l’imprescrittibilità dell’azione di
nullità del negozio che genera l’addebito o l’accredito sul conto), la decorrenza dalla annotazione della prescrizione relativa
all’azione di rettifica della posta contabile, considerato che l’unitarietà del rapporto derivante dal contratto bancario non renderebbe
necessaria la chiusura del conto per stabilire l’esatto ammontare dei crediti e debiti delle parti tra loro.
Pertanto, la norma censurata non comporterebbe una deroga all’art. 2935 cod. civ., in quanto la decorrenza della prescrizione
dalla annotazione non potrebbe riferirsi ai crediti della banca nascenti dall’apertura di credito in conto corrente (non potendo la
banca esigere il rientro da parte del correntista fino alla revoca o scadenza dell’apertura di credito), bensì al diritto di contestare gli
eventuali accrediti o addebiti privi di causa.
Il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce, altresì, l’inammissibilità (per mancata motivazione) e, comunque, la infondatezza delle
censure relative agli artt. 3, 24 e 102 Cost., concernenti il primo capoverso del censurato art. 2, comma 61.
Inoltre, l’istituto di credito deduce la inammissibilità e/o infondatezza della censura relativa agli artt. 41 e 47 Cost., in quanto
sarebbe illogico interpretare la norma censurata nel senso che il diritto della banca al rimborso del finanziamento possa essere fatto
valere dall’annotazione dei singoli utilizzi, poiché il diritto al rimborso dell’apertura di credito concessa al cliente è esercitabile solo
alla chiusura della linea di credito per scadenza o revoca.
Infine, il Banco di Napoli s.p.a. eccepisce la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61,
secondo capoverso, stante la assoluta mancanza di motivazione ad essa sottesa.
8.2.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
8.3.— In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione con riguardo alla seconda parte della norma
censurata secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati», essendosi il rimettente limitato a formulare
l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche
conformi al dettato costituzionale.
8.4.— Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di uguaglianza
e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui si tratta si applica in ugual modo ad entrambe le
parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporta alcuna lesione dei
principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
8.5.— In data 13 gennaio 2012, il Banco di Napoli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di
costituzione di nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
8.6.— Il 17 gennaio 2012, l’ente ora detto ha depositato memoria illustrativa, ribadendo e sviluppando le conclusioni di cui alla
memoria di costituzione.
8.7.— In data 17 gennaio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di intervento.
9.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza dell’8 aprile 2011 (r.o. n. 167 del 2011), ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 23, 24, 47, 111, 117 Cost., questione di legittimità costituzionale della stessa norma già censurata con le
ordinanze sopra richiamate.
9.1.— In punto di rilevanza, il rimettente deduce che, alla luce del primo capoverso della norma censurata, qualificato dal
legislatore di natura interpretativa, dovrebbero essere dichiarate prescritte tutte le somme illegittimamente addebitate oltre dieci anni
prima della notifica dell’atto di citazione. Inoltre, in applicazione del secondo capoverso della norma censurata, tutte le somme
indebitamente iscritte nel conto dell’attore non potrebbero essere ripetute, trattandosi di operazioni anteriori alla data di entrata in
vigore della citata legge di conversione (27 febbraio 2011).
9.2.— Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente esamina distintamente i due periodi della norma censurata.
Quanto al primo, concernente l’interpretazione dell’art. 2935 cod. civ., il giudice a quo sostiene che detta norma si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 47 e 117 Cost.
In primo luogo, il rimettente assume la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, in
quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dall’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un
effetto “solutorio” che l’annotazione non potrebbe per se stessa avere, non essendovi stato il pagamento, e ciò in contrasto con la
ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, da ultimo, a sezioni unite, con la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui il termine
di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di
rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli
interessi non dovuti sono stati registrati; 2) se la norma dovesse invece interpretarsi nel senso che si riferisca all’azione volta a fare
dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base alla quale è stata effettuata l’annotazione, si sarebbe in presenza di una
disposizione di carattere eccezionale priva di qualsiasi giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni,
quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme
interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché introdurrebbe una deroga al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod.
civ., che non trova alcuna ragionevole giustificazione e sarebbe, altresì, lesiva dell’affidamento dei risparmiatori ingenerato dalla
legge vigente e da consolidata giurisprudenza circa l’aspettativa di ottenere la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle
banche, minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del sistema.
Il rimettente assume anche la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto 1) la norma censurata consentirebbe alla banca,
attraverso l’annotazione, di precostituire la prova del dies a quo del termine di prescrizione, così sovvertendo i principi generali in
materia di prova di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ., che riconoscono efficacia probatoria alle scritture dell’imprenditore solo
contro” di lui, e di cui all’art. 634 cod. proc. civ. in materia di procedimento di ingiunzione, che attribuisce alle scritture contabili in
favore dell’imprenditore rilevanza solo ai fini di una tutela sommaria; 2) la norma si risolverebbe nell’attribuzione alla banca di un
potere di attestazione, attraverso l’annotazione, in contrasto con la marcata natura privatistica che la più recente legislazione in
materia bancaria ha attribuito agli istituti di credito; 3) la norma consentirebbe ad una delle parti di godere di una posizione
privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in modo adeguato e con
parità delle armi tra i contendenti, non solo con riguardo al potere di allegazione, ma anche al diritto alla prova.
Il giudice a quo sospetta la illegittimità costituzionale del primo capoverso anche in riferimento all’art. 47 Cost., sotto il profilo
della tutela dei risparmiatori, in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e quindi di
svantaggio per i singoli risparmiatori.
Infine, il rimettente lamenta la violazione dell’art.117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, in quanto la norma censurata, introducendo una disciplina palesemente di favore per le banche
e sfavorevole ai consumatori, violerebbe il fondamentale principio cui deve essere improntata l’attività legislativa dell’Unione e degli
Stati che vi aderiscono, secondo il quale, nei rapporti contrattuali con le imprese, deve essere assicurata particolare tutela e
protezione al consumatore, in quanto contraente debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri di fatto esistenti.
Il secondo periodo della norma censurata – che, secondo il rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni, quella
secondo cui per «importi già versati» si dovrebbero intendere gli importi già annotati, e quella secondo cui per «importi già versati»
si dovrebbero intendere gli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed eventualmente anche corrisposti – sarebbe
invece in contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 111 e 117 Cost.
In particolare, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma
censurata, in quanto: 1) sia che si voglia considerare il versamento come annotazione, sia che lo si voglia intendere come riferito alla
chiusura del conto, verrebbero cancellati i diritti delle parti scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole
sulla base delle quali i calcoli stessi sono stati effettuati; 2) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza
su posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora accertate giudizialmente; 3) la norma, operando retroattivamente,
lederebbe l’affidamento dei cittadini nella legge, lacerando la coerenza dell’ordinamento stesso; 4) il fatto stesso che si introduca
una norma che regola anche per il passato in modo diverso i rapporti patrimoniali, arrecherebbe un vulnus evidente al principio della
certezza del diritto. Inoltre, ad avviso del rimettente, la disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 23 Cost., stante il sostanziale
effetto ablativo nei confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in forza di una clausola
nulla, senza che sussista alcuna ragione di interesse pubblico che ne giustifichi il contenuto ablatorio.
Ancora, il secondo capoverso della norma censurata violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del
Protocollo numero 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – come
interpretato dalla Corte EDU nel senso che la nozione di “beni” può ricomprendere sia dei “beni effettivi” che dei valori patrimoniali
compresi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una speranza legittima di ottenere l’effettivo
godimento di un diritto di proprietà – in quanto la norma censurata si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di
credito.
9.3.— Con memoria depositata il 30 giugno 2011, si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale A.C. chiedendo
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 61, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77,
102, 111 e 117, Cost., parametro quest’ultimo evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.
In primo luogo, la parte privata sostiene il contrasto della norma censurata con l’art. 77 Cost., mancando, nel caso di specie, i
requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza (sentenza n. 29 del 1995). In
particolare, non sarebbe indicato, né individuabile il collegamento formale delle tematiche urgenti di cui alla premessa del decreto
(misure in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) con la norma de qua, oggetto di eccezione.
La detta parte, poi, deduce la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU, sul diritto all’equo
processo, trattandosi di un intervento legislativo che trova applicazione, stante l’efficacia retroattiva, anche nei processi in corso,
con incidenza sull’amministrazione della giustizia, in mancanza di motivi imperativi di carattere generale (ad esempio, come per i
motivi di carattere storico epocale o imperfezioni tecniche della legge interpretata).
Il deducente lamenta anche la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo del principio di uguaglianza (per disparità di trattamento
tra titolari di diritti restitutori nascenti da rapporti bancari di conto corrente e titolari di analoghe posizioni soggettive regolate da
conto corrente ordinario; tra correntisti che abbiano chiuso il conto prima del 27 febbraio 2011 e dopo tale data; tra i versamenti del
cliente e gli accrediti della banca); del principio di ragionevolezza (in quanto irrazionalmente si sarebbe voluto anticipare alla data
dell’annotazione la decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito ed, altresì, precludere l’azione giudiziaria per le somme già versate, discriminando i cittadini sulla base del solo dato temporale); nonché del principio di affidamento connaturato allo Stato di diritto.
La parte privata assume il contrasto della norma in questione anche con l’art. 23 Cost., in quanto non sarebbe dato rinvenire
alcuna ragione di interesse pubblico che possa legittimare il contenuto ablatorio della previsione.
La norma de qua violerebbe poi: 1) l’art. 24 Cost., in quanto la preclusione del diritto di ripetizione delle somme versate
inciderebbe sul diritto dell’individuo alla tutela giurisdizionale; 2) l’art. 102 Cost., in quanto il carattere retroattivo della norma
comporterebbe una incidenza sulla integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale; 3) l’art. 111 Cost. , come diritto ad un giusto
processo.
