| Il decreto legge 138/2011, convertito dalla L.148/2011, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la tassazione delle rendite finanziarie e in particolare di quelle riferite alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
Le novità in vigore dal 1° gennaio 2012 riguardano la misura dell'aliquota da applicare
=> alla distribuzione dei dividendi effettuate dal 1° gennaio 2012
=> alle plusvalenze non qualificate realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012 che sale dal 12,5% al 20%.
Assume quindi evidente importanza il momento di realizzazione delle plusvalenze.
Per evitare effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati, è stata introdottaun'apposita disciplina transitoria che consente di affrancare i valori maturati al 31 dicembre 2011.
I commi 29 e 30 dell'art. 2 prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze in oggetto possa essere assunto, invece del costo di acquisto, il valore della partecipazione alla data del 31 dicembre 2011, a condizione che il contribuente che si avvale del regime "dichiarativo":
- provveda a versare l'imposta sostitutiva eventualmente dovuta secondo i criteri di cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. Quindi l'opzione sarà esercitata nella dichiarazione dei redditi compresa in UNICO 2012 e l'imposta sostitutiva del 12,5% dovrà essere versata entro il termine previsto per il versamento delle imposte dovute in base a tale dichiarazione;
- operi l'affrancamento per "tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti". Quindi non sarà possibile affrancare soltanto alcune partecipazioni non qualificate: l'affrancamento dovrà riguardare tutti i titoli posseduti in regime "dichiarativo" (anche con riguardo ai fondi comuni di investimento italiani ed esteri).
L'"affrancamento" previsto dal decreto legge 138/2011 si affianca alla disciplina della rivalutazione delle partecipazioni prevista dall'art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (c.d. "decreto Sviluppo"), che, richiamando l'art. 2 c. 2 del D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni, prevedeva la riapertura dei termini per rivalutare il costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate, qualificate e non, posseduti al 1° luglio 2011, non in regime d'impresa.
L'"affrancamento" DL 138/2011 si distingue dalla "rivalutazione" DL 70/2011 perché:
1) la "rivalutazione" DL 70/2011 riguarda le partecipazioni detenute al 1° luglio 2011, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 riguarda quelle detenute al 31 dicembre 2011;
2) la "rivalutazione" DL 70/2011 prevede, per le partecipazioni non qualificate, il versamento di un'imposta sostitutiva del 2% da calcolare sull'intero nuovo valore, mentre l'"affrancamento" DL 138/2011 prevede un'imposta del 12,5% da applicare però alla sola plusvalenza.
I contribuenti (in questo caso persone fisiche) potranno quindi valutare la convenienza ad avvalersi dell'una o dell'altra previsione normativa. Non esiste una regola certa: la convenienza dipende dall'entità della plusvalenza, dal valore complessivo della partecipazione, dai tempi previsti per la futura cessione. |
|
|
strumento prelevabile sul sito supermercato it
Nessun commento:
Posta un commento
Di chi sei e cosa ne pensi