È addotta, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la norma in questione, impedendo la ripetizione di somme versate
(sia dal correntista che dagli istituti di credito), non sarebbe conforme al principio della tutela giurisdizionale del risparmio.
Infine, la norma censurata comporterebbe la violazione dell’art. 2 Cost. in quanto, negando il diritto alla ripetizione di somme
versate e comportando il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dall’annotazione, quale atto
compiuto dalla banca (che è la sola a “tenere il conto”) anche nell’ignoranza del correntista, contrasterebbe con il principio di
solidarietà tra le parti del rapporto contrattuale, sancito anche dalla Corte di cassazione.
9.4.Con memoria depositata in data 6 settembre 2011, si è costituita in giudizio la Unicredit s.p.a. – in qualità di società
incorporante la Unicredit Banca di Roma s.p.a. – in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che la sollevata
questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
In primo luogo, l’istituto di credito eccepisce la inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e
violazione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione, non avendo il rimettente affatto illustrato la materia del
contendere del giudizio principale.
In secondo luogo, la questione sollevata sarebbe inammissibile per mancata sperimentazione di un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma censurata, tanto più che la giurisprudenza di merito avrebbe già messo in luce come una
corretta interpretazione della detta disposizione sia compatibile con il dettato costituzionale.
In particolare, il Tribunale di Milano, con ordinanze del 4 e 7 aprile 2011, avrebbe ritenuto come, con la norma censurata, il
legislatore abbia precisato i limiti prescrizionali del diritto nascente dall’annotazione a seguito dell’accertamento della nullità
dell’atto sottostante da cui deriva il credito annotato, in conformità a quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.
Nel merito, ad avviso dell’istituto di credito, la questione non sarebbe fondata, in quanto la disposizione avrebbe valenza
meramente interpretativa, tenuto anche conto che l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non osta alla salvezza di determinati atti
(pagamenti, annotamenti) compiuti da oltre dieci anni, alla stregua di quanto disposto dall’art. 1422 cod. civ.
9.5.— Con atto depositato in data 6 settembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile
o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per omessa descrizione dei fatti di causa nonché di
motivazione sulla rilevanza, essendosi limitato il rimettente a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata,
senza spiegare in quali termini la sua applicazione incida concretamente sulla decisione della fattispecie del giudizio principale.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la questione di legittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma
censurata, avendo il rimettente fornito due diverse interpretazioni di tale disposizione, tra loro incompatibili, impedendo di
comprendere in quali termini essa contrasterebbe con gli invocati principi costituzionali.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
9.6.— In data 15 dicembre 2011, A.C. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento r.o. n. 167 del 2011 con
quello n. 252 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Il 13 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato atto di costituzione di
nuovo difensore, in aggiunta a quelli già costituiti.
Il 16 gennaio 2012 A.C. ha depositato atto di costituzione di nuovo difensore e memoria illustrativa riportandosi alle conclusioni
di cui alla memoria di costituzione.
Il 17 gennaio 2012 Unicredit s.p.a., quale incorporante Unicredit Banca di Roma s.p.a., ha depositato memoria illustrativa,
riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di costituzione.
9.7.Il Tribunale di Nicosia, con ordinanza del 30 luglio 2011 (r. o. n. 252 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24,
102, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, secondo periodo, del d.l. n. 225 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
In punto di fatto, il rimettente espone che, con atto di citazione notificato in data 8 ottobre 2008, A.B. aveva convenuto in
giudizio il Banco di Sicilia s.p.a., chiedendo, previa rideterminazione del saldo dei diversi rapporti bancari intrattenuti con l’istituto di credito, la condanna di quest’ultimo alla restituzione delle somme indebitamente versate, stante l’addebito, nel corso del rapporto
bancario, di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto non dovuti; che il Banco di Sicilia, nel costituirsi, aveva
dedotto, in primo luogo, la validità delle pattuizioni relative agli interessi contabilizzati e la legittimità dell’applicazione della
capitalizzazione trimestrale degli interessi, in subordine il versamento da parte del correntista delle somme in adempimento di
un’obbligazione naturale, ed, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito; che, disposta CTU contabile, era
risultato un saldo in favore della correntista; che, entrato in vigore, nelle more del processo, il citato art. 2, comma 61, mentre il
Banco di Sicilia aveva insistito sulla richiesta di prescrizione dell’azione di ripetizione, l’attrice aveva chiesto di non applicare detta
norma al giudizio ovvero, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa.
In punto di rilevanza, il rimettente ritiene di dovere applicare al giudizio principale solo il secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
nei cui confronti avanza i dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, lo stesso osserva che, applicando la disposizione in
questione, la domanda dovrebbe essere rigettata, atteso che, al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione, le somme,
oggetto di indebito, erano già state versate dal correntista.
Diversamente, quanto al primo periodo dell’art. 2, comma 61, il giudice a quo (come anche già il Tribunale di Milano con
ordinanza del 7 aprile 2011) ritiene che non debba porsi un problema di legittimità costituzionale, in quanto, in una lettura
costituzionalmente orientata della norma, per «diritti nascenti dall’annotazione in conto» si dovrebbero intendere i diritti derivanti
dall’art. 1832, secondo comma, cod. civ., ovvero quelli volti ad ottenere la rettifica sul piano cartolare delle annotazioni sul conto
basate su titoli invalidi. Questa lettura renderebbe la norma in questione non in contrasto con quanto affermato dalla Corte di
cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, relativamente alla decorrenza della diversa azione di ripetizione
dell’indebito dalla chiusura del conto o dalla data del pagamento “solutorio” (cui non potrebbe essere equiparata l’annotazione in
conto).
In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente premette che il tenore letterale del secondo periodo dell’art. 2, comma 61,
risulterebbe chiaramente volto a paralizzare il diritto all’ottenimento della restituzione di somme indebitamente versate, non
consentendo un’interpretazione costituzionalmente orientata tale da impedire la rimessione alla Corte (sentenze nn. 315, 270 e 26
del 2010).
In primo luogo, il giudice a quo lamenta la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione
censurata, in quanto: 1) differenziando le posizioni dei correntisti, a seconda che abbiano effettuato versamenti indebiti prima o dopo
l’entrata in vigore della norma censurata, la norma ammetterebbe o escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente ed
irragionevolmente in base al dato temporale; 2) essa differenzierebbe irragionevolmente i rapporti regolati in conto corrente bancario
dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di altra natura.
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 24 Cost., in quanto la norma, nel disporre che non si fa luogo alla
restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela
giurisdizionale del diritto (sia del correntista che dell’istituto di credito) alla restituzione di somme indebite ed inciderebbe
retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive.
Ad avviso del rimettente, la disposizione sarebbe in contrasto anche con l’art. 102 Cost., in quanto, data la sua valenza
retroattiva, violerebbe l’integrità delle attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunce di condanna alla ripetizione
dell’indebito cui l’obbligato non abbia ancora adempiuto e sui giudizi ancora pendenti.
Infine, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU,
come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane dalla Corte EDU, in quanto essendo destinata ad incidere
retroattivamente su diritti già maturati in base all’ordinamento preesistente, interferirebbe, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative di
interesse generale.
9.8.— Con memoria depositata in data 18 novembre 2011 si è costituita in giudizio A.B. chiedendo che il citato art. 2, comma
61, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 47, 77, 102, 111 e 117, Cost., parametro,
quest’ultimo, evocato in relazione all’art. 6 della CEDU.
Le argomentazioni sottese alle singole censure risultano nella sostanza analoghe a quelle svolte nella comparsa di costituzione
della parte privata A.C. relativamente al giudizio r.o. n. 167 del 2011. Pertanto, si rinvia in merito a quanto esposto con riferimento a
tale giudizio.
Il 15 dicembre 2011 A.B. ha depositato istanza di trattazione congiunta del procedimento iscritto al r.o. n. 252 del 2011 con
quello n. 167 del 2011 per ragioni di connessione oggettiva.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale osserva come il rimettente abbia erroneamente omesso di dare una lettura del secondo periodo
in correlazione con il primo, finendo per interpretare la norma in senso puramente letterale, senza coglierne l’effettivo significato. Al
riguardo, la prima disposizione sulla prescrizione si riferirebbe al diritto di fare valere sotto ogni profilo – sia contabile che
sostanziale – l’erroneità delle annotazioni in conto e la disposizione che preclude la ripetizione degli importi già versati andrebbe
letta in stretta correlazione con la prima, in modo tale da sottrarsi alle eccezioni di incostituzionalità.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge sostanzialmente le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In data 17 gennaio 2012 e, dunque, fuori termine, Unicredit s.p.a., quale incorporante il Banco di Sicilia, ha depositato memoria
di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Il 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle conclusioni di cui
alla memoria di intervento.
9.9.— Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile 2011 (r.o. n. 258 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3,
24, 47, 101, 102, 104, 111, 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale della medesima norma censurata dalle
ordinanze precedentemente illustrate.
In punto di fatto, il rimettente espone che Adria Trading. s.r.l., in liquidazione, aveva convenuto in giudizio la Banca Nazionale
del Lavoro, s.p.a., agenzia di Mestre, chiedendo, previa declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto, delle spese e degli interessi ultralegali, la condanna della banca alla
restituzione delle somme indebitamente percepite in ordine ai diversi rapporti bancari intercorsi tra le parti dal 1993 al 2003; che,
costituitasi in giudizio, la banca aveva eccepito la genericità della domanda e la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione
dell’indebito, in quanto decorrente dalla data di annotazione di ogni singola posta; che era stata disposta CTU contabile,
considerando sia l’ipotesi della capitalizzazione annuale che quella senza capitalizzazione, con scorporo della commissione di
massimo scoperto; che, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la legge di conversione n. 10 del 2011, con introduzione dell’art.
2, comma 61.
In punto di rilevanza, il rimettente osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del diritto
alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla Cassazione
con la sentenza n. 24418 del 2010), ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione
degli importi versati a titolo solutorio ed annotati in data anteriore al 1997, ovvero oltre dieci anni prima della data di notificazione
della richiesta stragiudiziale di restituzione dell’indebito (con raccomandata notificata alla banca il 19 dicembre 2007). Inoltre, se la
seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che, nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, ciascuna delle
parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di conversione n. 10 del
2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda di restituzione dell’indebito, essendo stato il rapporto consensualmente
chiuso in data 31 dicembre 2003.
In via preliminare, il rimettente osserva che, quanto alla prima parte dell’art. 2, comma 61, la decorrenza della prescrizione dalla
data dell’annotazione sarebbe riferita ai «diritti nascenti dall’annotazione in conto» e non già all’azione di ripetizione dell’indebito,
che presupporrebbe un atto “solutorio”, non ravvisabile nell’annotazione in conto. Pertanto, la norma non contrasterebbe con
quanto affermato dalla Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza n. 24418 del 2010, sulla decorrenza della prescrizione
dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla chiusura del conto, se ci siano stati solo versamenti “ripristinatori”, in quanto l’art. 2,
comma 61, concernerebbe la decorrenza della prescrizione dei diversi «diritti nascenti dall’annotazione in conto».
In ordine alla seconda parte dell’art. 2, comma 61, il rimettente osserva che la norma non assumerebbe alcun carattere
interpretativo, perché essa derogherebbe, con riferimento ai soli rapporti di conto corrente bancario, all’art. 2033 cod. civ. e,
conseguentemente, non potrebbe avere alcuna valenza retroattiva.
Inoltre, la sua formulazione lessicale non consentirebbe l’applicazione alle ipotesi riguardanti la tutela dei diritti alla ripetizione
nascenti da “pagamenti” su conto (e non da annotazioni su conto).
Il rimettente solleva, quindi, la questione di legittimità costituzionale «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice
nuova norma anche alle questioni in esame».
In primo luogo, il giudice a quo assume la violazione dei limiti costituzionali all’ammissibilità delle norme interpretative. Infatti,
la norma censurata si porrebbe, in riferimento all’art. 2935 cod. civ., in funzione “derogativa ed innovativa” – in aperto contrasto
con l’orientamento giurisprudenziale in materia confermato dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 24418 del 2010 – e, in
riferimento all’art. 2033 cod. civ., in funzione “derogativa”.
In particolare, il rimettente ritiene la norma in contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto si porrebbe
come norma “particolare” in deroga, senza adeguata giustificazione, a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale,
annullando del tutto (con l’esclusione del diritto alla ripetizione) i diritti che sarebbero conseguiti a tutela degli interessi lesi in danno
del contraente debole e salvando soltanto e paradossalmente il contraente forte, con incisione, peraltro, sui soli conti correnti
bancari.
Il giudice a quo assume, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto la preclusione di ogni azione di ripetizione delle somme indebitamente versate, alla data della entrata in vigore della legge di
conversione, comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti
fino alla menzionata soglia temporale e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica.
Ad avviso del rimettente sarebbero violati anche gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al principio inderogabile della effettività
della tutela giudiziaria e del giusto processo, nonché gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo della invulnerabilità delle funzioni
proprie, costituzionalmente riservate al potere giudiziario, in quanto: 1) il legislatore, mediante l’introduzione di una norma
intenzionalmente diretta ad incidere su concrete fattispecie già sub iudice, porrebbe nel nulla le funzioni giurisdizionali, intervenendo
per annullare gli effetti del giudicato; 2) la norma censurata, lungi dall’introdurre una disciplina organica diretta a regolare una
molteplicità di rapporti e situazioni, sarebbe manifestamente diretta ad incidere sul contenzioso pendente tra correntisti e banche, al
fine di sterilizzare i risultati della giurisprudenza di legittimità.
Il giudice a quo denuncia, altresì, la violazione dell’art. 47 Cost., in quanto la riscossione e ritenzione di somme indebite (data
l’applicazione di tassi di interesse ultralegali, illegittimi ed anatocistici), illegittimamente sottratte ai patrimoni e ai risparmi dei
cittadini, implicherebbe grave violazione e compromissione del principio del risparmio, idoneo ad incidere per le sue proporzioni
sull’economia e sul reddito dell’intera collettività.
Il Tribunale di Venezia deduce, infine, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto la norma censurata
verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, modificando
retroattivamente, in senso sfavorevole agli interessati, le disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad
azioni giudiziarie ancora pendenti all’epoca della modifica.
9.10.— Con memoria depositata il 25 novembre 2011, si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale la Banca Nazionale
del Lavoro s.p.a., chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata.
L’istituto di credito eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, non essendosi il rimettente
espresso in modo chiaro e puntuale sulla necessità o meno di applicazione della norma censurata ai fini della decisione della
controversia sottoposta al suo esame. Invero, il giudice a quo, dopo avere prospettato delle interpretazioni sul primo e sul secondo
capoverso della norma in questione che avrebbero dovuto portare a concludere per l’irrilevanza dell’art. 2, comma 61, ai fini della
decisione della causa, ha sollevato la questione «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della duplice nuova norma anche alle
questioni in esame».
Sul piano della non manifesta infondatezza, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. osserva che la natura autenticamente
interpretativa della prima parte della norma censurata risulterebbe da due possibili chiavi di lettura costituzionalmente orientate della
stessa.
L’istituto di credito prospetta una prima possibile lettura, prendendo le mosse dall’iter logico sviluppato dalla Corte di cassazione
nella sentenza n. 24418 del 2010. Dopo avere riassunto il percorso argomentativo di tale decisione, la banca sostiene che la norma
censurata si sarebbe posta nel solco interpretativo tracciato da detta sentenza: «la “prescrizione relativa ai diritti nascenti da
un’annotazione in conto” non può che riferirsi alla prescrizione della condictio indebiti, che presuppone che nello svolgimento del
conto corrente bancario vi sia stato da parte della banca un addebito illegittimo, e il correntista lo abbia ripianato attraverso la
progressiva compensazione che si verifica con gli annotamenti “in dare” e “in avere” nel conto corrente bancario, con la
annotazione “a credito” successiva all’illegittimo addebito: sempre sul presupposto che quell’annotazione “a credito” non fosse
invece “ripristinatoria di provvista” nell’ambito di un’apertura di credito, perché, allora, il “diritto prescrittibile nascente da
un’annotazione in conto” sarà quello che avviene al termine del rapporto, allorquando il correntista paghi un saldo passivo che, in
ipotesi, fosse stato determinato o almeno influenzato da precedenti addebiti illegittimi». In questo quadro, la norma in esame avrebbe
codificato un’interpretazione espressa dal giudice di legittimità, «sulla base del diritto vigente, nell’individuare il dies a quo della
prescrizione del diritto di ripetere indebiti pagamenti effettuati nello svolgimento di un contratto di conto corrente bancario; ed allora
non può dubitarsi che si sia trattato di norma autenticamente interpretativa che ha reso vincolante la ragionevole ed equilibrata
soluzione ermeneutica espressa dalla Magistratura al suo più alto livello».
Secondo altra possibile lettura della norma censurata, in combinato con gli artt. 1422 cod. civ. (di cui costituirebbe norma
applicativa nella materia bancaria l’art. 1827 cod. civ.), per prescrizione relativa ai «diritti nascenti da un’annotazione in conto» si
dovrebbe intendere la prescrizione decennale di un’azione ripristinatoria del corretto saldo del conto corrente, con esclusione di
partite basate su titoli nulli.
In ogni caso, l’interpretazione data dal legislatore a regole già esistenti nell’ordinamento non potrebbe contrastare con valori
costituzionali.
Infine, quanto alla seconda parte della norma censurata, la Banca Nazionale del Lavoro sottolinea come, ammesso che tale
disposizione sia destinata ad incidere su situazioni pregresse, non sarebbero lesi i principi di uguaglianza, considerato che
l’esclusione della ripetizione di pregressi pagamenti riguarderebbe entrambi i contraenti e che il rapporto di un conto corrente
bancario ha una sua specificità, tale da giustificare una diversità di trattamento sul piano della condictio indebiti rispetto ad altri
rapporti negoziali, anche se di durata, nonché comportanti un legittimo affidamento.
10.— Con atto depositato in data 27 dicembre 2011 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione, di
cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011 relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In data 13 gennaio 2012 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato
atto di costituzione di nuovo difensore in aggiunta a quelli già costituiti. Il 17 gennaio 2012 la Banca suddetta ha depositato memoria
illustrativa, richiamando gli argomenti già svolti e riportandosi alle conclusioni di cui alla memoria di intervento.
Infine, in data 17 gennaio 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa, riportandosi alle
conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
11.— Il Tribunale di Potenza, con tre ordinanze del 13 aprile 2011 (r.o. n. 221, 222 e 223 del 2011), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, già censurato dalle ordinanze che precedono.
11.1.— In punto di fatto, nella ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 221 del 2011, il rimettente premette che, con atto di citazione
ritualmente notificato, SA.CA. Costruzioni di A. Santarsiere e C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti, nonché i signori A.S. e
A.R.C., avevano convenuto in giudizio la Banca Carime s.p.a. (Credem), chiedendo: 1) la rideterminazione del saldo – risultato
passivo – del conto corrente intrattenuto con la banca, avendo quest’ultima, nel corso del rapporto, applicato la capitalizzazione
trimestrale degli interessi, interessi a tasso usurario, nonché conteggiato commissioni su massimo scoperto, attribuzioni di valuta e
spese non corrispondenti a quelle pattuite; 2) la condanna della banca alla restituzione dell’indebito percepito; che la Banca Carime
s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione dell’indebito e contestando nel
merito le domande degli attori; che, disposta CTU per il ricalcolo del saldo, all’udienza del 25 marzo 2011 la convenuta, nel
contestare le risultanze della consulenza contabile, aveva chiesto l’espletamento di nuovi conteggi, stante l’intervenuta prescrizione
del diritto alla ripetizione delle somme versate alla banca in applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011.
11.2.— Nella ordinanza relativa al giudizio iscritto al r.o. n. 222 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione
ritualmente notificato, C.I., titolare di un’impresa individuale, aveva convenuto in giudizio la Bancapulia s.p.a. e – premesso che la
banca, nel corso di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti tra le parti, aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per
iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi, addebitato costi, oneri e commissioni di massimo
scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il meccanismo dei cosiddetti giorni valuta,
con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato, sia attraverso il sistema di calcolo in
linea banca anziché in linea capitale; che dall’analisi, ad opera di un consulente, della situazione dei quattro conti, era risultato, per
ognuno di essi, un saldo attivo in favore dell’attrice – aveva chiesto la condanna dell’istituto di credito al pagamento dei saldi
effettivi finali dei quattro conti correnti, ovvero alla restituzione dell’indebito versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per
arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che Bancapulia s.p.a. si era costituita in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto per il periodo
precedente al quinquennio o al decennio dalla data di notificazione dell’atto di citazione e deducendo, nel merito, la pattuizione per
iscritto del tasso di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011, fissata per chiarimenti al CTU, parte convenuta, contestando le
risultanze della perizia contabile, aveva chiesto, in punto di prescrizione, l’applicazione dell’art. 2, comma 61, della legge n. 10 del
2011 nonché della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2010.
11.3.— Nell’ordinanza relativa al giudizio r.o. n. 223 del 2011, il rimettente espone che, con atto di citazione ritualmente
notificato, la società Franco Vito & C., s.n.c., aveva convenuto in giudizio la Banca Credito Emiliano s.p.a. (Credem) e – premesso
che la banca, nel corso nel rapporto di conto corrente di corrispondenza, con apertura di credito, acceso prima del marzo del 1994,
aveva applicato interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, interessi usurari, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebitato
costi, oneri e commissioni di massimo scoperto senza effettiva causa e specifica pattuizione scritta, gravato i conti sia attraverso il
meccanismo dei cosiddetti giorni valuta, con gli addebiti al correntista in tempo reale o anticipato e gli accrediti in tempo posticipato,
sia attraverso il sistema di calcolo in linea banca anziché in linea capitale; che l’attrice aveva analizzato la situazione del conto
corrente dal 30 giugno 1995 al 30 settembre 2008, conteggiando un saldo attivo in suo favore di euro 164.851,36 – aveva chiesto la
condanna dell’istituto di credito al pagamento del saldo effettivo finale del conto corrente, ovvero alla restituzione dell’indebito
versato, nonché al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa.
Il giudice a quo aggiunge che, costituitasi in giudizio, la Banca Credito Emiliano s.p.a., aveva eccepito, sul presupposto che il
contratto oggetto di causa fosse stato stipulato il 2 maggio 1995 ed estinto il 21 ottobre 2008 e che la notifica dell’atto di citazione
fosse avvenuta in data 9 febbraio 2009, la avvenuta prescrizione quinquennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 2004) o
decennale (per il periodo anteriore all’8 febbraio 1999) del diritto; che, nel merito, aveva dedotto la pattuizione per iscritto del tasso
di interesse, la legittimità della capitalizzazione degli interessi e il mancato superamento dei tassi soglia usurari.
Disposta CTU contabile, all’udienza del 30 marzo 2011 la convenuta, contestando le risultanze della consulenza, aveva chiesto
l’applicazione del censurato art. 2, comma 61, della legge n. 10 del 2011 e la conseguente riconvocazione del CTU per
l’espletamento di nuovi conteggi che tenessero conto dell’intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme versate
alla banca. Di contro, l’attrice aveva chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni e, in subordine, sostenendo la
illegittimità costituzionale della norma invocata da controparte, aveva invitato il giudice a sollevare la questione di legittimità
costituzionale.
11.4.— In punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza, il rimettente svolge nelle tre ordinanze (r.o. n. 221, 222 e 223 del
2011) le medesime argomentazioni.
Quanto alla rilevanza, dopo avere riportato il testo della norma censurata, il giudice a quo osserva che, al fine di decidere se e in
quali termini affidare al consulente l’incarico di effettuare un nuovo conteggio delle somme movimentate sul conto corrente oggetto
di causa, ovvero rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non si può prescindere dall’esame della citata norma.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, il rimettente assume la violazione dei limiti interni, individuati dalla Corte
costituzionale, alla ammissibilità di una norma interpretativa, nonché degli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, al citato art. 2, comma 61, non può essere attribuita natura di norma di interpretazione autentica
dell’art. 2935 cod. civ., né tantomeno efficacia retroattiva. E, invero, la norma censurata violerebbe tutti i limiti fissati dalla Corte
costituzionale in tema di ammissibilità delle norme di interpretazione autentica e di efficacia retroattiva delle leggi.
In particolare, il rimettente ricorda come la Corte costituzionale abbia chiarito che il legislatore può adottare norme di
interpretazione autentica, non solo in presenza di incertezze sull’applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma
anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, vincolando un significato
ascrivibile alla norma anteriore.
Inoltre, la stessa Corte avrebbe individuato i limiti all’efficacia retroattiva delle leggi nella salvaguardia del principio di
ragionevolezza, del divieto di ingiustificate disparità di trattamento, di tutela del diritto di azione a difesa dei propri diritti ed
interessi, del principio di affidamento, nonché di quello di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico.
Ad avviso del rimettente, nell’ambito del nostro ordinamento, non sarebbero ravvisabili incertezze circa la decorrenza della
prescrizione del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute dalla banca nei rapporti regolati in conto corrente.
Il giudice a quo ricorda come la Corte di cassazione abbia, più volte, chiarito che il termine di prescrizione decennale del diritto
di ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente
decorre dalla chiusura definitiva del rapporto (ex plurimis: sentenze n. 10127 del 2005 e n. 2262 del 1984). Il rimettente richiama, da
ultimo, la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, 2 dicembre 2010, n. 24418, con la quale si è precisato che «se, dopo la
conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per fare dichiarare la
nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a
questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal
correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il
saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati». Peraltro, sottolinea il rimettente, l’art. 2935 cod. civ.
prevede che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Come precisato dalla Corte di cassazione, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito,
tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile.
Ad avviso del giudice a quo, la statuizione normativa secondo cui la prescrizione decorre dall’annotazione in conto dell’addebito
degli interessi, attribuendo all’annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al
di fuori delle possibili varianti interpretative delle preesistenti norme.
Inoltre, qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, si violerebbe il principio del
legittimo affidamento delle parti in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione, essendo stato
operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
Infine, il rimettente osserva che la citata norma, rendendo impossibile la restituzione degli importi già versati alla data della sua
entrata in vigore, oltre ad impedire ai titolari di un diritto di ottenere la relativa realizzazione per via giudiziaria, con conseguente
violazione dell’art. 24 Cost., non sarebbe giustificata da alcun ragionevole principio e determinerebbe una inammissibile disparità di
trattamento, con conseguente violazione dell’art. 3 Cost., tra i debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della
legge e debitori che dette somme abbiano versato successivamente.
Con atti di uguale contenuto depositati in data 8 novembre 2011, è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio del ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia
dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, in quanto il rimettente avrebbe fornito una
interpretazione non univoca della norma censurata, affermando, da un lato, che alla stessa non può essere attribuita natura di norma
di interpretazione autentica dell’art. 2935 cod. civ. né efficacia retroattiva e, dall’altro, fondando la questione di costituzionalità
proprio sulla natura interpretativa e retroattiva di tale disposizione.
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale relativa alla seconda parte della norma censurata,
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati».
Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in
eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Inoltre, non sarebbe chiara quale sia la disparità di trattamento (con violazione dell’art. 3 Cost.) che si determinerebbe tra i
debitori in considerazione del momento del versamento da essi effettuato.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della questione di cui
all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio r.o. n. 145 del 2011, cui si fa rinvio.
In particolare, con riferimento ai giudizi in esame, la difesa erariale sottolinea che non risulterebbero violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo
ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe
alcuna lesione del principio costituzionale sancito dall’art. 24 Cost.
In data 17 gennaio 2012, con intervento, dunque, fuori termine, nel giudizio iscritto al r.o. n. 221 del 2011, la Banca Carime
s.p.a. (Credem), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
11.5.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con ordinanza del 26 luglio 2011 (r.o. n. 247 del 2011), ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 41, 47 e 102, Cost., questione di legittimità costituzionale della norma già censurata con le
precedenti ordinanze.
In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, se la nuova norma dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione del
diritto alla ripetizione dell’indebito decorre non già dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente (come affermato dalla
Corte di cassazione) ma dal giorno della singola annotazione, sarebbe prescritto il diritto dell’attore alla ripetizione degli importi
versati a titolo solutorio ed annotati oltre dieci anni prima della data di notificazione della richiesta stragiudiziale di restituzione
dell’indebito. Inoltre, se la seconda parte della norma dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto
corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi, anche non dovuti, già versati alla data dell’entrata in vigore della legge di
conversione n. 10 del 2011, la conseguenza sarebbe il rigetto totale della domanda, essendo stato il rapporto consensualmente chiuso
in data 29 giugno 2010.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente riproduce testualmente la motivazione della ordinanza r.o. n. 166 del 2011,
di cui sopra.
Con atto depositato in data 20 dicembre 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
In primo luogo, la difesa erariale deduce la inammissibilità della questione, per carente motivazione sulla rilevanza, non avendo
il rimettente indicato la causale della pretesa restitutoria (l’unico indizio fornito al riguardo dall’ordinanza di rimessione concerne il
carattere “solutorio” dei versamenti effettuati dal correntista).
Ugualmente inammissibile risulterebbe la censura di illegittimità costituzionale, relativa alla seconda parte della norma censurata
secondo cui «non si fa luogo alla restituzione degli importi già versati». Anche in questo caso il rimettente si sarebbe limitato a
formulare l’ipotesi che essa impedisca la restituzione di quanto pagato in eccesso, senza sperimentare altre possibili soluzioni
ermeneutiche conformi al dettato costituzionale.
Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri svolge in sostanza le medesime argomentazioni sulla non fondatezza della
questione, di cui all’atto di intervento del 19 luglio 2011, relativo al giudizio iscritto al r.o. n. 145 del 2011, al quale si fa rinvio.
In particolare, con riferimento al giudizio in esame, la difesa erariale sottolinea che non risultano violati il principio di
uguaglianza e il diritto di agire in giudizio, essendo evidente che la norma interpretativa di cui trattasi si applicherebbe in ugual modo
ad entrambe le parti del rapporto e che la norma sulla prescrizione, avendo natura sostanziale e non processuale, non comporterebbe
alcuna lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 102 Cost.
In data 17 gennaio 2012 e, pertanto, fuori termine, il Banco Popolare Soc. Coop., quale successore della Banca Popolare di Lodi
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha depositato atto di costituzione, chiedendo che la questione di legittimità
costituzionale sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli articoli
3, 24, 101, 102, 104, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché ai limiti interni individuati da questa Corte in ordine
all’ammissibilità di una legge d’interpretazione, della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma aggiunto dalla legge di
conversione), che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si
interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d’importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
Ad avviso del rimettente, la norma censurata violerebbe i menzionati parametri costituzionali, in primo luogo, per contrasto col
principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto: 1) mancherebbe una norma specifica da interpretare, quale condizione
dell’esercizio del potere di legislazione a fini interpretativi, cioè una norma che disciplini di per sé la decorrenza della prescrizione
con riguardo al singolo contratto bancario regolato in conto corrente, essendo la lacuna colmata dagli interpreti con l’applicazione di
una norma generale, qual è l’art. 2935 cod. civ., nonché di principi desumibili dalla disciplina delle singole operazioni bancarie e di
principi in tema di estinzione del rapporto obbligatorio e di condictio indebiti; 2) la soluzione interpretativa prescelta dal legislatore
non potrebbe essere inclusa tra quelle legittimamente desumibili dalla disciplina complessiva dell’istituto, perché, come posto in luce
dalla Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, in armonia con i principi generali in materia di
adempimento, di ripetizione d’indebito e con quelli relativi alla causa del contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della
prescrizione dovrebbe essere individuata: a) nella chiusura del rapporto, quando non siano effettuati versamenti in pendenza del
rapporto stesso, oppure allorché il versamento (effettuato in pendenza del rapporto), abbia funzione meramente ripristinatoria
dell’affidamento; b) nel versamento, in ipotesi di conto passivo senza affidamento o di superamento del limite affidato.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, e, quindi, ancora con
l’art. 3 Cost., perché: 1) essa, con una previsione ad hoc, introdurrebbe una disciplina che, menomando i poteri di reazione
processuale dei clienti del sistema bancario, assicurerebbe un ingiustificato privilegio per le banche, determinando un’inammissibile
disparità di trattamento tra due categorie di soggetti; 2) introdurrebbe un termine per il decorso della prescrizione diverso, non
soltanto dall’unico coerente (chiusura del conto) con la causa dei contratti bancari regolati in conto corrente (in particolare, del
contratto di apertura di credito), ma anche dallo statuto normativo dei singoli tipi contrattuali, recanti profili di affinità con il
rapporto de quo (mandato, deposito, per i quali la prescrizione dei diritti dai medesimi derivanti decorrerebbe dalla cessazione dei
contratti stessi), così creando un’inammissibile disparità di trattamento tra tipologie contrattuali assimilabili sotto il profilo
funzionale; 3) la censurata paralisi dei poteri sostanziali e processuali volti a tutelare gli utenti del sistema bancario sarebbe destinata
ad operare soltanto per le somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l., con ingiustificata
compressione del diritto a ripetere l’indebito per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia temporale.
La norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto: 1) con l’art. 24 Cost., sotto il profilo della indefettibilità della tutela
giurisdizionale, in quanto la prima parte di essa farebbe decorrere la prescrizione da una circostanza di fatto, cioè l’annotazione,
esulante dalla sfera conoscitiva e di conoscibilità del cliente, mentre la seconda parte – in base ad una possibile opzione
interpretativa, peraltro (ad avviso del rimettente) suscettibile di essere esclusa con un’esegesi della norma costituzionalmente
orientata – introdurrebbe il divieto di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal cliente alla banca, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010; 2) con gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo dell’integrità
delle attribuzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario, trattandosi di stabilire «se la statuizione contenuta nella norma
censurata integri effettivamente i requisiti del precetto di fonte legislativa, come tale dotato dei caratteri di generalità e astrattezza,
ovvero sia diretta ad incidere su concrete fattispecie sub iudice, a vantaggio di una delle due parti del giudizio»; 3) con l’art. 111
Cost., sotto il profilo del giusto processo, sub specie della parità delle armi, in quanto la norma censurata, supportata da una espressa
previsione di retroattività, verrebbe a sancire – se non altro dalle ipotesi in cui dalle indebite annotazioni della banca sia già decorso
un decennio – la paralisi processuale della pretesa fatta valere da chi abbia agito in giudizio, esperendo un’azione di ripetizione
d’indebito.
Infine, la norma di cui si tratta violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso la violazione dell’art. 6 della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), come diritto ad un giusto processo, in quanto il
legislatore nazionale, in presenza di un notevole contenzioso e di un orientamento della Corte di cassazione sfavorevole alle banche,
avrebbe interferito nell’amministrazione della giustizia, assegnando alla norma interpretata un significato vantaggioso per una parte
del processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale», come enucleati dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo.
2.— Il Tribunale di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost.,
della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del
2011 (comma aggiunto da detta legge di conversione).
Secondo il giudice a quo, il primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione
decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come
confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», violerebbe l’art. 3
Cost., sotto il profilo della irragionevolezza della norma stessa, per aver travalicato i limiti interni all’ammissibilità delle norme
interpretative e, in generale, all’efficacia retroattiva delle leggi, in quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in
ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché sul
punto vi sarebbe stata costante giurisprudenza della Corte di cassazione, ribadita, da ultimo, dalla medesima Corte a sezioni unite
(sentenza n. 24418 del 2010); 2) la norma in questione, pur qualificandosi interpretativa, di fatto avrebbe carattere innovativo,
ponendosi in contrasto con la disciplina normativa e la natura giuridica delle operazioni bancarie in conto corrente, di cui agli artt.
1852-1857 cod. civ., nonché con il principio generale di cui all’art. 2935 cod. civ., in tema di decorrenza della prescrizione,
«considerato che la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre ritenuto che nei contratti bancari di credito con esecuzione ripetuta di
più prestazioni, quali contratti unitari, fonti di un unico rapporto giuridico anche se articolati in una pluralità di atti esecutivi, solo
con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti e se ne determina l’esigibilità».
Ancora, sarebbe violato l’art. 3 Cost., per disparità di trattamento e per contrasto col principio di uguaglianza, qualora «la norma
censurata si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso».
Inoltre, la norma in questione: a) si porrebbe in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost., frustrando i principi di tutela del risparmio
delle famiglie e delle imprese e, dunque, la libera iniziativa economica, perché verrebbe ad incidere in senso negativo sulle legittime
aspettative, coltivate da queste ultime, di ottenere in restituzione ingenti somme indebitamente contabilizzate dalla controparte
durante lo svolgimento di rapporti in conto corrente e riscosse in violazione di norme di ordine pubblico (quale il divieto di
anatocismo); b) rischierebbe di pregiudicare anche il diritto delle banche ad ottenere in restituzione somme date a mutuo ai
correntisti in regime di apertura di credito in conto corrente, se annotate prima di dieci anni dalla formale richiesta di rientro o di
pagamento del saldo finale di chiusura del conto; c) violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, se essa si applicasse anche per il passato ed
ai giudizi in corso, impedirebbe ai titolari di diritti di ottenerne la realizzazione in via giudiziaria, poiché le norme sulla prescrizione,
pur avendo natura sostanziale, produrrebbero effetti sul piano processuale, stante l’efficacia estintiva delle stesse; d) violerebbe l’art.
102 Cost., perché, se si applicasse anche per il passato ed ai giudizi in corso, «comporterebbe una invasione ingiustificata delle
prerogative giudiziarie».
Infine, con riguardo al secondo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie
regolate in conto corrente ciascuna delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata
in vigore della legge di conversione n. 10 del 2011 – anche se non dovuti», sarebbero violate le norme costituzionali sopra
richiamate, nonché i canoni di logica elementare, in quanto la norma irragionevolmente stabilirebbe che chi (anche una banca) abbia
versato alla data del 27 febbraio 2011 degli importi a credito in un rapporto regolato in conto corrente, “in ogni caso” non potrebbe
ottenerli in restituzione dal suo debitore.
3.— Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23, 24, 47, 111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del già citato art. 2, comma 61.
Ad avviso del rimettente, il primo periodo della norma censurata violerebbe l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza e
della lesione del principio di affidamento, in quanto: 1) facendo decorrere la prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito dalla
data dell’annotazione, attribuirebbe a quest’ultima un effetto solutorio che essa non può avere, non essendovi stato pagamento, e ciò
in contrasto con la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010; 2) se la norma, invece,
dovesse essere interpretata nel senso che si riferisce all’azione diretta a far dichiarare la nullità della previsione contrattuale in base
alla quale l’annotazione è stata effettuata, si sarebbe in presenza di una disposizione di carattere eccezionale, priva di qualsiasi
giustificazione, essendo principio generale, non suscettibile di eccezioni, quello secondo cui l’azione di nullità è imprescrittibile; 3) la
norma violerebbe tutti i limiti interni all’ammissibilità delle norme interpretative e all’efficacia retroattiva della legge, perché
introdurrebbe una deroga ingiustificata al principio generale stabilito dall’art. 2935 cod. civ., e cagionerebbe una lesione
all’affidamento dei risparmiatori, ingenerato dalla legge vigente e da consolidata giurisprudenza in ordine all’aspettativa di ottenere
la ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dalle banche, così minando la certezza dei rapporti giuridici e la coerenza del
sistema.
Inoltre, la norma in questione si porrebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., perché: a) consentirebbe alla banca, attraverso
l’annotazione in conto, di precostituire la prova della data di decorrenza del termine di prescrizione, sovvertendo i principi generali
in materia di prova, di cui agli artt. 2709 e seguenti cod. civ. e 634 del codice di procedura civile; b) attribuirebbe alla medesima
banca un potere di attestazione, in contrasto con la natura privatistica degli istituti di credito; c) consentirebbe ad una delle parti di
godere di una posizione privilegiata nella costituzione della prova, in contrasto con l’esigenza che la difesa in giudizio si svolga in
modo adeguato e con parità delle armi tra i contendenti.
Ancora, sarebbero violati l’art. 47 Cost., in quanto la norma censurata introdurrebbe una disciplina di privilegio per le banche e,
quindi, di svantaggio per i singoli risparmiatori, nonché l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, perché detta norma, introducendo una disciplina di palese favore per le banche e sfavorevole ai
consumatori, si porrebbe in contrasto col principio fondamentale secondo cui, nei rapporti con le imprese, deve essere assicurata
particolare tutela e protezione al consumatore, in quanto contraente più debole, nell’ottica di un necessario riassetto degli equilibri
esistenti.
Quanto al secondo periodo della norma censurata, esso, ad avviso del rimettente, si presterebbe a due possibili interpretazioni:
quella alla stregua della quale per “importi già versati” si dovrebbero intendere gli importi già annotati e quella per cui con la detta
espressione si dovrebbe avere riguardo agli importi che, a chiusura del conto, siano stati determinati ed, eventualmente, anche
corrisposti.
La norma, comunque, violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché: 1) essa, in modo irrazionale, determinerebbe un principio di
irripetibilità connesso al mero dato di fatto dell’entrata in vigore della legge, in difetto di ogni esigenza di ordine pubblicistico; 2) del
pari in modo irrazionale sarebbero cancellati i diritti delle parti, scaturenti da un eventuale errore di calcolo o da nullità delle clausole
sulla cui base i calcoli stessi siano stati effettuati; 3) si tratterebbe di una norma irragionevolmente retroattiva, con incidenza su
posizioni giuridiche già formatesi, anche se non ancora giuridicamente accertate; 4) la norma, operando retroattivamente, lederebbe
l’affidamento dei cittadini nella legge; 5) sarebbe altresì violato il principio della certezza del diritto.
Infine, la norma censurata si porrebbe in violazione dell’art. 23 Cost., perché avrebbe un sostanziale effetto ablativo nei
confronti di chi sia stato vittima di un errore di annotazione ovvero di un’annotazione in base a clausola nulla, nonché in violazione
dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo numero 1 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo, nel senso che la nozione di “beni” può comprendere sia beni effettivi, sia valori patrimoniali, compresi i crediti,
in virtù dei quali il ricorrente potrebbe pretendere di avere almeno la “speranza legittima” di ottenere l’effettivo godimento di un
diritto di proprietà, mentre la norma di cui si tratta si risolverebbe in una ingiustificata ablazione di un diritto di credito.
4.— Il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale della norma in esame, in
riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 117, primo comma, Cost., limitatamente al secondo periodo della norma stessa.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, perché ammetterebbe o
escluderebbe la restituzione dell’indebito unicamente in base al dato temporale, in tal guisa differenziando senza ragionevole
giustificazione i rapporti regolati in conto corrente bancario dai rapporti regolati in conto corrente ordinario o maturati in rapporti di
altra natura; b) l’art. 24 Cost., in quanto, nel disporre che non si faccia luogo alla restituzione delle somme già versate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione, impedirebbe di fatto la tutela giurisdizionale del diritto (sia del correntista sia dell’istituto
di credito) alla restituzione di somme non dovute, incidendo retroattivamente sul diritto all’effettività della tutela giurisdizionale
delle situazioni giuridiche soggettive; c) l’art. 102 Cost., in quanto la norma, data la sua valenza retroattiva, si porrebbe in contrasto
con le attribuzioni del potere giurisdizionale, incidendo sulle pronunzie di condanna alla ripetizione dell’indebito e sui giudizi ancora
pendenti; d) l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 CEDU, come diritto ad un giusto processo, nell’interpretazione datane
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, in quanto la norma censurata, essendo destinata ad incidere retroattivamente su diritti già
maturati in base all’ordinamento preesistente, verrebbe ad interferire, determinando un vantaggio per una delle parti del giudizio, su
singole cause o su determinate tipologie di controversie già pendenti, in assenza di ragioni imperative d’interesse generale.
5.— Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 47, 101, 102, 104,
111 e 117, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 2, comma 61.
Il rimettente, con riguardo al primo periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che la prescrizione
decennale (dell’azione di ripetizione dell’indebito) decorre non dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente – come
confermato di recente da Cass., sez. un., n. 24418 del 2010 – ma dal giorno di ogni singola annotazione in conto», e al secondo
periodo della norma censurata, «se dovesse interpretarsi nel senso che nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente ciascuna
delle parti può non restituire gli importi già versati alla data del 27 febbraio 2011 – data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2011
anche se non dovuti», e con riguardo ad entrambi i periodi «in ipotesi di ritenuta applicabilità tout court della (duplice) nuova
norma anche alle questioni in esame», sostiene che la norma suddetta violerebbe l’art. 3 Cost., perché irragionevole, in quanto: 1)
essa, superando i limiti interni all’ammissibilità di norme interpretative, derogherebbe all’art. 2935 cod. civ., ponendosi in aperto
contrasto con l’orientamento della giurisprudenza in materia, confermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite con la citata
sentenza n. 24418 del 2010; 2) la norma stessa si porrebbe in funzione “derogativa” in riferimento all’art. 2033 cod. civ. e, senza
adeguata giustificazione, derogherebbe a disposizioni dell’ordinamento di carattere generale, annullando, con l’esclusione del diritto
alla ripetizione, i diritti in danno del contraente debole, nell’ambito dei rapporti di conto corrente bancario.
Inoltre, la norma in questione violerebbe: a) l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, perché la preclusione
all’azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione darebbe luogo ad
una ingiustificata compressione del diritto di ripetere l’indebito, per chi abbia posto in essere pagamenti fino alla suddetta soglia
temporale, e non anche per chi non versi ancora nella predetta situazione giuridica; b) gli artt. 24 e 111 Cost., con riferimento al
principio inderogabile dell’effettività della tutela giudiziaria e del giusto processo; c) gli artt. 101, 102 e 104 Cost., sotto il profilo
della invulnerabilità delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario; d) l’art. 47 Cost., perché la ritenzione di somme
indebite, illegittimamente sottratte ai risparmi dei cittadini, implicherebbe una grave compromissione del principio di tutela del
risparmio; e) l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, perché, modificando con efficacia retroattiva, in
senso sfavorevole agli interessati, disposizioni di legge attributive di diritti, la cui lesione abbia dato luogo ad azioni giudiziarie
ancora pendenti all’epoca della modifica, verrebbe ad interferire con l’amministrazione della giustizia, in assenza di motivi
imperativi d’interesse generale.
6.— Il Tribunale di Potenza, con le tre ordinanze di analogo tenore indicate in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., della legittimità costituzionale della normativa più volte indicata.
Il rimettente ritiene che la norma censurata violi i limiti interni all’ammissibilità di una legge d’interpretazione autentica e alla
efficacia retroattiva delle leggi, sotto il profilo della irragionevolezza e della lesione del legittimo affidamento (art. 3 Cost.), in
quanto: 1) non vi sarebbe stato alcun dubbio interpretativo in ordine alla decorrenza della prescrizione dei diritti nascenti
dall’annotazione nelle operazioni bancarie in conto corrente, perché, da ultimo, la Corte di cassazione a sezioni unite, con la
sentenza n. 24418 del 2010, avrebbe ribadito che, nei contratti bancari in conto corrente, il termine di prescrizione decennale
dell’azione di ripetizione dell’indebito (ad esempio, per nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi) decorre, qualora i
versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di
estinzione del saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; 2) la statuizione normativa, secondo la
quale la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito dovrebbe decorrere dall’annotazione in conto dell’addebito degli
interessi, attribuendo a detta annotazione l’efficacia di un pagamento, introdurrebbe un concetto del tutto innovativo, ponendosi al
di fuori delle possibili varianti interpretative delle norme preesistenti, avuto riguardo anche alle risultanze della citata sentenza della
Corte di legittimità; 3) qualora l’applicazione della norma censurata si estendesse anche ai giudizi in corso, resterebbe violato anche
il principio del legittimo affidamento delle parti, in relazione all’applicazione di un orientamento consolidato in tema di prescrizione,
essendo stato operato, per via legislativa, un vero e proprio overruling.
L’art. 3 Cost. sarebbe, altresì, violato sotto il profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza, perché la mancata restituzione degli
importi già versati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra
debitori che abbiano versato somme prima dell’entrata in vigore della legge e debitori che abbiano versato tali somme in epoca
successiva.
Infine, sarebbe violato l’art. 24 Cost., in quanto la norma in questione, rendendo impossibile la restituzione degli importi già
versati alla data della sua entrata in vigore, impedirebbe ai titolari di un diritto di ottenerne la realizzazione per via giudiziaria.
7.— Il Tribunale di Catania, sezione distaccata di Belpasso, con l’ordinanza indicata in epigrafe, solleva questione di legittimità
costituzionale della norma già censurata con le precedenti ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 Cost., svolgendo
considerazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza del Tribunale di Benevento (punto 2 che precede), alla quale si rinvia.
8.—Le nove ordinanze di rimessione, qui riassunte, sollevano tutte questione di legittimità costituzionale della medesima norma
(art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2001 – comma aggiunto in sede di
conversione), adducendo argomenti analoghi o identici.
Pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica sentenza.
9.— In relazione all’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, l’istituto di credito resistente
(Banca Monte dei Paschi di Siena, s.p.a., quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., poi Banca Antonveneta
s.p.a.) ha eccepito la manifesta inammissibilità della questione, sia per carente motivazione sulla rilevanza, sia perché il rimettente
avrebbe articolato in modo indistinto le sue censure rispetto alle due diverse disposizioni che compongono la norma di cui si discute,
sia perché – pur prendendo le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di cassazione a sezioni unite, n. 24418 del 2010, che aveva
avuto riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario in conto corrente – egli avrebbe omesso di distinguere tra conti
correnti ordinari e conti correnti con apertura di credito, tra annotazioni per un prelievo e per un versamento, tra versamenti con cui
il correntista “rientra” dal cosiddetto extrafido e versamenti riespansivi del credito assentito dalla banca, trascurando di dare
qualsiasi informazione in ordine al titolo dedotto dall’attore nel giudizio principale, a sostegno della sua pretesa restitutoria.
Inoltre, il giudice a quo avrebbe omesso qualsiasi cenno in ordine alla qualificazione delle annotazioni per le quali si sarebbe
potuto agire per la ripetizione dell’indebito, se vi fosse un’apertura di credito regolata in conto corrente, se vi fossero stati
versamenti da parte del correntista.
Anche l’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza e difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, ha sostenuto che la questione sarebbe inammissibile, perché il Tribunale avrebbe omesso di valutarne la rilevanza,
limitandosi «a svolgere astratte considerazioni sulla legittimità della norma censurata, senza tuttavia spiegare se e in quali termini la
sua applicazione possa incidere concretamente sull’esito della causa pendente dinanzi a sé». In particolare, il rimettente avrebbe
richiamato i principi sull’indebito pagamento enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 24418 del 2010),
principi che sarebbero rimasti lesi dalla censurata norma interpretativa, ma avrebbe omesso di dimostrare le sue affermazioni,
trascurando di specificare se la domanda proposta nel giudizio principale potesse essere accolta sulla base di quei principi, in modo
da far emergere la rilevanza, ai fini del decidere, della normativa sopravvenuta che, individuando una diversa decorrenza dei termini
di prescrizione, avrebbe precluso l’esercizio dell’azione restitutoria. Inoltre, il giudice a quo avrebbe proposto una lettura confusa ed
indifferenziata della norma in esame, senza operare la necessaria distinzione tra le sue diverse disposizioni.
Le suddette eccezioni non sono fondate.
Il rimettente, descrivendo lo svolgimento del processo principale, riferisce quanto segue: «Con atto di citazione notificato il
18.04.2005 il sig. C. S. conveniva in giudizio la Banca A.P.V. s.p.a. chiedendo che fosse rideterminato il saldo del conto corrente n.
2741/R, acceso in data 11.04.1994, sino alla data dell’ultima operazione avvenuta il 29.12.1998; in particolare, chiedeva che i
conteggi fossero riformulati tenendo conto dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale circa la nullità della capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e della c. m. s., affinché la banca fosse condannata alla restituzione dell’indebito versato.
Costituitasi in giudizio, la banca convenuta contestava le eccezioni e le richieste attoree, concludendo per il rigetto integrale
della domanda ed opponendo, preliminarmente, la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi e, quindi, l’eccezione di
prescrizione estintiva».
Il giudice a quo prosegue esponendo che, allo scopo di procedere al ricalcolo del saldo, aveva disposto una consulenza tecnica;
che la relazione del consulente era stata depositata, con il ricalcolo del saldo compiuto «alla stregua dei criteri di cui alla ordinanza
ammissiva della ctu»; che egli aveva considerato la causa matura per la decisione ma, entrato in vigore l’art. 2, comma 61, della
legge n. 10 del 2011, recante conversione del d.l. n. 225 del 2010, aveva ritenuto sussistenti i presupposti per sollevare questione di
legittimità costituzionale di tale norma, osservando, sotto il profilo della rilevanza «ai fini del thema decidendum», che senza dubbio
«la natura assertivamente interpretativa della stessa, unitamente all’eccezione di prescrizione, sollevata da parte convenuta» ne
imponevano l’applicazione nel caso concreto.
Come si vede, il rimettente, in forma concisa ma sufficiente, si è pronunciato sulla rilevanza della questione nel caso di specie.
Egli ha individuato il rapporto negoziale (contratto di conto corrente bancario), precisandone l’arco temporale di operatività, ha
chiarito l’oggetto della pretesa azionata dall’attore (ripetizione d’indebito oggettivo per nullità della clausola di capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, così indicando il titolo dedotto a sostegno della
domanda), ha posto l’accento sull’eccezione di prescrizione sollevata dall’istituto di credito convenuto e, dovendo pronunciarsi su
detta eccezione, ha considerato necessario lo scrutinio di legittimità costituzionale della norma sopravvenuta che, intervenendo sulla
decorrenza del termine di prescrizione in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, evidentemente incide anche sui
risultati del ricalcolo del saldo effettuato dal consulente «alla stregua dei criteri di cui all’ordinanza ammissiva della ctu». Il che, del
resto, si evince con chiarezza dall’affermazione del giudicante, secondo cui egli, dovendo pronunciarsi sull’eccezione di
prescrizione, non può prescindere dall’esame della norma censurata.
Quanto, poi, al rilievo secondo cui il giudice a quo avrebbe svolto argomenti che fanno indistinto riferimento ad entrambi i
periodi di cui si compone il citato art. 2, comma 61, così incorrendo in un vizio di contraddittorietà intrinseca e in un difetto di
motivazione, si deve osservare che la presunta contraddizione non sussiste, perché il contenuto delle singole censure consente
d’individuare la norma di volta in volta denunziata, mentre, in ordine all’asserito difetto di motivazione, si deve rinviare alle
considerazioni dianzi svolte.
10.— L’istituto bancario e la difesa dello Stato eccepiscono un ulteriore profilo di inammissibilità, che sarebbe ravvisabile nel
fatto che il rimettente avrebbe omesso di sperimentare la possibilità di pervenire ad una interpretazione costituzionalmente orientata
della norma. Al riguardo, sono richiamate alcune recenti pronunzie di giudici di merito che, facendo leva su tale interpretazione,
avrebbero respinto la questione di legittimità costituzionale qui in esame.
Neppure tale eccezione è fondata.
Fermo il punto che alcune pronunzie adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un “diritto vivente”, si deve
osservare che, come questa Corte ha già affermato, l’univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo
interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale (sentenza n. 26 del 2010, punto 2, del Considerato in
diritto; sentenza n. 219 del 2008, punto 4, del Considerato in diritto).
Nel caso in esame, il dettato della norma è, per l’appunto, univoco. Nel primo periodo essa stabilisce che, in ordine alle
operazioni bancarie regolate in conto corrente (il richiamo è all’art. 1852 cod. civ.), l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa (il principio è da
intendere riferito a tutti i diritti nascenti dall’annotazione in conto, in assenza di qualsiasi distinzione da parte del legislatore). Il
secondo periodo dispone che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del d.l. n. 225 del 2010; ed anche questa disposizione normativa è chiara nel senso fatto palese dal significato
proprio delle parole (art. 12 disposizioni sulla legge in generale), che è quello di rendere non ripetibili gli importi già versati
(evidentemente, nel quadro del rapporto menzionato nel primo periodo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Questo è, dunque, il contesto normativo sul quale l’ordinanza di rimessione è intervenuta. Esso non si prestava ad
un’interpretazione conforme a Costituzione, come risulterà dalle considerazioni che saranno svolte trattando del merito. Pertanto, la
presunta ragione d’inammissibilità non sussiste.
11.— La questione è fondata.
L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che «La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere». Si
tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da
parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei
molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono.
Il principio posto dal citato articolo, peraltro, vale quando manchi una specifica statuizione legislativa sulla decorrenza della
prescrizione. Infatti, sia nel codice civile sia in altri codici e nella legislazione speciale, sono numerosi i casi in cui la legge collega il
dies a quo della prescrizione a circostanze o eventi determinati. In alcuni di questi casi l’indicazione espressa della decorrenza
costituisce una specificazione del principio enunciato dall’art. 2935 cod. civ.; in altri, la determinazione della decorrenza stabilita
dalla legge costituisce una deroga al principio generale che la prescrizione inizia il suo corso dal momento in cui sussiste la possibilità legale di far valere il diritto (non rilevano, invece, gli impedimenti di mero fatto).
In questo quadro, prima dell’intervento legislativo concretato dalla norma qui censurata, con riferimento alla prescrizione del
diritto alla ripetizione dell’indebito nascente da operazioni bancarie regolate in conto corrente, nella giurisprudenza di merito si era
formato un orientamento, peraltro minoritario, secondo cui la prescrizione del menzionato diritto decorreva dall’annotazione
dell’addebito in conto, in quanto, benché il contratto di conto corrente bancario fosse considerato come rapporto unitario, la sua
natura di contratto di durata e la rilevanza dei singoli atti di esecuzione giustificavano quella conclusione.
In particolare, gli atti di addebito e di accredito, fin dalla loro annotazione, producevano l’effetto di modificare il saldo,
attraverso la variazione quantitativa, e di determinare in tal modo la somma esigibile dal correntista ai sensi dell’art. 1852 cod. civ.
A tale indirizzo si contrapponeva, sempre nella giurisprudenza di merito, un orientamento di gran lunga maggioritario secondo
cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la
natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in
una pluralità di atti esecutivi: la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto
variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente; soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via
definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall’istituto di credito potrebbero essere oggetto di
ripetizione.
Nella giurisprudenza di legittimità, prima della sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010, resa dalla Corte di cassazione a sezioni
unite, non risulta che si fossero palesati contasti sul tema in esame. Infatti, essa aveva affermato, in linea con l’orientamento
maggioritario emerso in sede di merito, che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca
indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto,
trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi,
sicché soltanto con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Corte di cassazione,
sezione prima civile, sentenza 14 maggio 2005, n. 10127 e sezione prima civile, sentenza 9 aprile 1984, n. 2262).
Con la citata sentenza n. 24418 del 2010 (affidata alle sezioni unite per la particolare importanza delle questioni sollevate: art.
374, secondo comma, cod. proc. civ.) la Corte di cassazione, con riguardo alla fattispecie al suo esame (contratto di apertura di
credito bancario in conto corrente), ha tenuto ferma la conclusione alla quale la precedente giurisprudenza di legittimità era
pervenuta ed ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito
bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di
interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale
azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo
funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti
sono stati registrati».
Rispetto alle pronunzie precedenti, la sentenza n. 24418 del 2010 ha aggiunto che, quando nell’ambito del rapporto in questione
è stato eseguito un atto giuridico definibile come pagamento (consistente nell’esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto,
con conseguente spostamento patrimoniale a favore di altro soggetto), e il solvens ne contesti la legittimità assumendo la carenza di
una idonea causa giustificativa e perciò agendo per la ripetizione dell’indebito, la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento
indebito è stato eseguito. Ma ciò soltanto qualora si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l’appunto di un
pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo (“scoperto”), cui non accede alcuna apertura di credito a
favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento (cosiddetto
extra fido).
In particolare, con riferimento alla fattispecie (relativa ad azione di ripetizione d’indebito proposta dal cliente di una banca, il
quale lamentava la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi), la Corte di legittimità non ha condiviso la tesi
dell’istituto di credito ricorrente, che avrebbe voluto individuare il dies a quo del decorso della prescrizione nella data di annotazione
in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati al correntista. Infatti, «L’annotazione in conto di una siffatta
posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si
risolve in un pagamento, nei termini sopra indicati: perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in
favore della banca. Sin dal momento dell’annotazione, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, il correntista potrà
naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in
suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, allo scopo di
recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire per la ripetizione di un
pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo».
Come si vede, dunque, a parte la correzione relativa ai versamenti con carattere solutorio, la citata sentenza della Corte di
cassazione a sezioni unite conferma l’orientamento della precedente giurisprudenza di legittimità, a sua volta in sintonia con
l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito.
12.— In questo contesto è intervenuto l’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
10 del 2011.
La norma si compone di due periodi: come già si è accennato, il primo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate
in conto corrente l’art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto
inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa».
La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva come, del resto, si evince anche dal suo
tenore letterale che rende la stessa applicabile alle situazioni giuridiche nascenti dal rapporto contrattuale di conto corrente e non
ancora esaurite alla data della sua entrata in vigore.
Orbene, questa Corte ha già affermato che il divieto di retroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale),
pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell’ordinamento la tutela privilegiata di cui all’art. 25 Cost.
(sentenze n. 15 del 2012, n. 236 del 2011, e n. 393 del 2006). Pertanto, il legislatore – nel rispetto di tale previsione – può emanare
norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare
principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
La norma che deriva dalla legge di interpretazione autentica, quindi, non può dirsi costituzionalmente illegittima qualora si limiti
ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo
originario (ex plurimis: sentenze n. 271 e n. 257 del 2011, n. 209 del 2010 e n. 24 del 2009). In tal caso, infatti, la legge interpretativa
ha lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo», in ragione di «un dibattito giurisprudenziale irrisolto»
(sentenza n. 311 del 2009), o di «ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore» (ancora sentenza n.
311 del 2009), a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse
costituzionale. Accanto a tale caratteristica, questa Corte ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva delle
leggi, attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei
destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza,
che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, citata, punto 5.1, del Considerato in diritto).
Ciò posto, si deve osservare che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della
ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.).
Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché,
in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo
del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che
aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel
pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.
Inoltre, la soluzione fatta propria dal legislatore con la norma denunziata non può sotto alcun profilo essere considerata una
possibile variante di senso del testo originario della norma oggetto d’interpretazione.
Come sopra si è notato, quest’ultima pone una regola di carattere generale, che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il
diritto (già sorto) può essere fatto legalmente valere, in coerenza con la ratio dell’istituto che postula l’inerzia del titolare del diritto
stesso, nonché con la finalità di demandare al giudice l’accertamento sul punto, in relazione alle concrete modalità della fattispecie.
La norma censurata, invece, interviene, con riguardo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, individuando, con effetto
retroattivo, il dies a quo per il decorso della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall’annotazione
stessa.
In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere
soltanto i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o di eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o
negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può
sempre agire per far dichiarare la nullità – con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) – del titolo su cui l’annotazione illegittima
si basa e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Ma non sono imprescrittibili le azioni di
ripetizione (art. 1422 citato), soggette a prescrizione decennale.
Orbene, come sopra si è notato l’ampia formulazione della norma censurata impone di affermare che, nel novero dei «diritti
nascenti dall’annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad
esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via, tenuto conto del fatto
che il rapporto di conto corrente di cui si discute, come risulta dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Brindisi, si è svolto in
data precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, recante modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ma la ripetizione dell’indebito oggettivo postula un pagamento (art.
2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile
soltanto all’atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).
Ne deriva che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all’annotazione in conto significa
individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell’art. 2935 cod. civ.
Pertanto, la norma censurata, lungi dall’esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art.
2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione.
Anzi, l’efficacia retroattiva della deroga rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il
decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti
nascenti dal rapporto stesso, in particolare pregiudicando la posizione giuridica dei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore
all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente
addebitate.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non
rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).
13.— L’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010 (primo periodo), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, è
costituzionalmente illegittimo anche per altro profilo.
È noto che, a partire dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che le norme
della CEDU – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione e applicazione – integrino, quali “norme interposte”, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma,
Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (ex
plurimis: sentenze n. 1 del 2011; n. 196, n. 187 e n. 138 del 2010; sulla perdurante validità di tale ricostruzione anche dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, sentenza n. 80 del 2011).
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte affermato che se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di
regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della
preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 della Convenzione ostano, salvo che per imperative ragioni di
interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di
una controversia (ex plurimis: Corte europea, sentenza sezione seconda, 7 giugno 2011, Agrati ed altri contro Italia; sezione seconda,
31 maggio 2011, Maggio contro Italia; sezione quinta, 11 febbraio 2010, Javaugue contro Francia; sezione seconda, 10 giugno 2008,
Bortesi e altri contro Italia).
Pertanto, sussiste uno spazio, sia pur delimitato, per un intervento del legislatore con efficacia retroattiva (fermi i limiti di cui
all’art. 25 Cost.), se giustificato da «motivi imperativi d’interesse generale»», che spetta innanzitutto al legislatore nazionale e a
questa Corte valutare, con riferimento a principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, nell’ambito del margine di apprezzamento
riconosciuto dalla giurisprudenza della Cedu ai singoli ordinamenti statali (sentenza n. 15 del 2012).
Nel caso in esame, come si evince dalle considerazioni dianzi svolte, non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi
d’interesse generale, idonei a giustificare l’effetto retroattivo. Ne segue che risulta violato anche il parametro costituito dall’art. 117,
primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, del d.l. n. 225 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011 (comma introdotto dalla legge di conversione). La declaratoria di illegittimità comprende
anche il secondo periodo della norma («In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto»), trattandosi di disposizione strettamente connessa al primo periodo, del
quale, dunque, segue la sorte.
14.— Ogni altro profilo, emergente dall’ordinanza del Tribunale di Brindisi e dalle altre ordinanze di rimessione indicate in
epigrafe, resta assorbito.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.
Il Cancelliere
F.to: MILANA

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